Art.12.
                             Decorrenza

  1. All'articolo 16 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47,
concernente   la  decorrenza  di  talune  disposizioni  del  medesimo
decreto, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a)  nel  comma  1,  le  parole: "a decorrere dalla data da cui ha
effetto  il  presente  decreto"  sono  sostituite  dalle seguenti: "o
rinnovati  nonche'  per  i  premi  versati dalle forme pensionistiche
complementari  gestite  mediante convenzioni assicurative a decorrere
dal 1° gennaio 2001";
    b)  nel  comma  2,  le  parole:  "dalla data da cui ha effetto il
presente  decreto"  sono  sostituite  dalle seguenti: "dal 1° gennaio
2001";
    c)   dopo   il   comma   2,  e'  inserito  il  seguente:  "2-bis.
Nell'articolo  6 della legge 26 settembre 1985, n. 482, il primo e il
secondo  comma  sono  abrogati relativamente ai contratti stipulati o
rinnovati a decorrere dal 1° gennaio 2001. Per i contratti rinnovati,
tali  disposizioni  continuano ad applicarsi alle prestazioni erogate
riferibili  agli  importi maturati fino alla data in cui il contratto
e' rinnovato.";
    d)  nel  comma  3,  le  parole:  "dalla data da cui ha effetto il
presente  decreto"  sono  sostituite  dalle seguenti: "dal 1° gennaio
2001".
 
          Nota all'art. 12:
              - Si   riporta   il  testo  dell'art.  16  del  decreto
          legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, gia' citato nelle note
          alle   premesse,   cosi'   come   modificato  dal  presente
          articolo :
              "Art.  16  (Decorrenza). - 1. Le disposizioni dell'art.
          13  si  applicano  per  i  contratti  stipulati o rinnovati
          nonche'  per  i  premi  versati  dalle forme pensionistiche
          complementari  gestite  mediante convenzioni assicurative a
          decorrere dal 1o gennaio 2001.
              2.  Le  disposizioni  dell'art.  14  si applicano per i
          redditi maturati a decorrere dal 1o gennaio 2001.
              2-bis.  Nell'art.  6  della legge 26 settembre 1985, n.
          482,   il   primo   e   il   secondo  comma  sono  abrogati
          relativamente   ai   contratti   stipulati  o  rinnovati  a
          decorrere  dal  1o gennaio 2001. Per i contratti rinnovati,
          tali disposizioni continuano ad applicarsi alle prestazioni
          erogate  riferibili agli importi maturati fino alla data in
          cui il contratto e' rinnovato.
              3.   Le   disposizioni  dell'art.  15  si  applicano  a
          decorrere dal 1o gennaio 2001.".