Art.12. Decorrenza 1. All'articolo 16 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, concernente la decorrenza di talune disposizioni del medesimo decreto, sono apportate le seguenti modificazioni: a) nel comma 1, le parole: "a decorrere dalla data da cui ha effetto il presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "o rinnovati nonche' per i premi versati dalle forme pensionistiche complementari gestite mediante convenzioni assicurative a decorrere dal 1° gennaio 2001"; b) nel comma 2, le parole: "dalla data da cui ha effetto il presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "dal 1° gennaio 2001"; c) dopo il comma 2, e' inserito il seguente: "2-bis. Nell'articolo 6 della legge 26 settembre 1985, n. 482, il primo e il secondo comma sono abrogati relativamente ai contratti stipulati o rinnovati a decorrere dal 1° gennaio 2001. Per i contratti rinnovati, tali disposizioni continuano ad applicarsi alle prestazioni erogate riferibili agli importi maturati fino alla data in cui il contratto e' rinnovato."; d) nel comma 3, le parole: "dalla data da cui ha effetto il presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "dal 1° gennaio 2001".
Nota all'art. 12: - Si riporta il testo dell'art. 16 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, gia' citato nelle note alle premesse, cosi' come modificato dal presente articolo : "Art. 16 (Decorrenza). - 1. Le disposizioni dell'art. 13 si applicano per i contratti stipulati o rinnovati nonche' per i premi versati dalle forme pensionistiche complementari gestite mediante convenzioni assicurative a decorrere dal 1o gennaio 2001. 2. Le disposizioni dell'art. 14 si applicano per i redditi maturati a decorrere dal 1o gennaio 2001. 2-bis. Nell'art. 6 della legge 26 settembre 1985, n. 482, il primo e il secondo comma sono abrogati relativamente ai contratti stipulati o rinnovati a decorrere dal 1o gennaio 2001. Per i contratti rinnovati, tali disposizioni continuano ad applicarsi alle prestazioni erogate riferibili agli importi maturati fino alla data in cui il contratto e' rinnovato. 3. Le disposizioni dell'art. 15 si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2001.".