Art. 13. Entrata in vigore 1. All'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, concernente la decorrenza di talune disposizioni del medesimo decreto, le parole: "1° giugno 2000" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2001". 2. Tutte le disposizioni contenute nel presente decreto entrano in vigore il 1° gennaio 2001. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 12 aprile 2001 CIAMPI Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri Del Turco, Ministro delle finanze Visco, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica Salvi, Ministro del lavoro e della previdenza sociale Visto, il Guardasigilli: Fassino
Nota all'art. 13: - Si riporta il testo dell'art. 19 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, gia' citato nelle note alle premesse, cosi' come modificato dal presente articolo: "Art. 19 (Entrata in vigore). - 1. Il presente decreto entra in vigore il 1o gennaio 2001 ed ha effetto relativamente ai contributi versati, ai rendimenti maturati, ai contratti stipulati, alle prestazioni maturate, alle rendite erogate a decorrere dal 1o gennaio 2001. 2. Per l'adeguamento delle disposizioni del presente decreto con la riforma della disciplina prevista dal decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, si provvede con i decreti legislativi correttivi di cui all'art. 3, comma 7, della legge 13 maggio 1999, n. 133.