Art. 13.
                          Entrata in vigore

  1.  All'articolo  19,  comma 1, del decreto legislativo 18 febbraio
2000,  n.  47,  concernente  la decorrenza di talune disposizioni del
medesimo  decreto,  le parole: "1° giugno 2000" sono sostituite dalle
seguenti: "1° gennaio 2001".
  2.  Tutte le disposizioni contenute nel presente decreto entrano in
vigore il 1° gennaio 2001.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Dato a Roma, addi' 12 aprile 2001

                               CIAMPI

                              Amato,  Presidente  del  Consiglio  dei
                              Ministri
                              Del Turco, Ministro delle finanze
                              Visco,   Ministro   del   tesoro,   del
                              bilancio    e    della   programmazione
                              economica
                              Salvi,  Ministro  del  lavoro  e  della
                              previdenza sociale

Visto, il Guardasigilli: Fassino
 
          Nota all'art. 13:
              - Si   riporta   il  testo  dell'art.  19  del  decreto
          legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, gia' citato nelle note
          alle premesse, cosi' come modificato dal presente articolo:
              "Art.  19 (Entrata in vigore). - 1. Il presente decreto
          entra   in   vigore   il  1o gennaio  2001  ed  ha  effetto
          relativamente   ai   contributi   versati,   ai  rendimenti
          maturati,   ai   contratti   stipulati,   alle  prestazioni
          maturate,  alle  rendite erogate a decorrere dal 1o gennaio
          2001.
              2.  Per  l'adeguamento  delle disposizioni del presente
          decreto  con  la  riforma  della  disciplina  prevista  dal
          decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, si provvede con
          i  decreti  legislativi correttivi di cui all'art. 3, comma
          7, della legge 13 maggio 1999, n. 133.