Art. 2.
                             Decorrenza

  1.  All'articolo 4 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47,
concernente la decorrenza di talune disposizioni del medesimo decreto
legislativo sono apportate le seguenti modificazioni:
    a)  nel  comma  1,  le  parole:  "dalla data da cui ha effetto il
presente  decreto"  sono  sostituite  dalle seguenti: "dal 1° gennaio
2001";
    b)  dopo  il  comma  3,  e'  aggiunto  il seguente: "3-bis. Per i
soggetti  iscritti  ai  fondi di previdenza complementare che abbiano
presentato istanza al Ministero del lavoro e della previdenza sociale
per  l'applicazione  del  periodo  transitorio  di cui al comma 8-bis
dell'articolo  18 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, nei
termini ivi previsti, ai fini della deducibilita' di cui all'articolo
10,  comma  1,  lettera  e-bis),  del  testo  unico delle imposte sui
redditi,  approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica 22
dicembre  1986,  n.  917, continua ad applicarsi, fino al termine del
predetto  periodo transitorio, il comma 8-quater dell'articolo 18 del
citato decreto legislativo.".
 
          Nota all'art. 2:
              - Si   riporta   il   testo  dell'art.  4  del  decreto
          legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, gia' citato nelle note
          alle  premesse,  cosi' come modificato dal presente decreto
          legislativo:
              "Art.  4  (Decorrenza  e  norme  transitorie).  - 1. Le
          disposizioni dell'art. 1, comma 1, lettera a), si applicano
          con riferimento ai contributi e ai premi versati alle forme
          pensionistiche  previste  dal decreto legislativo 21 aprile
          1993, n. 124, a decorrere dal 1o gennaio 2001.
              2. Le disposizioni dell'art. 1, comma 1, lettera f), n.
          1,   si   applicano  con  riferimento  agli  accantonamenti
          effettuati  a  decorrere  dal  periodo d'imposta che inizia
          dalla predetta data.
              3. Per i soggetti iscritti entro il 28 aprile 1993 alle
          forme  pensionistiche complementari che risultano istituite
          alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992,
          n.  421, ai fini della deducibilita' prevista dall'art. 10,
          comma  1, lettera e-bis), del testo unico delle imposte sui
          redditi,   approvato   con  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  22 dicembre  1986,  n.  917,  fermo restando il
          limite  del 12 per cento del reddito complessivo, l'importo
          massimo  deducibile di dieci milioni di lire e' maggiorato,
          per un periodo transitorio di cinque anni, della differenza
          tra  i  contributi  effettivamente  versati  nel  1999 alle
          suddette forme pensionistiche e il predetto limite di dieci
          milioni.      Le     modalita'     per     fruire     della
          predetta maggiorazione   sono  stabilite  con  decreto  del
          Ministro delle finanze.
              3-bis.  Per  i soggetti iscritti ai fondi di previdenza
          complementare  che  abbiano presentato istanza al Ministero
          del  lavoro  e  della previdenza sociale per l'applicazione
          del  periodo transitorio di cui al comma 8-bis dell'art. 18
          del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, nei termini
          ivi  previsti,  ai fini della deducibilita' di cui all'art.
          10,  comma 1, lettera e-bis), del testo unico delle imposte
          sui  redditi,  approvato  con  decreto del Presidente della
          Repubblica   22 dicembre   1986,   n.   917,   continua  ad
          applicarsi,   fino   al   termine   del   predetto  periodo
          transitorio,  il  comma  8-quater  dell'art.  18 del citato
          decreto legislativo.".