Art. 2. Decorrenza 1. All'articolo 4 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, concernente la decorrenza di talune disposizioni del medesimo decreto legislativo sono apportate le seguenti modificazioni: a) nel comma 1, le parole: "dalla data da cui ha effetto il presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "dal 1° gennaio 2001"; b) dopo il comma 3, e' aggiunto il seguente: "3-bis. Per i soggetti iscritti ai fondi di previdenza complementare che abbiano presentato istanza al Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'applicazione del periodo transitorio di cui al comma 8-bis dell'articolo 18 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, nei termini ivi previsti, ai fini della deducibilita' di cui all'articolo 10, comma 1, lettera e-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, continua ad applicarsi, fino al termine del predetto periodo transitorio, il comma 8-quater dell'articolo 18 del citato decreto legislativo.".
Nota all'art. 2: - Si riporta il testo dell'art. 4 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, gia' citato nelle note alle premesse, cosi' come modificato dal presente decreto legislativo: "Art. 4 (Decorrenza e norme transitorie). - 1. Le disposizioni dell'art. 1, comma 1, lettera a), si applicano con riferimento ai contributi e ai premi versati alle forme pensionistiche previste dal decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, a decorrere dal 1o gennaio 2001. 2. Le disposizioni dell'art. 1, comma 1, lettera f), n. 1, si applicano con riferimento agli accantonamenti effettuati a decorrere dal periodo d'imposta che inizia dalla predetta data. 3. Per i soggetti iscritti entro il 28 aprile 1993 alle forme pensionistiche complementari che risultano istituite alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, ai fini della deducibilita' prevista dall'art. 10, comma 1, lettera e-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, fermo restando il limite del 12 per cento del reddito complessivo, l'importo massimo deducibile di dieci milioni di lire e' maggiorato, per un periodo transitorio di cinque anni, della differenza tra i contributi effettivamente versati nel 1999 alle suddette forme pensionistiche e il predetto limite di dieci milioni. Le modalita' per fruire della predetta maggiorazione sono stabilite con decreto del Ministro delle finanze. 3-bis. Per i soggetti iscritti ai fondi di previdenza complementare che abbiano presentato istanza al Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'applicazione del periodo transitorio di cui al comma 8-bis dell'art. 18 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, nei termini ivi previsti, ai fini della deducibilita' di cui all'art. 10, comma 1, lettera e-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, continua ad applicarsi, fino al termine del predetto periodo transitorio, il comma 8-quater dell'art. 18 del citato decreto legislativo.".