Art. 3. Regime tributario dei fondi pensione in regime di contribuzione definita 1. All'articolo 14 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, concernente il regime tributario dei fondi pensione in regime di contribuzione definita, come sostituito dall'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, sono apportate le seguenti modificazioni: a) nel comma 1, secondo periodo, le parole: ", i proventi maturati derivanti da quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio soggetti ad imposta sostitutiva" sono soppresse; dopo il medesimo periodo sono inseriti i seguenti periodi: "I proventi derivanti da quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio soggetti ad imposta sostitutiva concorrono a formare il risultato della gestione se percepiti o se iscritti nel rendiconto del fondo e su di essi compete un credito d'imposta del 15 per cento. Il credito d'imposta concorre a formare il risultato della gestione ed e' detratto dall'imposta sostitutiva dovuta."; b) nel comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "o utilizzato, in tutto o in parte, dal fondo in diminuzione del risultato di gestione di altre linee di investimento da esso gestite, a partire dal medesimo periodo d'imposta in cui e' maturato il risultato negativo, riconoscendo il relativo importo a favore della linea di investimento che ha maturato il risultato negativo. Nel caso in cui all'atto dello scioglimento del fondo pensione il risultato della gestione sia negativo, il fondo stesso rilascia agli iscritti che trasferiscono la loro posizione individuale ad altra forma di previdenza, complementare o individuale, un'apposita certificazione dalla quale risulti l'importo che la forma di previdenza destinataria della posizione individuale puo' portare in diminuzione del risultato netto maturato nei periodi d'imposta successivi e che consente di computare la quota di partecipazione alla forma pensionistica complementare tenendo conto anche del credito d'imposta corrispondente all'11 per cento di tale importo".
Nota all'art. 3: - Si riporta il testo dell'art. 14 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, recante "Disciplina delle forme pensionistiche complementari, a norma dell'art. 3, comma 1, lettera v), della legge 23 ottobre 1992, n. 421", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 aprile 1993, n. 97, supplemento ordinario, cosi' come modificato dal presente decreto legislativo: "Art. 14 (Regime tributario dei fondi pensione in regime di contribuzione definita). - 1. I fondi pensione in regime di contribuzione definita sono soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura dell'11 per cento, che si applica sul risultato netto maturato in ciascun periodo d'imposta. Il risultato si determina sottraendo dal valore del patrimonio netto al termine di ciascun anno solare, al lordo dell'imposta sostitutiva, aumentato delle erogazioni effettuate per il pagamento dei riscatti, delle prestazioni previdenziali e delle somme trasferite ad altre forme pensionistiche, e diminuito dei contributi versati, delle somme ricevute da altre forme pensionistiche nonche' dei redditi soggetti a ritenuta, dei redditi esenti o comunque non soggetti ad imposta e il valore del patrimonio stesso all'inizio dell'anno. I proventi derivanti da quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio soggetti ad imposta sostitutiva concorrono a formare il risultato della gestione se percepiti o se iscritti nel rendiconto del fondo e su di essi compete un credito d'imposta del 15 per cento. Il credito d'imposta concorre a formare il risultato della gestione ed e' detratto dall'imposta sostitutiva dovuta. Il valore del patrimonio netto del fondo all'inizio e alla fine di ciascun anno e' desunto da un apposito prospetto di composizione del patrimonio. Nel caso di fondi avviati o cessati in corso d'anno, in luogo del patrimonio all'inizio dell'anno si assume il patrimonio alla data di avvio del fondo, ovvero in luogo del patrimonio alla fine dell'anno si assume il patrimonio alla data di cessazione del fondo. 2. Il risultato negativo maturato nel periodo d'imposta, risultante dalla relativa dichiarazione, e' computato in diminuzione del risultato della gestione dei periodi d'imposta successivi, per l'intero importo che trova in essi capienza o utilizzato, in tutto o in parte, dal fondo in diminuzione del risultato di gestione di altre linee di investimento da esso gestite, a partire dal medesimo periodo d'imposta in cui e' maturato il risultato negativo, riconoscendo il relativo importo a favore della linea di investimento che ha maturato il risultato negativo. Nel caso in cui all'atto dello scioglimento del fondo pensione il risultato della gestione sia negativo, il fondo stesso rilascia agli iscritti che trasferiscono la loro posizione individuale ad altra forma di previdenza, complementare o individuale, un'apposita certificazione dalla quale risulti l'importo che la forma di previdenza destinataria della posizione individuale puo' portare in diminuzione del risultato netto maturato nei periodi d'imposta successivi e che consente di computare la quota di partecipazione alla forma pensionistica complementare tenendo conto anche del credito d'imposta corrispondente all'11 per cento di tale importo. 3. Le ritenute operate sui redditi di capitale percepiti dai fondi sono a titolo d'imposta. Non si applicano la ritenute previste dal comma 2 dell'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sugli interessi e altri proventi dei conti correnti bancari e postali, nonche' la ritenuta prevista, nella misura del 12,50 per cento, dal comma 3-bis dell'art. 26 del predetto decreto e dal comma 1 dell'art. 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77. 4. I redditi di capitale che non concorrono a formare il risultato della gestione e sui quali non e' stata applicata la ritenuta a titolo d'imposta o l'imposta sostitutiva sono soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con la stessa aliquota della ritenuta o dell'imposta sostitutiva. 5. L'imposta sostitutiva di cui ai commi 1 e 4 e' versata entro il 16 febbraio di ciascun anno. Si applicano le disposizioni del capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. 6. La dichiarazione relativa all'imposta sostitutiva e' presentata entro un mese dall'approvazione del bilancio o rendiconto del fondo. Se il bilancio o rendiconto non e' stato approvato nel termine stabilito, la dichiarazione e' presentata entro un mese dalla scadenza del termine stesso. Se non e' prevista l'approvazione di un bilancio o rendiconto la dichiarazione e' presentata entro sei mesi dalla fine del periodo d'imposta. Nel caso di fondi costituiti nell'a'mbito del patrimonio di societa' ed enti la dichiarazione e' presentata contestualmente alla dichiarazione dei redditi propri della societa' o dell'ente. 7. Le operazioni di costituzione, trasformazione, scorporo e concentrazione tra fondi pensione sono soggette ad imposta di registro e ad imposta catastale e ipotecaria in misura fissa per ciascuna di esse.".