Art. 3.
Regime tributario dei fondi pensione   in   regime  di  contribuzione
                              definita

  1.  All'articolo 14 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124,
concernente  il  regime  tributario  dei  fondi pensione in regime di
contribuzione definita, come sostituito dall'articolo 5, comma 1, del
decreto  legislativo  18  febbraio  2000,  n.  47,  sono apportate le
seguenti modificazioni:
    a)  nel  comma  1,  secondo  periodo,  le  parole:  ", i proventi
maturati  derivanti  da  quote  o azioni di organismi di investimento
collettivo  del  risparmio  soggetti  ad  imposta  sostitutiva"  sono
soppresse; dopo il medesimo periodo sono inseriti i seguenti periodi:
"I  proventi derivanti da quote o azioni di organismi di investimento
collettivo del risparmio soggetti ad imposta sostitutiva concorrono a
formare  il  risultato  della gestione se percepiti o se iscritti nel
rendiconto del fondo e su di essi compete un credito d'imposta del 15
per cento. Il credito d'imposta concorre a formare il risultato della
gestione ed e' detratto dall'imposta sostitutiva dovuta.";
    b)  nel  comma  2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "o
utilizzato,  in  tutto  o  in  parte,  dal  fondo  in diminuzione del
risultato di gestione di altre linee di investimento da esso gestite,
a  partire  dal  medesimo  periodo  d'imposta  in  cui e' maturato il
risultato  negativo,  riconoscendo il relativo importo a favore della
linea di investimento che ha maturato il risultato negativo. Nel caso
in  cui  all'atto  dello scioglimento del fondo pensione il risultato
della  gestione  sia negativo, il fondo stesso rilascia agli iscritti
che  trasferiscono  la  loro  posizione individuale ad altra forma di
previdenza,  complementare  o individuale, un'apposita certificazione
dalla quale risulti l'importo che la forma di previdenza destinataria
della posizione individuale puo' portare in diminuzione del risultato
netto  maturato  nei  periodi  d'imposta successivi e che consente di
computare   la  quota  di  partecipazione  alla  forma  pensionistica
complementare    tenendo    conto   anche   del   credito   d'imposta
corrispondente all'11 per cento di tale importo".
 
          Nota all'art. 3:
              - Si   riporta   il  testo  dell'art.  14  del  decreto
          legislativo  21 aprile  1993,  n.  124, recante "Disciplina
          delle forme pensionistiche complementari, a norma dell'art.
          3,  comma  1,  lettera  v), della legge 23 ottobre 1992, n.
          421",  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale 27 aprile 1993,
          n.  97,  supplemento  ordinario,  cosi' come modificato dal
          presente decreto legislativo:
              "Art.  14  (Regime  tributario  dei  fondi  pensione in
          regime di contribuzione definita). - 1. I fondi pensione in
          regime  di  contribuzione definita sono soggetti ad imposta
          sostitutiva  delle imposte sui redditi nella misura dell'11
          per  cento,  che si applica sul risultato netto maturato in
          ciascun   periodo  d'imposta.  Il  risultato  si  determina
          sottraendo  dal  valore  del patrimonio netto al termine di
          ciascun  anno  solare,  al  lordo dell'imposta sostitutiva,
          aumentato  delle erogazioni effettuate per il pagamento dei
          riscatti,  delle  prestazioni  previdenziali  e delle somme
          trasferite  ad  altre forme pensionistiche, e diminuito dei
          contributi  versati,  delle  somme  ricevute da altre forme
          pensionistiche nonche' dei redditi soggetti a ritenuta, dei
          redditi  esenti  o  comunque  non  soggetti ad imposta e il
          valore   del  patrimonio  stesso  all'inizio  dell'anno.  I
          proventi  derivanti  da  quote  o  azioni  di  organismi di
          investimento  collettivo  del risparmio soggetti ad imposta
          sostitutiva   concorrono   a  formare  il  risultato  della
          gestione  se  percepiti  o  se  iscritti nel rendiconto del
          fondo  e su di essi compete un credito d'imposta del 15 per
          cento. Il credito d'imposta concorre a formare il risultato
          della  gestione  ed  e'  detratto  dall'imposta sostitutiva
          dovuta. Il valore del patrimonio netto del fondo all'inizio
          e  alla  fine  di  ciascun  anno  e' desunto da un apposito
          prospetto di composizione del patrimonio. Nel caso di fondi
          avviati  o cessati in corso d'anno, in luogo del patrimonio
          all'inizio  dell'anno  si assume il patrimonio alla data di
          avvio  del  fondo, ovvero in luogo del patrimonio alla fine
          dell'anno  si  assume il patrimonio alla data di cessazione
          del fondo.
              2.   Il   risultato   negativo   maturato  nel  periodo
          d'imposta,  risultante  dalla  relativa  dichiarazione,  e'
          computato  in  diminuzione del risultato della gestione dei
          periodi  d'imposta  successivi,  per  l'intero  importo che
          trova  in  essi capienza o utilizzato, in tutto o in parte,
          dal fondo in diminuzione del risultato di gestione di altre
          linee  di  investimento  da  esso  gestite,  a  partire dal
          medesimo  periodo d'imposta in cui e' maturato il risultato
          negativo,  riconoscendo  il relativo importo a favore della
          linea   di   investimento  che  ha  maturato  il  risultato
          negativo.  Nel  caso in cui all'atto dello scioglimento del
          fondo pensione il risultato della gestione sia negativo, il
          fondo  stesso  rilascia  agli iscritti che trasferiscono la
          loro  posizione  individuale  ad altra forma di previdenza,
          complementare  o  individuale,  un'apposita  certificazione
          dalla  quale  risulti  l'importo che la forma di previdenza
          destinataria  della  posizione  individuale puo' portare in
          diminuzione   del  risultato  netto  maturato  nei  periodi
          d'imposta  successivi  e che consente di computare la quota
          di  partecipazione  alla  forma pensionistica complementare
          tenendo  conto  anche  del credito d'imposta corrispondente
          all'11 per cento di tale importo.
              3.   Le   ritenute  operate  sui  redditi  di  capitale
          percepiti  dai  fondi  sono  a  titolo  d'imposta.  Non  si
          applicano la ritenute previste dal comma 2 dell'art. 26 del
          decreto  del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
          n. 600, sugli interessi e altri proventi dei conti correnti
          bancari  e  postali,  nonche'  la  ritenuta prevista, nella
          misura  del  12,50  per cento, dal comma 3-bis dell'art. 26
          del  predetto  decreto e dal comma 1 dell'art. 10-ter della
          legge 23 marzo 1983, n. 77.
              4.  I  redditi di capitale che non concorrono a formare
          il  risultato  della  gestione  e  sui  quali  non e' stata
          applicata  la  ritenuta  a  titolo  d'imposta  o  l'imposta
          sostitutiva  sono  soggetti  ad  imposta  sostitutiva delle
          imposte sui redditi con la stessa aliquota della ritenuta o
          dell'imposta sostitutiva.
              5.  L'imposta  sostitutiva  di  cui  ai  commi 1 e 4 e'
          versata  entro il 16 febbraio di ciascun anno. Si applicano
          le  disposizioni  del  capo  III  del  decreto  legislativo
          9 luglio 1997, n. 241.
              6. La dichiarazione relativa all'imposta sostitutiva e'
          presentata  entro  un mese dall'approvazione del bilancio o
          rendiconto  del  fondo.  Se il bilancio o rendiconto non e'
          stato  approvato nel termine stabilito, la dichiarazione e'
          presentata entro un mese dalla scadenza del termine stesso.
          Se   non  e'  prevista  l'approvazione  di  un  bilancio  o
          rendiconto  la  dichiarazione  e' presentata entro sei mesi
          dalla  fine  del  periodo  d'imposta.  Nel  caso  di  fondi
          costituiti  nell'a'mbito del patrimonio di societa' ed enti
          la   dichiarazione   e'   presentata  contestualmente  alla
          dichiarazione   dei   redditi   propri   della  societa'  o
          dell'ente.
              7.   Le  operazioni  di  costituzione,  trasformazione,
          scorporo  e concentrazione tra fondi pensione sono soggette
          ad  imposta di registro e ad imposta catastale e ipotecaria
          in misura fissa per ciascuna di esse.".