Art. 4.
Disciplina tributaria dei fondi pensione in regime di prestazioni
definite e delle  forme  pensionistiche  individuali attuate mediante
               contratti di assicurazione sulla vita.

  1.  All'articolo  14-bis del decreto legislativo 21 aprile 1993, n.
124,  concernente  la  disciplina  tributaria  dei  fondi pensione in
regime di prestazioni definite e di taluni contratti di assicurazione
sulla   vita,   inserito   dall'articolo  6,  comma  1,  del  decreto
legislativo  18  febbraio  2000,  n.  47,  sono apportate le seguenti
modificazioni:
    a) nel comma 1, l'ultimo periodo e' soppresso;
    b)  dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente: "2-bis. Per i fondi
pensione  e  per  i  contratti  di assicurazione di cui ai precedenti
commi  si  applicano le disposizioni dei commi da 5 a 7 dell'articolo
14.".
  2. Nell'articolo 6 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47,
il comma 2 e' abrogato.
 
          Note all'art. 4:
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  14-bis del decreto
          legislativo  21 aprile 1993, n. 124, gia' citato nelle note
          all'art.  3,  cosi'  come  modificato  dal presente decreto
          legislativo:
              "Art.  14-bis  (Regime tributario dei fondi pensione in
          regime   di   prestazioni   definite  e  dei  contratti  di
          assicurazione di cui all'art. 9-ter). - 1. I fondi pensione
          in  regime di prestazioni definite sono soggetti ad imposta
          sostitutiva  delle imposte sui redditi nella misura dell'11
          per cento applicata sul risultato netto maturato in ciascun
          periodo   d'imposta.   Il   risultato  netto  si  determina
          sottraendo  dal  valore  attuale  della  rendita  in via di
          costituzione,  calcolato al termine di ciascun anno solare,
          ovvero  determinato  alla data di accesso alla prestazione,
          diminuito  dei  premi  versati nell'anno, il valore attuale
          della  rendita  stessa  all'inizio  dell'anno. Il risultato
          negativo  e'  computato  in  riduzione  del  risultato  dei
          periodi  d'imposta  successivi,  per  l'intero  importo che
          trova in essi capienza.
              2.  Per  i  contratti  di assicurazione di cui all'art.
          9-ter,  le  imprese  di assicurazione applicano una imposta
          sostitutiva  delle imposte sui redditi nella misura dell'11
          per  cento  sul risultato netto maturato in ciascun periodo
          d'imposta.  Il risultato si determina sottraendo dal valore
          attuale  della rendita in via di costituzione, calcolato al
          termine di ciascun anno solare, ovvero alla data di accesso
          alla prestazione, diminuito dei premi versati nell'anno, il
          valore  attuale  della rendita stessa all'inizio dell'anno.
          Il   risultato  negativo  e'  computato  in  riduzione  del
          risultato  dei  periodi  d'imposta successivi, per l'intero
          importo che trova in essi capienza.
              2-bis.  Per  i  fondi  pensione  e  per  i contratti di
          assicurazione  di  cui  ai precedenti commi si applicano le
          disposizioni dei commi da 5 a 7 dell'art. 14.".
              - Si   riporta   il   testo  dell'art.  6  del  decreto
          legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, gia' citato nelle note
          alle  premesse,  cosi' come modificato dal presente decreto
          legislativo:
              "Art.  6  (Regime  tributario  dei  fondi  pensione  di
          prestazioni  definite  e  dei contratti di assicurazione di
          cui  all'art. 9-ter del decreto legislativo 21 aprile 1993,
          n.  124). - 1.1. Nel decreto legislativo 21 aprile 1993, n.
          124, dopo l'art. 14, e' inserito il seguente:
              "Art.  14-bis  (Regime tributario dei fondi pensione in
          regime   di   prestazioni   definite  e  dei  contratti  di
          assicurazione di cui all'art. 9-ter). - 1. I fondi pensione
          in  regime di prestazioni definite sono soggetti ad imposta
          sostitutiva  delle imposte sui redditi nella misura dell'11
          per cento applicata sul risultato netto maturato in ciascun
          periodo   d'imposta.   Il   risultato  netto  si  determina
          sottraendo  dal  valore  attuale  della  rendita  in via di
          costituzione,  calcolato al termine di ciascun anno solare,
          ovvero  determinato  alla data di accesso alla prestazione,
          diminuito  dei  premi  versati nell'anno, il valore attuale
          della  rendita  stessa  all'inizio  dell'anno. Il risultato
          negativo  e'  computato  in  riduzione  del  risultato  dei
          periodi  d'imposta  successivi,  per  l'intero  importo che
          trova  in  essi  capienza. Si applicano le disposizioni dei
          commi da 3 a 7 dell'art. 14.
              2.  Per  i  contratti  di assicurazione di cui all'art.
          9-ter,  le  imprese  di assicurazione applicano una imposta
          sostitutiva  delle imposte sui redditi nella misura dell'11
          per  cento  sul risultato netto maturato in ciascun periodo
          d'imposta.  Il risultato si determina sottraendo dal valore
          attuale  della rendita in via di costituzione, calcolato al
          termine di ciascun anno solare, ovvero alla data di accesso
          alla prestazione, diminuito dei premi versati nell'anno, il
          valore  attuale  della rendita stessa all'inizio dell'anno.
          Il   risultato  negativo  e'  computato  in  riduzione  del
          risultato  dei  periodi  d'imposta successivi, per l'intero
          importo che trova in essi capienza.".
              2. (Comma abrogato).".