Art. 5.
Regime tributario  dei  fondi  pensione  gia'  istituiti alla data di
        entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421

  1.  All'articolo  14-quater del decreto legislativo 21 aprile 1993,
n.  124,  concernente  il  regime  tributario dei fondi pensione gia'
istituiti alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992,
n. 421, inserito dall'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 18
febbraio 2000, n. 47, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a)   nel   comma   2,   le  parole:  "Alle  forme  pensionistiche
complementari   di  cui  all'articolo  18,  comma  1,  in  regime  di
prestazioni  definite,  gestite  in via prevalente secondo il sistema
tecnico-finanziario della ripartizione, e" sono soppresse;
    b)  dopo  il  comma  2, e' inserito il seguente: "2-bis. Le forme
pensionistiche  complementari  di  cui  all'articolo  18, comma 1, in
regime  di  prestazioni definite gestite in via prevalente secondo il
sistema  tecnico-finanziario  della  ripartizione,  se  costituite in
conti  individuali  dei  singoli dipendenti, sono soggette ad imposta
sostitutiva  delle  imposte  sui  redditi,  nella  misura dell'11 per
cento,  applicata  sulla differenza, determinata alla data di accesso
alla  prestazione, tra il valore attuale della rendita e i contributi
versati.";
    c)  nel  comma  3,  le  parole:  "di  cui  ai  commi  1 e 2" sono
soppresse.
  2. Nell'articolo 8 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47,
dopo   il   comma  1,  e'  aggiunto  il  seguente:  "1-bis.  Ai  fini
dell'applicazione   dell'imposta   sostitutiva  di  cui  all'articolo
14-quater,  comma  2-bis,  del decreto legislativo 21 aprile 1993, n.
124,  se  il  periodo  intercorrente  tra  la  data di versamento dei
contributi e quella di accesso alla prestazione e' superiore a dodici
mesi,  l'imposta  si  determina  applicando gli elementi di rettifica
finalizzati a rendere equivalente la tassazione rispetto a quella per
maturazione,  calcolati  tenendo  conto  del  tempo intercorso, delle
eventuali  variazioni  dell'aliquota  dell'imposta  sostitutiva e dei
tassi  di  rendimento  dei  titoli di Stato. Con decreto del Ministro
delle finanze tono stabiliti gli elementi di rettifica.".
 
          Note all'art. 5:
              - Si  riporta  il testo dell'art. 14-quater del decreto
          legislativo  21 aprile 1993, n. 124, gia' citato nelle note
          all'art.  3,  cosi'  come  modificato  dal presente decreto
          legislativo:
              "Art.  14-quater  (Regime tributario dei fondi pensione
          che  risultavano  istituiti  alla data di entrata in vigore
          della  legge  23 ottobre  1992,  n.  421).  - 1. Alle forme
          pensionistiche  complementari  di cui all'art. 18, comma 1,
          in  regime  di  contribuzione  definita  o  di  prestazione
          definita,  gestite  in  via  prevalente  secondo il sistema
          tecnico-finanziario della capitalizzazione, si applicano le
          disposizioni dell'art. 14.
              2.  Alle  forme  indicate nel comma 1, gestite mediante
          convenzioni  con  imprese di assicurazione, si applicano le
          disposizioni   dell'art.  14-bis,  comma  2.  Si  applicano
          altresi' le disposizioni dell'art. 14, commi da 5 a 7.
              2-bis.  Le  forme  pensionistiche  complementari di cui
          all'art.  18,  comma  1,  in regime di prestazioni definite
          gestite    in    via    prevalente   secondo   il   sistema
          tecnico-finanziario  della  ripartizione,  se costituite in
          conti  individuali dei singoli dipendenti, sono soggette ad
          imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, nella misura
          dell'11  per cento, applicata sulla differenza, determinata
          alla  data  di  accesso  alla  prestazione,  tra  il valore
          attuale della rendita e i contributi versati.
              3.   Nel   caso   in   cui   le   forme  pensionistiche
          complementari di cui all'art. 18, comma 1, siano costituite
          nell'a'mbito  del  patrimonio di societa' o enti, l'imposta
          sostitutiva  e'  corrisposta  dalla  societa'  o  dall'ente
          nell'a'mbito del cui patrimonio il fondo e' costituita.".
              - Si   riporta   il   testo  dell'art.  8  del  decreto
          legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, gia' citato nelle note
          alle  premesse,  cosi' come modificato dal presente decreto
          legislativo:
              "Art.  8  (Regime  tributario  dei  fondi  pensione che
          risultavano  istituiti alla data di entrata in vigore della
          legge   23 ottobre   1992,   n.  421).  -  1.  Nel  decreto
          legislativo  21 aprile  1993,  n.  124, dopo l'art. 14-ter,
          introdotto dall'art. 7, comma 1, e' inserito il seguente:
              "Art.  14-quater  (Regime tributario dei fondi pensione
          che  risultavano  istituiti  alla data di entrata in vigore
          della  legge  23 ottobre  1992,  n.  421).  - 1. Alle forme
          pensionistiche  complementari  di cui all'art. 18, comma 1,
          in  regime  di  contribuzione  definita  o  di  prestazione
          definita,  gestite  in  via  prevalente  secondo il sistema
          tecnico-finanziario della capitalizzazione, si applicano le
          disposizioni dell'art. 14.
              2.  Alle  forme  pensionistiche  complementari  di  cui
          all'art.  18,  comma  1, in regime di prestazioni definite,
          gestite    in    via    prevalente   secondo   il   sistema
          tecnico-finanziario   della   ripartizione,  e  alle  forme
          indicate  nel  comma  1,  gestite  mediante convenzioni con
          imprese  di  assicurazione,  si  applicano  le disposizioni
          dell'art.   14-bis,  comma  2.  Si  applicano  altresi'  le
          disposizioni dell'art. 14, commi da 5 a 7.
              3.   Nel   caso   in   cui   le   forme  pensionistiche
          complementari di cui all'art. 18, comma 1, siano costituite
          nell'ambito  del  patrimonio  di societa' o enti, l'imposta
          sostitutiva  di  cui  ai  commi  1 e 2 e' corrisposta dalla
          societa'  o  dall'ente  nell'ambito  del  cui patrimonio il
          fondo e' costituita. .
              1-bis.    Ai    fini   dell'applicazione   dell'imposta
          sostitutiva  di  cui  all'art.  14-quater, comma 2-bis, del
          decreto  legislativo  21 aprile 1993, n. 124, se il periodo
          intercorrente  tra  la  data di versamento dei contributi e
          quella  di  accesso  alla prestazione e' superiore a dodici
          mesi,  l'imposta  si  determina  applicando gli elementi di
          rettifica  finalizzati  a rendere equivalente la tassazione
          rispetto  a quella per maturazione, calcolati tenendo conto
          del    tempo   intercorso,   delle   eventuali   variazioni
          dell'aliquota  dell'imposta  sostitutiva  e  dei  tassi  di
          rendimento  dei  titoli  di Stato. Con decreto del Ministro
          delle finanze sono stabiliti gli elementi di rettifica.
              2.  Ai  fondi  pensione  di  cui all'art. 14-quater del
          decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, si applicano le
          disposizioni dell'art. 5, commi da 4 a 7.".
              - La  legge 23 ottobre 1992, n. 421, recante "Delega al
          Governo  per  la  razionalizzazione  e  la  revisione delle
          discipline  in  materia di sanita', di pubblico impiego, di
          previdenza  e di finanza territoriale", e' pubblicata nella
          Gazzetta  Ufficiale  31 ottobre  1992,  n. 257, supplemento
          ordinario.