Art. 5. Regime tributario dei fondi pensione gia' istituiti alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421 1. All'articolo 14-quater del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, concernente il regime tributario dei fondi pensione gia' istituiti alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, inserito dall'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, sono apportate le seguenti modificazioni: a) nel comma 2, le parole: "Alle forme pensionistiche complementari di cui all'articolo 18, comma 1, in regime di prestazioni definite, gestite in via prevalente secondo il sistema tecnico-finanziario della ripartizione, e" sono soppresse; b) dopo il comma 2, e' inserito il seguente: "2-bis. Le forme pensionistiche complementari di cui all'articolo 18, comma 1, in regime di prestazioni definite gestite in via prevalente secondo il sistema tecnico-finanziario della ripartizione, se costituite in conti individuali dei singoli dipendenti, sono soggette ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, nella misura dell'11 per cento, applicata sulla differenza, determinata alla data di accesso alla prestazione, tra il valore attuale della rendita e i contributi versati."; c) nel comma 3, le parole: "di cui ai commi 1 e 2" sono soppresse. 2. Nell'articolo 8 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente: "1-bis. Ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'articolo 14-quater, comma 2-bis, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, se il periodo intercorrente tra la data di versamento dei contributi e quella di accesso alla prestazione e' superiore a dodici mesi, l'imposta si determina applicando gli elementi di rettifica finalizzati a rendere equivalente la tassazione rispetto a quella per maturazione, calcolati tenendo conto del tempo intercorso, delle eventuali variazioni dell'aliquota dell'imposta sostitutiva e dei tassi di rendimento dei titoli di Stato. Con decreto del Ministro delle finanze tono stabiliti gli elementi di rettifica.".
Note all'art. 5: - Si riporta il testo dell'art. 14-quater del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, gia' citato nelle note all'art. 3, cosi' come modificato dal presente decreto legislativo: "Art. 14-quater (Regime tributario dei fondi pensione che risultavano istituiti alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421). - 1. Alle forme pensionistiche complementari di cui all'art. 18, comma 1, in regime di contribuzione definita o di prestazione definita, gestite in via prevalente secondo il sistema tecnico-finanziario della capitalizzazione, si applicano le disposizioni dell'art. 14. 2. Alle forme indicate nel comma 1, gestite mediante convenzioni con imprese di assicurazione, si applicano le disposizioni dell'art. 14-bis, comma 2. Si applicano altresi' le disposizioni dell'art. 14, commi da 5 a 7. 2-bis. Le forme pensionistiche complementari di cui all'art. 18, comma 1, in regime di prestazioni definite gestite in via prevalente secondo il sistema tecnico-finanziario della ripartizione, se costituite in conti individuali dei singoli dipendenti, sono soggette ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, nella misura dell'11 per cento, applicata sulla differenza, determinata alla data di accesso alla prestazione, tra il valore attuale della rendita e i contributi versati. 3. Nel caso in cui le forme pensionistiche complementari di cui all'art. 18, comma 1, siano costituite nell'a'mbito del patrimonio di societa' o enti, l'imposta sostitutiva e' corrisposta dalla societa' o dall'ente nell'a'mbito del cui patrimonio il fondo e' costituita.". - Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, gia' citato nelle note alle premesse, cosi' come modificato dal presente decreto legislativo: "Art. 8 (Regime tributario dei fondi pensione che risultavano istituiti alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421). - 1. Nel decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, dopo l'art. 14-ter, introdotto dall'art. 7, comma 1, e' inserito il seguente: "Art. 14-quater (Regime tributario dei fondi pensione che risultavano istituiti alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421). - 1. Alle forme pensionistiche complementari di cui all'art. 18, comma 1, in regime di contribuzione definita o di prestazione definita, gestite in via prevalente secondo il sistema tecnico-finanziario della capitalizzazione, si applicano le disposizioni dell'art. 14. 2. Alle forme pensionistiche complementari di cui all'art. 18, comma 1, in regime di prestazioni definite, gestite in via prevalente secondo il sistema tecnico-finanziario della ripartizione, e alle forme indicate nel comma 1, gestite mediante convenzioni con imprese di assicurazione, si applicano le disposizioni dell'art. 14-bis, comma 2. Si applicano altresi' le disposizioni dell'art. 14, commi da 5 a 7. 3. Nel caso in cui le forme pensionistiche complementari di cui all'art. 18, comma 1, siano costituite nell'ambito del patrimonio di societa' o enti, l'imposta sostitutiva di cui ai commi 1 e 2 e' corrisposta dalla societa' o dall'ente nell'ambito del cui patrimonio il fondo e' costituita. . 1-bis. Ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 14-quater, comma 2-bis, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, se il periodo intercorrente tra la data di versamento dei contributi e quella di accesso alla prestazione e' superiore a dodici mesi, l'imposta si determina applicando gli elementi di rettifica finalizzati a rendere equivalente la tassazione rispetto a quella per maturazione, calcolati tenendo conto del tempo intercorso, delle eventuali variazioni dell'aliquota dell'imposta sostitutiva e dei tassi di rendimento dei titoli di Stato. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabiliti gli elementi di rettifica. 2. Ai fondi pensione di cui all'art. 14-quater del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, si applicano le disposizioni dell'art. 5, commi da 4 a 7.". - La legge 23 ottobre 1992, n. 421, recante "Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanita', di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale", e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 ottobre 1992, n. 257, supplemento ordinario.