Art. 6.
                             Decorrenza

  1. Nell'articolo 9 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47,
concernente la decorrenza di talune disposizioni del medesimo decreto
legislativo, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a)  nel  comma  1,  le  parole:  "alla  data da cui ha effetto il
presente  decreto"  sono  sostituite  dalle  seguenti: "al 1° gennaio
2001";
    b)  dopo  il  comma  1, e' aggiunto il seguente: "1-bis. Ai fondi
pensione  che  abbiano  presentato  istanza al Ministero del lavoro e
della  previdenza  sociale per l'applicazione del periodo transitorio
di  cui  al  comma  8-bis dell'articolo 18 del decreto legislativo 21
aprile   1993,   n.  124,  nei  termini  ivi  previsti,  continua  ad
applicarsi,   fino  al  termine  del  predetto  periodo  transitorio,
l'articolo   15,  comma  6,  della  legge  8  agosto  1995,  n.  335,
concernente l'addizionale all'imposta sostitutiva da essi dovuta.".
 
          Nota all'art. 6:
              - Si   riporta   il   testo  dell'art.  9  del  decreto
          legislativo  18 febbraio  2000,  n.  47 - gia' citato nelle
          note  alle  premesse  -  cosi' come modificato dal presente
          decreto legislativo:
              "Art.  9  (Decorrenza).  -  1.  Le  disposizioni  degli
          articoli  da  5  a  8 si applicano dal periodo d'imposta in
          corso al 1o gennaio 2001.".
              1-bis. Ai fondi pensione che abbiano presentato istanza
          al  Ministero  del  lavoro  e  della previdenza sociale per
          l'applicazione  del  periodo  transitorio  di  cui al comma
          8-bis  dell'art. 18 del decreto legislativo 21 aprile 1993,
          n.  124,  nei termini ivi previsti, continua ad applicarsi,
          fino  al  termine  del predetto periodo transitorio, l'art.
          15, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, concernente
          l'addizionale all'imposta sostitutiva da essi dovuta.".