Art. 6. Decorrenza 1. Nell'articolo 9 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, concernente la decorrenza di talune disposizioni del medesimo decreto legislativo, sono apportate le seguenti modificazioni: a) nel comma 1, le parole: "alla data da cui ha effetto il presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "al 1° gennaio 2001"; b) dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente: "1-bis. Ai fondi pensione che abbiano presentato istanza al Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'applicazione del periodo transitorio di cui al comma 8-bis dell'articolo 18 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, nei termini ivi previsti, continua ad applicarsi, fino al termine del predetto periodo transitorio, l'articolo 15, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, concernente l'addizionale all'imposta sostitutiva da essi dovuta.".
Nota all'art. 6: - Si riporta il testo dell'art. 9 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47 - gia' citato nelle note alle premesse - cosi' come modificato dal presente decreto legislativo: "Art. 9 (Decorrenza). - 1. Le disposizioni degli articoli da 5 a 8 si applicano dal periodo d'imposta in corso al 1o gennaio 2001.". 1-bis. Ai fondi pensione che abbiano presentato istanza al Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'applicazione del periodo transitorio di cui al comma 8-bis dell'art. 18 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, nei termini ivi previsti, continua ad applicarsi, fino al termine del predetto periodo transitorio, l'art. 15, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, concernente l'addizionale all'imposta sostitutiva da essi dovuta.".