Art. 7.
Trattamento  tributario  delle  prestazioni pensionistiche erogate ai
        sensi del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124

  1. Nell'articolo 16, comma 1, lettera a-bis), del testo unico delle
imposte  sui  redditi,  approvato  con  decreto  del Presidente della
Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,  concernente  la tassazione
separata  delle  prestazioni  pensionistiche complementari erogate in
forma di capitale, come modificato dall'articolo 10, comma 1, lettera
a),  del  decreto  legislativo  18  febbraio  2000, n. 47, le parole:
"anche  in  caso di riscatto di cui all'articolo 10, comma 1-bis, del
decreto   legislativo   21  aprile  1993,  n.  124,  e  a  titolo  di
anticipazioni"  sono  sostituite dalle seguenti: ", ad esclusione del
riscatto della posizione individuale ai sensi dell'articolo 10, comma
1,  lettera  c),  del  decreto  legislativo  21  aprile 1993, n. 124,
diverso  da  quello  esercitato  a  seguito  di  pensionamento  o  di
cessazione del rapporto di lavoro per mobilita' o per altre cause non
dipendenti dalla volonta' delle parti.".
  2.  All'articolo  17-bis del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato  con  decreto  del  Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, concernente il trattamento tributario delle prestazioni
pensionistiche erogate in forma di capitale, introdotto dall'articolo
10, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n.
47, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a)  nel  comma  1,  primo  periodo,  le  parole:  "delle quote di
trattamento di fine rapporto e" sono soppresse;
    b) nello stesso comma 1, secondo periodo, sono aggiunte, in fine,
le seguenti parole: ", iscrivendo a ruolo o rimborsando le maggiori o
le minori imposte entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a
    quello   di   presentazione  della  dichiarazione  del  sostituto
    d'imposta";
c) nel comma 2, dopo le parole: "del decreto legislativo
21 aprile 1993, n. 124" sono inserite le seguenti: ", nonche' in caso
di  riscatto  della  posizione individuale ai sensi dell'articolo 10,
comma  1,  lettera c), del medesimo decreto legislativo, esercitato a
seguito  di  pensionamento o di cessazione del rapporto di lavoro per
mobilita'  o  per  altre  cause  non  dipendenti dalla volonta' delle
parti".
  3.  Nell'articolo 48-bis del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato  con  decreto  del  Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986,  n. 917, concernente la determinazione dei redditi assimilati a
quelli  di lavoro dipendente, come modificato dall'articolo 10, comma
1,  lettera f), del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, alla
lettera  d-bis)  del  comma  1, da rinominare d-ter), dopo le parole:
"del  decreto  legislativo  21 aprile 1993, n. 124", sono inserite le
seguenti:  "diverso da quello esercitato a seguito di pensionamento o
di  cessazione del rapporto di lavoro per mobilita' o per altre cause
non dipendenti dalla volonta' delle parti".
  4.  Nell'articolo  42  del  testo  unico delle imposte sui redditi,
approvato  con  decreto  del  Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986,  n. 917, come modificato dall'articolo 10, comma 1, lettera d),
del  decreto  legislativo  18  febbraio  2000, n. 47, il comma 4-ter,
concernente la determinazione dei redditi derivanti dai rendimenti di
prestazioni  pensionistiche  e  rendite  vitalizie, e' sostituito dal
seguente:  "4-ter.  I  redditi  di  cui alla lettera g-quinquies) del
comma  1  dell'articolo  41  sono  costituiti  dalla  differenza  tra
l'importo  di ciascuna rata di rendita o di prestazione pensionistica
erogata  e  quello  della  corrispondente  rata calcolata senza tener
conto dei rendimenti finanziari".
  5. Nell'articolo 23, secondo comma, lettera d-bis), del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, concernente la
determinazione   della   ritenuta   alla   fonte   sulle  prestazioni
pensionistiche complementari, inserita dall'articolo 10, comma 2, del
decreto  legislativo  18  febbraio  2000, n. 47, le parole: "comma 1,
primo periodo," sono soppresse.
 
          Note all'art. 7:
              - Si  riporta  il  testo  degli  articoli  16, 17-bis e
          48-bis   del   decreto   del  Presidente  della  Repubblica
          22 dicembre  1986,  n. 917, gia' citato nelle note all'art.
          1, cosi' come modificati dal presente decreto legislativo:
              "Art.  16  (Tassazione  separata).  -  1.  L'imposta si
          applica separatamente sui seguenti redditi:
                a) trattamento  di fine rapporto di cui all'art. 2120
          del  codice  civile  e  indennita'  equipollenti,  comunque
          denominate,  commisurate alla durata dei rapporti di lavoro
          dipendente, compresi quelli contemplati alle lettere a), d)
          e  g)  del comma 1 dell'art. 47, anche nelle ipotesi di cui
          all'art.  2122  del codice civile; altre indennita' e somme
          percepite  una  volta  tanto in dipendenza della cessazione
          dei  predetti rapporti, comprese l'indennita' di preavviso,
          le  somme  risultanti  dalla capitalizzazione di pensioni e
          quelle  attribuite a fronte dell'obbligo di non concorrenza
          ai  sensi dell'art. 2125 del codice civile nonche' le somme
          e  i valori comunque percepiti, al netto delle spese legali
          sostenute, anche se a titolo risarcitorio o nel contesto di
          procedure    esecutive,    a   seguito   di   provvedimenti
          dell'autorita'  giudiziaria  o di transazioni relativi alla
          risoluzione del rapporto di lavoro;
                a-bis)  le  prestazioni  pensionistiche  di  cui alla
          lettera  h-bis)  del comma 1 dell'art. 47, erogate in forma
          di  capitale,  ad  esclusione  del riscatto della posizione
          individuale ai sensi dell'art. 10, comma 1, lettera c), del
          decreto  legislativo  21 aprile  1993,  n.  124, diverso da
          quello   esercitato   a   seguito  di  pensionamento  o  di
          cessazione del rapporto di lavoro per mobilita' o per altre
          cause non dipendenti dalla volonta' delle parti;
                b) emolumenti  arretrati  per  prestazioni  di lavoro
          dipendente  riferibili  ad  anni  precedenti, percepiti per
          effetto di leggi, di contratti collettivi, di sentenze o di
          atti  amministrativi  sopravvenuti  o  per  altre cause non
          dipendenti  dalla volonta' delle parti, compresi i compensi
          e le indennita' di cui al comma 1 dell'art. 47 e al comma 2
          dell'art. 46;
                c) indennita'   percepite   per   la  cessazione  dei
          rapporti  di  collaborazione  coordinata e continuativa, di
          cui  al  comma 2 dell'art. 49, se il diritto all'indennita'
          risulta  da  atto  di  data  certa anteriore all'inizio del
          rapporto  nonche',  in  ogni  caso,  le  somme  e  i valori
          comunque  percepiti, al netto delle spese legali sostenute,
          anche  se a titolo risarcitorio o nel contesto di procedure
          esecutive,   a   seguito  di  provvedimenti  dell'autorita'
          giudiziaria  o di transazioni relativi alla risoluzione dei
          rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;
                c-bis)  l'indennita'  di mobilita' di cui all'art. 7,
          comma  5, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e trattamento
          di   integrazione  salariale  di  cui  all'art.  1-bis  del
          decreto-legge  10 giugno  1994,  n.  357,  convertito,  con
          modificazioni,   dalla   legge   8 agosto   1994,  n.  489,
          corrisposti anticipatamente;
                d) indennita'   per  la  cessazione  di  rapporti  di
          agenzia delle persone fisiche e delle societa' di persone;
                e) indennita' percepite per la cessazione da funzioni
          notarili;
                f) indennita' percepite da sportivi professionisti al
          termine  dell'attivita' sportiva ai sensi del settimo comma
          dell'art.  4  della  legge  23 marzo  1981,  n.  91, se non
          rientranti tra le indennita' indicate alla lettera a);
                g) plusvalenze,  compreso  il  valore  di avviamento,
          realizzate  mediante  cessione  a titolo oneroso di aziende
          possedute  da  piu'  di cinque anni e redditi conseguiti in
          dipendenza  di  liquidazione, anche concorsuale, di imprese
          commerciali esercitate da piu' di cinque anni;
                g-bis) plusvalenze di cui alla lettera b) del comma 1
          dell'art.  81  realizzate  a  seguito  di cessioni a titolo
          oneroso    di   terreni   suscettibili   di   utilizzazione
          edificatoria  secondo  gli strumenti urbanistici vigenti al
          momento della cessione;
                h) indennita'  per  perdita dell'avviamento spettanti
          al  conduttore  in  caso  di  cessazione della locazione di
          immobili  urbani  adibiti  ad  usi  diversi  da  quello  di
          abitazione   e  indennita'  di  avviamento  delle  farmacie
          spettanti al precedente titolare;
                i) indennita'  spettanti  a  titolo  di risarcimento,
          anche  in  forma  assicurativa, dei danni consistenti nella
          perdita di redditi relativi a piu' anni;
                l) redditi  compresi  nelle  somme  attribuite  o nel
          valore  normale  dei  beni assegnati ai soci delle societa'
          indicate  nell'art.  5  nei  casi  di recesso, esclusione e
          riduzione  del  capitale  o agli eredi in caso di morte del
          socio,   e  redditi  imputati  ai  soci  in  dipendenza  di
          liquidazione,  anche concorsuale, delle societa' stesse, se
          il  periodo  di  tempo intercorso tra la costituzione della
          societa'  e la comunicazione del recesso o dell'esclusione,
          la  deliberazione  di  riduzione del capitale, la morte del
          socio  o  l'inizio della liquidazione e' superiore a cinque
          anni;
                m) redditi  compresi  nelle  somme  attribuite  o nel
          valore  normale  dei  beni  assegnati  ai  soci di societa'
          soggette  all'imposta  sul reddito delle persone giuridiche
          nei casi di recesso, riduzione del capitale e liquidazione,
          anche concorsuale, se il periodo di tempo intercorso tra la
          costituzione  della societa', la comunicazione del recesso,
          la deliberazione di riduzione del capitale o l'inizio della
          liquidazione e' superiore a cinque anni;
                n) redditi  compresi nelle somme o nel valore normale
          dei  beni  attribuiti  alla  scadenza  dei  contratti e dei
          titoli  di  cui  alle  lettere  a), b), f) e g) del comma 1
          dell'art.  41,  quando  non  sono  soggetti a ritenuta alla
          fonte  a  titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, se il
          periodo di durata del contratto o del titolo e' superiore a
          cinque anni;
                n-bis)  somme  conseguite  a  titolo  di  rimborso di
          imposte  o di oneri dedotti dal reddito complessivo o per i
          quali  si  e' fruito della detrazione in periodi di imposta
          precedenti.  La  presente  disposizione non si applica alle
          spese  rimborsate  di cui all'art. 13-bis, comma 1, lettera
          c), quinto e sesto periodo.
              2. I redditi indicati alle lettere da g) a n) del comma
          1  sono  esclusi dalla tassazione separata se conseguiti da
          societa'  in  nome collettivo o in accomandita semplice; se
          conseguiti  da  persone  fisiche  nell'esercizio di imprese
          commerciali, sono tassati separatamente a condizione che ne
          sia   fatta   richiesta  nella  dichiarazione  dei  redditi
          relativa   al   periodo   di  imposta  al  quale  sarebbero
          imputabili come componenti del reddito di impresa.
              3.  Per  i redditi indicati alle lettere da d) a f) del
          comma  1  e per quelli indicati alle lettere da g) a n-bis)
          non  conseguiti  nell'esercizio  di  imprese commerciali il
          contribuente  ha facolta' di non avvalersi della tassazione
          separata    facendolo    constare    espressamente    nella
          dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in
          cui  e'  avvenuta  o  ha  avuto inizio la percezione. Per i
          redditi indicati alle lettere a), b), c) e c-bis) del comma
          1,  gli  uffici  provvedono a iscrivere a ruolo le maggiori
          imposte dovute con le modalita' stabilite negli articoli 17
          e  18  ovvero  facendo  concorrere  i  redditi  stessi alla
          formazione  del  reddito  complessivo dell'anno in cui sono
          percepiti,   se   cio'   risulta  piu'  favorevole  per  il
          contribuente.
              4. (N.D.R.: La disposizione del presente comma e' stata
          trasferita  nell'art.  9,  quale  comma  5, dall'art. 1 del
          decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1988, n.
          42).".
              "Art.  17-bis.  - 1. Le prestazioni di cui alla lettera
          a-bis)  del  comma  1 dell'art. 16 sono soggette ad imposta
          mediante  l'applicazione  dell'aliquota  determinata  con i
          criteri  previsti  al  comma  1  dell'art. 17, assumendo il
          numero   degli   anni  e  frazione  di  anno  di  effettiva
          contribuzione  e  l'importo  imponibile  della  prestazione
          maturata,   al  netto  dei  redditi  gia'  assoggettati  ad
          imposta.  Gli  uffici  finanziari  provvedono a riliquidare
          l'imposta  in  base  all'aliquota  media  di tassazione dei
          cinque  anni  precedenti  a  quello  in  cui e' maturato il
          diritto  alla  percezione, iscrivendo a ruolo o rimborsando
          le maggiori  o  le  minori imposte entro il 31 dicembre del
          terzo  anno  successivo  a  quello  di  presentazione della
          dichiarazione  del  sostituto  d'imposta.  Si  applicano le
          disposizioni previste dall'art. 17, comma 1-bis.
              2.  Se  la  prestazione  e'  non  superiore  a un terzo
          dell'importo complessivamente maturato alla data di accesso
          alla  prestazione stessa, l'imposta si applica sull'importo
          al  netto  dei  redditi  gia' assoggettati ad imposta. Tale
          disposizione   si   applica   altresi'  nei  casi  previsti
          dall'art.   10,   commi   3-ter  e  3-quater,  del  decreto
          legislativo  21 aprile  1993,  n.  124,  nonche' in caso di
          riscatto della posizione individuale ai sensi dell'art. 10,
          comma  1,  lettera  c),  del  medesimo decreto legislativo,
          esercitato  a  seguito di pensionamento o di cessazione del
          rapporto  di  lavoro  per  mobilita'  o per altre cause non
          dipendenti  dalla  volonta'  delle  parti e comunque quando
          l'importo  annuo  della prestazione pensionistica spettante
          in   forma   periodica   e'   inferiore  al  50  per  cento
          dell'assegno  sociale di cui all'art. 3, commi 6 e 7, della
          legge 8 agosto 1995, n. 335.
              3.   Salvo   conguaglio   all'atto  della  liquidazione
          definitiva della prestazione, le prestazioni pensionistiche
          erogate  in  caso  di riscatto parziale di cui all'art. 10,
          comma  1-bis,  del  decreto  legislativo 21 aprile 1993, n.
          124,  o a titolo di anticipazione, sono soggette ad imposta
          con  l'aliquota  determinata  ai  sensi  del comma 1, primo
          periodo, per il loro intero importo.".
              "Art.  48-bis  (Determinazione dei redditi assimilati a
          quelli   di   lavoro   dipendente).  -  1.  Ai  fini  della
          determinazione  dei  redditi  assimilati a quelli di lavoro
          dipendente si applicano le disposizioni dell'art. 48, salvo
          quanto di seguito specificato:
                a) (lettera soppressa);
                a-bis)  ai  fini  della determinazione del reddito di
          cui  alla  lettera  e) del comma 1 dell'art. 47, i compensi
          percepiti  dal  personale dipendente del Servizio sanitario
          nazionale      per     l'attivita'     libero-professionale
          intramuraria, esercitata presso studi professionali privati
          a   seguito   di   autorizzazione  del  direttore  generale
          dell'azienda  sanitaria, costituiscono reddito nella misura
          del 75 per cento;
                b) ai  fini  della determinazione delle indennita' di
          cui   alla  lettera  g)  del  comma  1  dell'art.  47,  non
          concorrono, altresi', a formare il reddito le somme erogate
          ai titolari di cariche elettive pubbliche, nonche' a coloro
          che  esercitano  le funzioni di cui agli articoli 114 e 135
          della  Costituzione, a titolo di rimborso di spese, purche'
          l'erogazione  di  tali  somme  e  i  relativi criteri siano
          disposti   dagli   organi   competenti   a   determinare  i
          trattamenti  dei  soggetti  stessi. Gli assegni vitalizi di
          cui alla predetta lettera g) del comma 1 dell'art. 47, sono
          assoggettati a tassazione per la quota parte che non deriva
          da  fonti  riferibili a trattenute effettuate al percettore
          gia'  assoggettate a ritenute fiscali. Detta quota parte e'
          determinata,  per  ciascun  periodo  d'imposta,  in  misura
          corrispondente  al  rapporto  complessivo  delle trattenute
          effettuate,  assoggettate  a  ritenute  fiscali, e la spesa
          complessiva per assegni vitalizi. Il rapporto va effettuato
          separatamente dai distinti soggetti erogatori degli assegni
          stessi, prendendo a base ciascuno i propri elementi;
                c) per le rendite e gli assegni indicati alle lettere
          h)  e  i)  del  comma  1  dell'art.  47 non si applicano le
          disposizioni  del  predetto  art. 48. Le predette rendite e
          assegni  si  presumono  percepiti,  salvo  prova contraria,
          nella  misura  e  alle  scadenze  risultanti  dai  relativi
          titoli;
                d) per  le  prestazioni  pensionistiche  di  cui alla
          lettera  h-bis) del comma 1, dell'art. 47, erogate in forma
          periodica  non  si applicano le disposizioni del richiamato
          art.  48.  Le  stesse  si  assumono  al  netto  della parte
          corrispondente ai redditi gia' assoggettati ad imposta e di
          quelli  di  cui  alla  lettera  g-quinquies)  del  comma  1
          dell'art. 41, se determinabili;
                d-bis)  i compensi di cui alla lettera l) del comma 1
          dell'art.  47,  percepiti  dai soggetti che hanno raggiunto
          l'eta'  prevista dalla vigente legislazione per la pensione
          di  vecchiaia  e  che  possiedono un reddito complessivo di
          importo  non  superiore  a  lire  18 milioni al netto della
          deduzione  prevista dall'art. 10, comma 3-bis, per l'unita'
          immobiliare  adibita  ad  abitazione  principale  e  per le
          relative pertinenze, costituiscono reddito per la parte che
          eccede  complessivamente  nel  periodo  d'imposta  lire sei
          milioni;
                d-ter)  per le prestazioni pensionistiche di cui alla
          lettera  h-bis)  del comma 1 dell'art. 47, erogate in forma
          capitale  a seguito di riscatto della posizione individuale
          ai  sensi  dell'art.  10,  comma 1, lettera c), del decreto
          legislativo  21 aprile  1993,  n.  124,  diverso  da quello
          esercitato  a  seguito di pensionamento o di cessazione del
          rapporto  di  lavoro  per  mobilita'  o per altre cause non
          dipendenti  dalla volonta' delle parti, non si applicano le
          disposizioni  del richiamato art. 48. Le stesse assumono al
          netto   dei   redditi  gia'  assoggettati  ad  imposta,  se
          determinabili.".
              - Per  il  testo  dell'art. 42 del sopra citato decreto
          del  Presidente  della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
          cosi' come modificato dal presente articolo, si rinvia alle
          note all'art. 10.
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  23 del decreto del
          Presidente  della  Repubblica  29 settembre  1973,  n. 600,
          recante  "Disposizioni  comuni  in  materia di accertamento
          delle  imposte  sui  redditi",  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 16 ottobre 1973, n. 268, supplemento ordinario n.
          1, cosi' come modificato dal presente decreto legislativo:
              "Art. 23 (Ritenute sui redditi di lavoro dipendente). -
          1.  Gli  enti e le societa' indicati nell'art. 87, comma 1,
          del  testo  unico  delle imposte sui redditi, approvato con
          decreto  del  Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
          n. 917, le societa' e associazioni indicate nell'art. 5 del
          predetto  testo  unico  e le persone fisiche che esercitano
          imprese commerciali, ai sensi dell'art. 51 del citato testo
          unico,   o   imprese   agricole,  le  persone  fisiche  che
          esercitano  arti e professioni, nonche' il condominio quale
          sostituto  di imposta, i quali corrispondono somme e valori
          di cui all'art. 48 dello stesso testo unico, devono operare
          all'atto  del  pagamento  una  ritenuta a titolo di acconto
          dell'imposta  sul  reddito delle persone fisiche dovuta dai
          percipienti,  con  obbligo  di  rivalsa. Nel caso in cui la
          ritenuta da operare sui predetti valori non trovi capienza,
          in  tutto  o in parte, sui contestuali pagamenti in denaro,
          il  sostituito  e'  tenuto a versare al sostituto l'importo
          corrispondente all'ammontare della ritenuta.
              1-bis.   I   soggetti   che   adempiono  agli  obblighi
          contributivi  sui  redditi  di  lavoro  dipendente prestato
          all'estero  di  cui all'art. 48, concernente determinazione
          del  reddito  di  lavoro dipendente, comma 8-bis, del testo
          unico  delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
          Presidente  della  Repubblica  22 dicembre  1986,  n.  917,
          devono in ogni caso operare le relative ritenute.
              2. La ritenuta da operare e' determinata:
                a) sulla parte imponibile delle somme e dei valori di
          cui  all'art. 48 del testo unico delle imposte sui redditi,
          approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
          22 dicembre  1986,  n.  917,  esclusi  quelli indicati alle
          successive  lettere b) e c), corrisposti in ciascun periodo
          di  paga,  con  le  aliquote dell'imposta sul reddito delle
          persone   fisiche,  ragguagliando  al  periodo  di  paga  i
          corrispondenti scaglioni annui di reddito ed effettuando le
          detrazioni  previste  negli  articoli  12  e 13, del citato
          testo unico, rapportate al periodo stesso. Le detrazioni di
          cui  agli  articoli  12  e  13, del citato testo unico sono
          effettuate  se  il  percipiente dichiara di avervi diritto,
          indica le condizioni di spettanza e si impegna a comunicare
          tempestivamente  le  eventuali variazioni. La dichiarazione
          ha effetto anche per i periodi di imposta successivi;
                b) sulle  mensilita'  aggiuntive e sui compensi della
          stessa  natura,  con  le  aliquote dell'imposta sul reddito
          delle    persone    fisiche,   ragguagliando   a   mese   i
          corrispondenti scaglioni annui di reddito;
                c) sugli   emolumenti   arretrati  relativi  ad  anni
          precedenti  di  cui  all'art.  16, comma 1, lettera b), del
          citato testo unico, con i criteri di cui all'art. 18, dello
          stesso  testo  unico,  intendendo  per  reddito complessivo
          netto  l'ammontare globale dei redditi di lavoro dipendente
          corrisposti   dal   sostituto  al  sostituito  nel  biennio
          precedente;
                d) sulla  parte  imponibile  del  trattamento di fine
          rapporto  e  delle  indennita'  equipollenti  e delle altre
          indennita' e somme di cui all'art. 16, comma 1, lettera a),
          del  citato  testo  unico  con i criteri di cui all'art. 17
          dello stesso testo unico;
                d-bis)  sulla  parte  imponibile delle prestazioni di
          cui  all'art. 16, comma 1, lettera a-bis), del citato testo
          unico,  con  i criteri di cui all'art. 17-bis, dello stesso
          testo unico;
                e) sulla parte imponibile delle somme e dei valori di
          cui  all'art.  48,  del  citato  testo  unico, non compresi
          nell'art.  16,  comma  1,  lettera  a),  dello stesso testo
          unico,  corrisposti  agli  eredi del lavoratore dipendente,
          con l'aliquota stabilita per il primo scaglione di reddito.
              3.  I  soggetti indicati nel comma 1 devono effettuare,
          entro  il  28 febbraio  dell'anno  successivo e, in caso di
          cessazione del rapporto di lavoro, alla data di cessazione,
          il  conguaglio  tra  le  ritenute  operate  sulle somme e i
          valori di cui alle lettere a) e b) del comma 2, nonche' sui
          compensi  e  le  indennita'  di  cui  all'art. 47, comma 1,
          lettera  b),  del  testo  unico  delle imposte sui redditi,
          approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
          22 dicembre  1986, n. 917, comunicati al sostituto entro il
          12 gennaio   dell'anno   successivo,   e  l'imposta  dovuta
          sull'ammontare complessivo degli emolumenti stessi, tenendo
          conto  delle  detrazioni  di cui agli articoli 12 e 13, del
          citato  testo  unico, e di quelle eventualmente spettanti a
          norma dell'art. 13-bis dello stesso testo unico per oneri a
          fronte   dei  quali  il  datore  di  lavoro  ha  effettuato
          trattenute,  nonche',  limitatamente agli oneri di cui alle
          lettere  c)  e  f) dello stesso articolo, per erogazioni in
          conformita'   a   contratti   collettivi  o  ad  accordi  e
          regolamenti   aziendali.   In   caso  di  incapienza  delle
          retribuzioni  a  subire il prelievo delle imposte dovute in
          sede  di  conguaglio  di  fine  anno  entro  il 28 febbraio
          dell'anno  successivo,  il  sostituito  puo' dichiarare per
          iscritto   al   sostituto  di  volergli  versare  l'importo
          corrispondente  alle  ritenute  ancora  dovute,  ovvero, di
          autorizzarlo  a  effettuare  il prelievo sulle retribuzioni
          dei  periodi  di  paga  successivi  al secondo dello stesso
          periodo  di  imposta.  Sugli importi di cui e' differito il
          pagamento  si applica l'interesse in ragione dello 0,50 per
          cento  mensile,  che  e' trattenuto e versato nei termini e
          con  le  modalita'  previste per le somme cui si riferisce.
          L'importo che al termine del periodo d'imposta non e' stato
          trattenuto  per  cessazione  del  rapporto  di lavoro o per
          incapienza   delle   retribuzioni  deve  essere  comunicato
          all'interessato  che deve provvedere al versamento entro il
          15 gennaio  dell'anno  successivo.  Se  alla formazione del
          reddito  di  lavoro  dipendente  concorrono  somme o valori
          prodotti   all'estero   le  imposte  ivi  pagate  a  titolo
          definitivo  sono  ammesse  in detrazione fino a concorrenza
          dell'imposta   relativa   ai   predetti   redditi  prodotti
          all'estero.  La  disposizione  del  periodo  precedente  si
          applica  anche  nell'ipotesi  in  cui  le  somme o i valori
          prodotti  all'estero  abbiano concorso a formare il reddito
          di  lavoro  dipendente  in periodi d'imposta precedenti. Se
          concorrono   redditi  prodotti  in  piu'  Stati  esteri  la
          detrazione si applica separatamente per ciascuno Stato.
              4.   Ai   fini   del  compimento  delle  operazioni  di
          conguaglio  di  fine  anno  il  sostituito puo' chiedere al
          sostituto  di  tenere  conto  anche  dei  redditi di lavoro
          dipendente,  o  assimilati  a  quelli di lavoro dipendente,
          percepiti  nel corso di precedenti rapporti intrattenuti. A
          tal   fine  il  sostituito  deve  consegnare  al  sostituto
          d'imposta,  entro  il  12  del  mese di gennaio del periodo
          d'imposta  successivo a quello in cui sono stati percepiti,
          la  certificazione  unica  concernente  i redditi di lavoro
          dipendente,  o  assimilati  a  quelli di lavoro dipendente,
          erogati  da  altri  soggetti,  compresi  quelli  erogati da
          soggetti  non  obbligati  ad  effettuare  le ritenute. Alla
          consegna  della suddetta certificazione unica il sostituito
          deve  anche  comunicare  al  sostituto  quale delle opzioni
          previste  al  comma  precedente intende adottare in caso di
          incapienza  delle  retribuzioni  a subire il prelievo delle
          imposte.   La  presente  disposizione  non  si  applica  ai
          soggetti che corrispondono trattamenti pensionistici.
              5. (Comma abrogato).".