Art. 8.
     Applicazione dell'imposta sul trattamento di fine rapporto

  1.  Nell'articolo  17  del  testo  unico delle imposte sui redditi,
approvato  con  decreto  del  Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986,  n.  917, concernente le modalita' di applicazione dell'imposta
sul  trattamento  di fine rapporto, come modificato dall'articolo 11,
comma 1, lettera a), del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47,
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a)  al comma 1, dopo le parole: "di cui al decreto legislativo 21
aprile  1993,  n.  124"  sono inserite le seguenti: "e al netto delle
rivalutazioni gia' assoggettate ad imposta sostitutiva" e nell'ultimo
periodo   sono   aggiunte  le  seguenti:  ",  iscrivendo  a  ruolo  o
rimborsando  le maggiori o le minori imposte entro il 31 dicembre del
terzo  anno  successivo a quello di presentazione della dichiarazione
del sostituto d'imposta";
    b)  al comma 1-ter e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Se
il  rapporto  si  svolge  per  un  numero  di  ore inferiore a quello
ordinario  previsto  dai contratti collettivi nazionali di lavoro, la
somma e' proporzionalmente ridotta.".
  2. All'articolo 11 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47,
riguardante   la   disciplina  tributaria  del  trattamento  di  fine
rapporto, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) il comma 2 e' abrogato;
    b)  nel comma 3, le parole: "e dai rendimenti attribuiti ai fondi
di previdenza" sono soppresse;
    c) nel comma 4:
      1)  al  primo  periodo,  le parole: "e sui rendimenti maturati"
sono sostituite dalla seguente: "maturate";
      2)  al  quarto  periodo,  le  parole:  "e  i  rendimenti"  sono
soppresse,   nello  stesso  periodo  le  parole:  "e  dei  rendimenti
maturati" sono sostituite dalla seguente: "maturate";
      3) dopo il quinto periodo, sono aggiunti i seguenti: "L'acconto
puo'  essere  commisurato  al  90  per  cento delle rivalutazioni che
maturano nell'anno per il quale l'acconto stesso e' dovuto. L'acconto
e'  versato  entro il giorno 16 del mese di dicembre. Si applicano le
disposizioni  del  Capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241.";
    d)  dopo il comma 4, e' aggiunto il seguente: "4-bis. Ai fini del
versamento dell'imposta sostitutiva di cui al comma 3 e' utilizzabile
anche il credito di imposta sui trattamenti di fine rapporto previsto
dall'articolo  3,  comma  213, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e
successive modificazioni.";
    e)  nel  comma  5,  dopo  le parole: "si detrae" sono inserite le
seguenti: ", anche in sede di applicazione delle ritenute d'acconto,"
e,  in  fine,  e'  aggiunto  il  seguente periodo: "Se il rapporto si
svolge per un numero di ore inferiore a quello ordinario previsto dai
contratti    collettivi    nazionali   di   lavoro,   la   somma   e'
proporzionalmente ridotta.".
 
          Note all'art. 8:
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  17 del decreto del
          Presidente  della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, gia'
          citato  nelle  note  all'art.  1, cosi' come modificato dal
          presente decreto legislativo:
              "Art.  17  (Indennita'  di  fine  rapporto).  -  1.  Il
          trattamento  di  fine  rapporto  costituisce reddito per un
          importo  che  si determina riducendo il suo ammontare delle
          rivalutazioni  gia'  assoggettate  ad  imposta sostitutiva.
          L'imposta  e'  applicata  con  l'aliquota  determinata  con
          riferimento  all'anno  in  cui  e' maturato il diritto alla
          percezione,    corrispondente   all'importo   che   risulta
          dividendo  il suo ammontare aumentato delle somme destinate
          alle  forme  pensionistiche  di  cui al decreto legislativo
          21 aprile 1993, n. 124, e al netto delle rivalutazioni gia'
          assoggettate  ad  imposta  sostitutiva, per il numero degli
          anni  e  frazione di anno preso a base di commisurazione, e
          moltiplicando   il   risultato   per   dodici.  Gli  uffici
          finanziari  provvedono  a  riliquidare  l'imposta  in  base
          all'aliquota media di tassazione dei cinque anni precedenti
          a  quello  in  cui  e' maturato il diritto alla percezione,
          iscrivendo  a  ruolo  o rimborsando le maggiori o le minori
          imposte  entro  il  31 dicembre del terzo anno successivo a
          quello  di  presentazione della dichiarazione del sostituto
          d'imposta.
              1-bis.  Se in uno o piu' degli anni indicati al comma 1
          non  vi  e'  stato  reddito imponibile, l'aliquota media si
          calcola  con  riferimento  agli  anni  in  cui  vi e' stato
          reddito  imponibile;  se non vi e' stato reddito imponibile
          in  alcuno  di  tali  anni, si applica l'aliquota stabilita
          dall'art. 11 per il primo scaglione di reddito.
              1-ter.  Qualora  il  trattamento  di  fine rapporto sia
          relativo  a  rapporti  di  lavoro  a  tempo determinato, di
          durata  effettiva  non  superiore  a  due  anni,  l'imposta
          determinata ai sensi del comma 1 e' diminuita di un importo
          pari  a  lire  120  mila  per  ciascun  anno; per i periodi
          inferiori ad un anno, tale importo e' rapportato a mese. Se
          il  rapporto  si  svolge  per  un numero di ore inferiore a
          quello   ordinario   previsto   dai   contratti  collettivi
          nazionali di lavoro, la somma e' proporzionalmente ridotta.
              2. Le altre indennita' e somme indicate alla lettera a)
          del  comma 1 dell'art. 16, anche se commisurate alla durata
          del  rapporto  di lavoro e anche se corrisposte da soggetti
          diversi  dal  datore di lavoro, sono imponibili per il loro
          ammontare  complessivo, al netto dei contributi obbligatori
          dovuti  per  legge, con l'aliquota determinata agli effetti
          del  comma  1.  Tali  indennita'  e somme, se corrisposte a
          titolo  definitivo  e  in  relazione  ad un presupposto non
          connesso  alla  cessazione  del  rapporto  di lavoro che ha
          generato  il  trattamento di fine rapporto, sono imponibili
          per  il loro ammontare netto con l'aliquota determinata con
          i criteri di cui al comma 1.
              2-bis. Le indennita' equipollenti, comunque denominate,
          commisurate  alla  durata dei rapporti di lavoro dipendente
          di  cui  alla  lettera a)  del  comma  1 dell'art. 16, sono
          imponibili  per  un  importo  che si determina riducendo il
          loro  ammontare  netto  di  una somma pari a L. 600.000 per
          ciascun anno preso a base di commisurazione, con esclusione
          dei  periodi  di  anzianita'  convenzionale;  per i periodi
          inferiori all'anno la riduzione e' rapportata a mese. Se il
          rapporto  si svolge per un numero di ore inferiore a quello
          ordinario  previsto  dai  contratti collettivi nazionali di
          lavoro, la somma e' proporzionalmente ridotta. L'imposta e'
          applicata   con   l'aliquota  determinata  con  riferimento
          all'anno  in  cui  e'  maturato il diritto alla percezione,
          corrispondente  all'importo  che  risulta  dividendo il suo
          ammontare netto, aumentato delle somme destinate alle forme
          pensionistiche  di  cui  al  decreto  legislativo 21 aprile
          1993,  n.  124, per il numero degli anni e frazione di anno
          preso   a   base  di  commisurazione,  e  moltiplicando  il
          risultato  per  dodici. L'ammontare netto delle indennita',
          alla  cui  formazione  concorrono  contributi previdenziali
          posti  a  carico dei lavoratori dipendenti e assimilati, e'
          computato   previa   detrazione  di  una  somma  pari  alla
          percentuale  di tali indennita' corrispondente al rapporto,
          alla  data  del collocamento a riposo o alla data in cui e'
          maturato  il  diritto  alla  percezione, fra l'aliquota del
          contributo  previdenziale  posto  a  carico  dei lavoratori
          dipendenti   e  assimilati  e  l'aliquota  complessiva  del
          contributo  stesso  versato  all'ente,  cassa  o  fondo  di
          previdenza.
              3. Se per il lavoro prestato anteriormente alla data di
          entrata  in  vigore  della legge 29 maggio 1982, n. 297, il
          trattamento  di  fine  rapporto risulta calcolato in misura
          superiore  ad  una  mensilita' della retribuzione annua per
          ogni  anno  preso  a  base di commisurazione, ai fini della
          determinazione  dell'aliquota  ai  sensi del comma 1 non si
          tiene conto dell'eccedenza.
              4.   Salvo   conguaglio   all'atto  della  liquidazione
          definitiva, sulle anticipazioni e sugli acconti relativi al
          trattamento    di   fine   rapporto   e   alle   indennita'
          equipollenti,  nonche'  sulle  anticipazioni  relative alle
          altre   indennita'   e   somme,   si   applica   l'aliquota
          determinata,  rispettivamente,  a  norma  dei  commi 1, 2 e
          2-bis,  considerando l'importo accantonato, aumentato dalle
          anticipazioni e degli acconti complessivamente erogati e al
          netto  delle  rivalutazioni  gia'  assoggettate  ad imposta
          sostitutiva.  Non si considerano anticipazioni le somme e i
          valori  destinati  alle  forme  pensionistiche  di  cui  al
          decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124.
              4-bis.  Per  le  somme  corrisposte  in occasione della
          cessazione  del rapporto al fine di incentivare l'esodo dei
          lavoratori  che abbiano superato l'eta' di 50 anni se donne
          e  di  55  anni  se  uomini,  di  cui all'art. 16, comma 1,
          lettera  a),  l'imposta si applica con l'aliquota pari alla
          meta' di quella applicata per la tassazione del trattamento
          di  fine rapporto e delle altre indennita' e somme indicate
          alla richiamata lettera a) del comma 1 dell'art. 16.
              5.  Nell'ipotesi di cui all'art. 2122 del codice civile
          e  nell'ipotesi  di  cui al comma 3 dell'art. 7, l'imposta,
          determinata a norma del presente articolo , e' dovuta dagli
          aventi diritto proporzionalmente all'ammontare percepito da
          ciascuno; nella seconda ipotesi la quota dell'imposta sulle
          successioni   proporzionali   al   credito  indicato  nella
          relativa    dichiarazione    e'    ammessa   in   deduzione
          dall'ammontare imponibile di cui ai precedenti commi.
              6.   Con   decreti  del  Ministro  delle  finanze  sono
          stabiliti  i  criteri  e  le modalita' per lo scambio delle
          informazioni occorrenti ai fini dell'applicazione del comma
          2   tra   i   soggetti  tenuti  alla  corresponsione  delle
          indennita'   e   delle  altre  somme  in  dipendenza  della
          cessazione del medesimo rapporto di lavoro.".
              - Si   riporta   il  testo  dell'art.  11  del  decreto
          legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, gia' citato nelle note
          alle  premesse,  cosi' come modificato dal presente decreto
          legislativo:
              "Art. 11 (Disciplina tributaria del trattamento di fine
          rapporto).  -  1. Al testo unico delle imposte sui redditi,
          approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
          22 dicembre  1986,  n.  917,  sono  apportate  le  seguenti
          modificazioni:
                a) nell'art. 17:
                  1) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
                    "1.  Il  trattamento di fine rapporto costituisce
          reddito  per  un  importo che si determina riducendo il suo
          ammontare  delle rivalutazioni gia' assoggettate ad imposta
          sostitutiva.   L'imposta   e'   applicata   con  l'aliquota
          determinata  con riferimento all'anno in cui e' maturato il
          diritto  alla  percezione,  corrispondente  all'importo che
          risulta  dividendo  il suo ammontare, aumentato delle somme
          destinate  alle  forme  pensionistiche  di  cui  al decreto
          legislativo  21 aprile  1993,  n.  124, per il numero degli
          anni  e  frazione di anno preso a base di commisurazione, e
          moltiplicando   il   risultato   per   dodici.  Gli  uffici
          finanziari  provvedono  a  riliquidare  l'imposta  in  base
          all'aliquota media di tassazione dei cinque anni precedenti
          a quello in cui e' maturato il diritto alla percezione.
                    1-bis.  Se  in  uno o piu' degli anni indicati al
          comma  1  non  vi  e'  stato reddito imponibile, l'aliquota
          media  si  calcola  con  riferimento agli anni in cui vi e'
          stato  reddito  imponibile;  se  non  vi  e'  stato reddito
          imponibile  in  alcuno  di tali anni, si applica l'aliquota
          stabilita dall'art. 11 per il primo scaglione di reddito.
                    1-ter.  Qualora  il  trattamento di fine rapporto
          sia  relativo  a rapporti di lavoro a tempo determinato, di
          durata  effettiva  non  superiore  a  due  anni,  l'imposta
          determinata ai sensi del comma 1 e' diminuita di un importo
          pari  a  lire  120  mila  per  ciascun  anno; per i periodi
          inferiori ad un anno, tale importo e' rapportato a mese.
                    2.  Le  altre  indennita'  e  somme indicate alla
          lettera  a)  del comma 1 dell'art. 16, anche se commisurate
          alla  durata  del rapporto di lavoro e anche se corrisposte
          da  soggetti  diversi dal datore di lavoro, sono imponibili
          per  il loro ammontare complessivo, al netto dei contributi
          obbligatori  dovuti  per  legge, con l'aliquota determinata
          agli  effetti  del  comma  1.  Tali  indennita' e somme, se
          corrisposte  a  titolo  definitivo  e  in  relazione  ad un
          presupposto  non  connesso  alla cessazione del rapporto di
          lavoro  che  ha  generato  il trattamento di fine rapporto,
          sono  imponibili per il loro ammontare netto con l'aliquota
          determinata con i criteri di cui al comma 1.
                    2-bis.   Le   indennita'  equipollenti,  comunque
          denominate,  commisurate alla durata dei rapporti di lavoro
          dipendente di cui alla lettera a) del comma 1 dell'art. 16,
          sono  imponibili  per un importo che si determina riducendo
          il  loro ammontare netto di una somma pari a L. 600.000 per
          ciascun anno preso a base di commisurazione, con esclusione
          dei  periodi  di  anzianita'  convenzionale;  per i periodi
          inferiori all'anno la riduzione e' rapportata a mese. Se il
          rapporto  si svolge per un numero di ore inferiore a quello
          ordinario  previsto  dai  contratti collettivi nazionali di
          lavoro, la somma e' proporzionalmente ridotta. L'imposta e'
          applicata   con   l'aliquota  determinata  con  riferimento
          all'anno  in  cui  e'  maturato il diritto alla percezione,
          corrispondente  all'importo  che  risulta  dividendo il suo
          ammontare netto, aumentato delle somme destinate alle forme
          pensionistiche  di  cui  al  decreto  legislativo 21 aprile
          1993,  n.  124, per il numero degli anni e frazione di anno
          preso   a   base  di  commisurazione,  e  moltiplicando  il
          risultato  per  dodici. L'ammontare netto delle indennita',
          alla  cui  formazione  concorrono  contributi previdenziali
          posti  a  carico dei lavoratori dipendenti e assimilati, e'
          computato   previa   detrazione  di  una  somma  pari  alla
          percentuale  di tali indennita' corrispondente al rapporto,
          alla  data  del collocamento a riposo o alla data in cui e'
          maturato  il  diritto  alla  percezione, fra l'aliquota del
          contributo  previdenziale  posto  a  carico  dei lavoratori
          dipendenti   e  assimilati  e  l'aliquota  complessiva  del
          contributo  stesso  versato  all'ente,  cassa  o  fondo  di
          previdenza";
                  2) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
                    "4.  Salvo conguaglio all'atto della liquidazione
          definitiva, sulle anticipazioni e sugli acconti relativi al
          trattamento    di   fine   rapporto   e   alle   indennita'
          equipollenti,  nonche'  sulle  anticipazioni  relative alle
          altre   indennita'   e   somme,   si   applica   l'aliquota
          determinata,  rispettivamente,  a  norma  dei  commi 1, 2 e
          2-bis,  considerando l'importo accantonato, aumentato dalle
          anticipazioni e degli acconti complessivamente erogati e al
          netto  delle  rivalutazioni  gia'  assoggettate  ad imposta
          sostitutiva.".
              2. (Comma abrogato).
              3.  Sui redditi derivanti dalle rivalutazioni dei fondi
          per  il trattamento di fine rapporto e' applicata l'imposta
          sostitutiva  delle imposte sui redditi nella misura dell'11
          per cento.
              4.  I  soggetti  indicati  negli  articoli  23 e 29 del
          decreto  del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
          n.  600,  applicano  l'imposta  di  cui  al  comma  3 sulle
          rivalutazioni   maturate  in  ciascun  anno.  L'imposta  e'
          versata   entro   il   16 febbraio   dell'anno  successivo.
          L'imposta  e'  imputata  a  riduzione  del fondo. Nell'anno
          solare  in  cui  maturano le rivalutazioni, compreso l'anno
          2001,   e'   dovuto   l'acconto   dell'imposta  sostitutiva
          commisurato  al  90  per cento delle rivalutazioni maturate
          nell'anno precedente. Se il trattamento di fine rapporto e'
          corrisposto  da  soggetti  diversi  da  quelli indicati nei
          predetti  articoli, l'imposta sostitutiva di cui al comma 3
          e' complessivamente liquidata dal soggetto percettore nella
          dichiarazione  dei  redditi  del  periodo  d'imposta in cui
          viene  corrisposto,  anche  a  titolo  di  anticipazione, e
          versata  nei  termini  previsti  per  il versamento a saldo
          delle  imposte  derivanti  dalla medesima dichiarazione dei
          redditi.  L'acconto puo' essere commisurato al 90 per cento
          delle  rivalutazioni  che  maturano  nell'anno per il quale
          l'acconto  stesso  e' dovuto. L'acconto e' versato entro il
          giorno   16   del   mese   di dicembre.   Si  applicano  le
          disposizioni  del capo III del decreto legislativo 9 luglio
          1997, n. 241.
              4-bis.  Ai fini del versamento dell'imposta sostitutiva
          di  cui  al  comma  3  e'  utilizzabile anche il credito di
          imposta sui trattamenti di fine rapporto previsto dall'art.
          3,  comma  213,  della  legge  23 dicembre  1996,  n. 662 e
          successive modificazioni.
              5.   Dall'imposta   relativa  ai  trattamenti  di  fine
          rapporto,  determinata  ai sensi dell'art. 17, comma 1, del
          testo  unico  delle  imposte  sui  redditi,  approvato  con
          decreto  del  Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
          n. 917, percepiti a seguito della cessazione di rapporti di
          lavoro  intervenuta  nel periodo dal 1o gennaio 2001 e fino
          alla data di entrata in vigore della disciplina concernente
          la  riforma del trattamento di fine rapporto e comunque non
          oltre  il  31 dicembre  2005,  si  detrae, anche in sede di
          applicazione  delle  ritenute  d'acconto, un importo pari a
          L. 120.000  per  ciascuno  degli anni compresi nel suddetto
          periodo;  per  i periodi inferiori ad anno, tale importo e'
          rapportato  a  mese. Se il rapporto si svolge per un numero
          di  ore inferiore a quello ordinario previsto dai contratti
          collettivi    nazionali    di    lavoro,    la   somma   e'
          proporzionalmente ridotta.".