Art. 9.
                             Decorrenza

  1. All'articolo 12 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47,
recante norme in materia di decorrenza e disciplina transitoria, sono
apportate le seguenti modificazioni:
    a) nel comma 1, le parole da: "dalla data da cui ha effetto" fino
alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: "dal 1° gennaio
2001";  nel medesimo comma e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
"Per  i  medesimi  soggetti,  relativamente alle prestazioni maturate
fino  a  tale  data, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti
anteriormente.";
    b)  dopo  il  comma  1,  e'  inserito  il seguente: "1-bis. Per i
soggetti  che  risultano  iscritti  a  forme  pensionistiche  di  cui
all'articolo  18, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n.
124,  gestite  mediante  convenzioni con imprese di assicurazione, le
disposizioni  di cui all'articolo 6 della legge 26 settembre 1985, n.
482,  si applicano ai rendimenti maturati anteriormente al 1o gennaio
2001;  la  ritenuta prevista dal citato articolo 6 va applicata anche
all'atto  del  trasferimento  delle  posizioni  pensionistiche da una
delle predette forme ad una forma pensionistica di altro tipo.";
    c) nel comma 2, primo periodo, le parole da: "maturate" fino alla
fine  del  periodo  sono  sostituite  dalle  seguenti: ", comprese le
relative  anticipazioni,  e  di  altre indennita' e somme, maturate a
decorrere dal 1° gennaio 2001."; nel medesimo comma, secondo periodo,
la  parola:  "maturato"  e' sostituita dalle seguenti: ", comprese le
relative anticipazioni, e per le altre indennita' e somme maturate".
 
          Nota all'art. 9:
              - Si   riporta   il  testo  dell'art.  12  del  decreto
          legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, gia' citato nelle note
          alle  premesse,  cosi' come modificato dal presente decreto
          legislativo:
              "Art.  12  (Decorrenza  e disciplina transitoria). - 1.
          Per   i   soggetti   che   risultano   iscritti   a   forme
          pensionistiche complementari alla data da cui ha effetto il
          presente  decreto,  le disposizioni introdotte dall'art. 10
          si  applicano  alle  prestazioni  riferibili  agli  importi
          maturati  a  decorrere  dal 1o gennaio 2001. Per i medesimi
          soggetti,  relativamente  alle  prestazioni maturate fino a
          tale data, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti
          anteriormente.
              1-bis.  Per  i  soggetti che risultano iscritti a forme
          pensionistiche  di  cui  all'art.  18, comma 1, del decreto
          legislativo   21 aprile  1993,  n.  124,  gestite  mediante
          convenzioni  con  imprese di assicurazione, le disposizioni
          di cui all'art. 6 della legge 26 settembre 1985, n. 482, si
          applicano   ai   rendimenti   maturati   anteriormente   al
          1o gennaio  2001; la ritenuta prevista dal citato art. 6 va
          applicata  anche all'atto del trasferimento delle posizioni
          pensionistiche  da  una  delle  predette forme ad una forma
          pensionistica di altro tipo.
              2.  Le  disposizioni dell'art. 17 del testo unico delle
          imposte  sui  redditi  approvato con decreto del Presidente
          della  Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato
          dall'art.  11,  si  applicano  alle quote di trattamento di
          fine  rapporto,  comprese  le  relative anticipazioni, e di
          altre   indennita'   e  somme,  maturate  a  decorrere  dal
          1o gennaio  2001.  Per  il  trattamento  di  fine rapporto,
          comprese   le   relative  anticipazioni,  e  per  le  altre
          indennita'  e somme maturate fino a tale data continuano ad
          applicarsi  le  disposizioni  del  menzionato  art. 17, nel
          testo vigente anteriormente alla data stessa.".