IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 21, 76 e 87 della Costituzione; 
  Visto l'articolo 52, primo  comma,  lettera  a),  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616; 
  Vista la legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni; 
  Visto il  decreto  legislativo  31  marzo  1998,  n.  112,  recante
conferimento di funzioni e compiti amministrativi  dello  Stato  alle
regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge  15
marzo 1997, n. 59; 
  Visto il decreto legislativo 31 marzo  1998,  n.  114,  recante  la
riforma della disciplina relativa al settore del commercio,  a  norma
dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59; 
  Vista la legge 13 aprile 1999, n. 108, ed in particolare l'articolo
3,  recante  delega  al  Governo  per  l'emanazione  di  un   decreto
legislativo diretto a riordinare in maniera organica  il  sistema  di
diffusione della stampa quotidiana e periodica; 
  Visto il parere della Conferenza unificata  espresso  nella  seduta
del 21 dicembre 2000; 
  Visto il parere della VII Commissione parlamentare della Camera dei
deputati,   in   data   1   febbraio   2001   sulla   sperimentazione
dell'allargamento della rete di vendita dei giornali; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 16 febbraio 2001; 
  Sentita  la   Commissione   paritetica   Governo-editori   di   cui
all'articolo 29 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, come  modificata
dalla legge 13 aprile 1999, n. 108,  e  dal  decreto  legislativo  28
agosto 1997, n. 281; 
  Visto il parere della Conferenza unificata di  cui  all'articolo  8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, adottato nella seduta
del 22 febbraio 2001; 
  Visto il parere delle competenti Commissioni parlamentari; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 4 aprile 2001; 
  Sulla proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  di
concerto con il Ministro per gli  affari  regionali  ed  il  Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio  con
l'estero; 
 
                             E m a n a 
                  il seguente decreto legislativo: 
                               Art. 1. 
                Ambito di applicazione e definizioni 
 
  1. Il presente decreto detta principi per la disciplina,  da  parte
delle regioni, delle modalita' e condizioni di vendita  della  stampa
quotidiana e periodica. 
  2. Ai fini del presente decreto, si intende per: 
    a)  punti  vendita  esclusivi  quelli  che,  previsti  nel  piano
comunale di localizzazione, sono  tenuti  alla  vendita  generale  di
quotidiani e periodici; 
    b) punti  vendita  non  esclusivi,  gli  esercizi,  previsti  dal
presente decreto, che, in aggiunta ad altre merci,  sono  autorizzati
alla vendita di quotidiani ovvero periodici. 
 
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
          Note alle premesse:
              - Il  testo  dell'art.  21  della  Costituzione  e'  il
          seguente:
              "Tutti  hanno  diritto  di  manifestare  liberamente il
          proprio  pensiero  con  la  parola, lo scritto e ogni altro
          mezzo di diffusione.
              La  stampa non puo' essere soggetta ad autorizzazioni o
          censure.
              Si   puo'  procedere  a  sequestro  soltanto  per  atto
          motivato  dell'Autorita'  giudiziaria  nel caso di delitti,
          per   i  quali  la  legge  sulla  stampa  espressamente  lo
          autorizzi,  o  nel  caso  di  violazione delle norme che la
          legge stessa prescriva per l'indicazione dei responsabili.
              In  tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia
          possibile    il    tempestivo   intervento   dell'Autorita'
          giudiziaria,  il  sequestro  della  stampa  periodica  puo'
          essere  eseguito  da  ufficiali di polizia giudiziaria, che
          devono  immediatamente,  e  non mai oltre ventiquattro ore,
          fare  denunzia  all'Autorita' giudiziaria. Se questa non lo
          convalida  nelle  ventiquattro ore successive, il sequestro
          s'intende revocato e privo d'ogni effetto.
              La   legge  puo'  stabilire,  con  norme  di  carattere
          generale,  che  siano  resi  noti  i mezzi di finanziamento
          della stampa periodica.
              Sono  vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli
          e  tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume.
          La  legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a
          reprimere le violazioni".
              - Il  testo  dell'art.  76  della  Costituzione  e'  il
          seguente:
              "L'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri  direttivi  e  soltanto  per  tempo  limitato e per
          oggetti definiti".
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al  Presidente  della Repubblica il potere di promulgare le
          leggi  e  di  emanare  i decreti aventi valore di legge e i
          regolamenti.
              - Il  testo  dell'art. 52, primo comma, lettera a), del
          decreto  del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.
          616  (Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge
          22 luglio 1975, n. 382) e' il seguente:
              "Art.  52  (Attivita' commerciali). - Ferme restando le
          funzioni  gia'  di competenza delle regioni e dei comuni, e
          nel  quadro  degli  indirizzi  determinati  dal Governo, e'
          delegato    alle   regioni   l'esercizio   delle   funzioni
          amministrative relative:
                a) ai  distributori  di carburante, alle rivendite di
          giornali  e  di  riviste, ai pubblici esercizi di vendita e
          consumo di alimenti e bevande".
              - La  legge  5 agosto 1981, n. 416, recante "Disciplina
          delle  imprese  editrici  e  provvidenze per l'editoria" e'
          pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale 6 agosto 1981, n. 215,
          supplemento ordinario.
              - Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante
          "Conferimento  di  funzioni  e compiti amministrativi dello
          Stato  alle  regioni ed agli enti locali, in attuazione del
          capo  I  della  legge  15  marzo 1997, n. 59" e' pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 21 aprile 1998, n. 92, supplemento
          ordinario .
              - Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, recante
          "Riforma   della   disciplina   relativa   al  settore  del
          commercio,  a  norma  dell'art.  4,  comma  4,  della legge
          15 marzo   1997,   n.  59"  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 24 aprile 1998, n. 95, supplemento ordinario.
              - Il  testo dell'art. 3, della legge 13 aprile 1999, n.
          108  (Nuove norme in materia di punti vendita per la stampa
          quotidiana e periodica) e' il seguente:
              "Art.  3 (Delega al Governo) - 1. Sulla base del parere
          di  cui all'art. 2, comma 3, il Governo, entro ventiquattro
          mesi  dalla data di entrata in vigore della presente legge,
          sentita  la  Conferenza  unificata  di  cui  all'art. 8 del
          decreto  legislativo  28 agosto  1997,  n.  281, nonche' la
          commissione  paritetica  Governo-editori di cui all'art. 29
          della   legge   25 febbraio  1987,  n.  67,  integrata  dai
          rappresentanti      delle      organizzazioni     sindacali
          rappresentative  a  livello nazionale dei rivenditori e dei
          distributori, e' delegato ad emanare un decreto legislativo
          diretto  a  riordinare  in  maniera  organica il sistema di
          diffusione  della stampa quotidiana e periodica, sulla base
          dei seguenti criteri direttivi:
                a) definizione della disciplina cui le regioni devono
          uniformarsi per la parte relativa alla vendita dei giornali
          e delle riviste, tenuto conto dell'esercizio delle funzioni
          delegate  di  cui all'art. 52, primo comma, lettera a), del
          decreto  del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.
          616;
                b)  definizione  dei  criteri cui devono attenersi le
          regioni nell'elaborazione di indirizzi per i comuni in tema
          di  predisposizione  dei  piani di localizzazione dei punti
          esclusivi di vendita;
                c) definizione  di  un  nuovo  sistema di vendita dei
          prodotti  editoriali  su  tutto  il  territorio  nazionale,
          articolato  in  punti vendita esclusivi e punti vendita non
          esclusivi  quali quelli di cui alla lettera d), mediante il
          rilascio  di  autorizzazioni, anche a carattere stagionale,
          in   ragione   della   densita'  della  popolazione,  delle
          caratteristiche   urbanistiche   e   sociali   delle  zone,
          dell'entita'  delle vendite di quotidiani e periodici negli
          ultimi  due  anni,  delle  condizioni  di  accesso, nonche'
          dell'esistenza di altri punti vendita non esclusivi;
                d) previsione  che  i  soggetti  di  cui al numero 3)
          della  lettera  d-bis)  dell'undicesimo  comma dell'art. 14
          della  legge  5 agosto 1981, n. 416, introdotta dal comma 1
          dell'art.  1  della  presente  legge, presentando al comune
          territorialmente    competente    una    dichiarazione   di
          ottemperanza  alle  previsioni di cui alla medesima lettera
          d-bis),  numeri  4),  5),  6) e 7), e di cui al comma 2 del
          citato art. 1, siano autorizzati a vendere anche quotidiani
          e/o  periodici;  previsione che tale disciplina si applichi
          agli  esercizi  a  prevalente  specializzazione  di vendita
          limitatamente alle riviste di identica specializzazione;
                e) previsione  che i piani comunali di localizzazione
          dei  punti  esclusivi di vendita, o la loro riformulazione,
          debbano essere adottati entro un anno dalla data di entrata
          in  vigore del decreto legislativo e che in assenza di tali
          piani,  qualora  nel  territorio non esistano punti vendita
          esclusivi   o   aggiuntivi,  il  sindaco  possa  rilasciare
          l'autorizzazione alla vendita anche ad esercizi diversi;
                f)  individuazione  dei casi in cui non e' necessaria
          alcuna   autorizzazione,   tenuto  conto  anche  di  quanto
          previsto  dall'art.  14  della legge 5 agosto 1981, n. 416,
          come  sostituito  dall'art. 7 della legge 25 febbraio 1987,
          n. 67;
                g) previsione  che  tutti i soggetti autorizzati alla
          vendita assicurino parita' di trattamento alle testate; per
          i   circuiti   alternativi   alle  edicole  la  parita'  di
          trattamento   deve   essere  assicurata  nell'ambito  della
          tipologia prescelta.
              2.  Lo  schema di decreto legislativo di cui al comma 1
          e'  trasmesso  alla  Camera dei deputati ed al Senato della
          Repubblica  per  la formulazione, entro trenta giorni dalla
          data  di assegnazione, del parere da parte delle competenti
          Commissioni  parlamentari. Decorso tale termine, il decreto
          e' emanato anche in mancanza di detto parere.
              - Il  testo dell'art. 29, della legge 25 febbraio 1987,
          n.  67  (Rinnovo della legge 5 agosto 1981, n. 416, recante
          disciplina   delle   imprese  editrici  e  provvidenze  per
          l'editoria), come modificata dalla citata legge n. 108/1999
          e  dal  decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Rinnovo
          della legge 5 agosto 1981, n. 416, recante disciplina delle
          imprese  editrici  e  provvidenze  per  l'editoria),  e' il
          seguente:
              "Art. 29. - 1. Con decreto del Presidente del Consiglio
          dei  Ministri,  da  adottarsi entro 30 giorni dalla data di
          entrata in vigore della presente legge, e' istituita presso
          la  direzione  generale delle informazioni, dell'editoria e
          della  proprieta'  letteraria,  artistica e scientifica una
          commissione  paritetica  Governo-editori  di  quotidiani  e
          periodici  per  la  formulazione  di  proposte  relative al
          miglioramento  dei  servizi  di distribuzione della stampa,
          all'ampliamento  della  rete  di  vendita, all'accesso alle
          informazioni,   all'utilizzazione   del   satellite,   alla
          definizione  di un sistema di salvaguardia della stampa nel
          campo  dell'acquisizione  di  pubblicita'  nei confronti di
          altri mezzi di comunicazione.
              2.  La  commissione  sara' integrata dai rappresentanti
          delle altre categorie di volta in volta interessate ai temi
          in  discussione  e  potra' servirsi della collaborazione di
          esperti.
              3.  Entro sei mesi dalla sua istituzione la commissione
          presentera'   le  proprie  conclusioni  al  Presidente  del
          Consiglio  dei  Ministri,  che  le trasmettera' con proprie
          osservazioni e proposte al Parlamento".
              - Il  testo  dell'art. 8 del citato decreto legislativo
          n. 281/1997 e' il seguente:
              "Art.  8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
          Conferenza  unificata). - 1.  La Conferenza Stato-citta' ed
          autonomie  locali  e' unificata per le materie ed i compiti
          di  interesse  comune  delle  regioni,  delle province, dei
          comuni   e  delle  comunita'  montane,  con  la  Conferenza
          Stato-regioni.
              2.  La  Conferenza  Stato-citta' ed autonomie locali e'
          presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
          sua  delega,  dal  Ministro dell'interno o dal Ministro per
          gli  affari  regionali; ne fanno parte altresi' il Ministro
          del  tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
          il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici,
          il  Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
          nazionale   dei  comuni  d'Italia  -  ANCI,  il  presidente
          dell'Unione  province  d'Italia  -  UPI  ed  il  presidente
          dell'Unione  nazionale  comuni, comunita' ed enti montani -
          UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
          dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
          Dei   quattordici   sindaci   designati   dall'ANCI  cinque
          rappresentano  le  citta'  individuate  dall'art.  17 della
          legge  8 giugno  1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
          invitati  altri  membri del Governo, nonche' rappresentanti
          di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
              3.  La  Conferenza  Stato-citta' ed autonomie locali e'
          convocata  almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
          il  presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
          richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
              4.  La  Conferenza  unificata  di  cui  al  comma  1 e'
          convocata  dal  Presidente  del  Consiglio dei Ministri. Le
          sedute  sono  presiedute  dal  Presidente del Consiglio dei
          Ministri  o,  su  sua  delega,  dal Ministro per gli affari
          regionali  o,  se  tale  incarico  non  e'  conferito,  dal
          Ministro dell'interno".