Art. 2. 
Definizione  del  sistema  di  vendita  della  stampa  quotidiana   e
                              periodica 
 
  1. Il sistema di vendita della stampa  quotidiana  e  periodica  si
articola,  su  tutto  il  territorio  nazionale,  in  punti   vendita
esclusivi e non esclusivi. 
  2. L'attivita' di cui  al  comma  1  e'  soggetta  al  rilascio  di
autorizzazione da parte dei comuni, anche a carattere stagionale, con
le eccezioni di cui all'articolo 3. Per i punti di vendita  esclusivi
l'autorizzazione e' rilasciata nel rispetto  dei  piani  comunali  di
localizzazione di cui all'articolo 6. 
  3. Possono essere autorizzate all'esercizio di un punto vendita non
esclusivo: 
    a) le rivendite di generi di monopolio; 
    b) le rivendite di carburanti e di oli  minerali  con  il  limite
minimo di superficie pari a metri quadrati 1.500; 
    c) i bar, inclusi gli esercizi posti nelle aree di servizio delle
autostrade e nell'interno di  stazioni  ferroviarie,  aeroportuali  e
marittime, ed esclusi altri punti di ristoro, ristoranti, rosticcerie
e trattorie; 
    d) le strutture di vendita come definite dall'articolo  4,  comma
1, lettere e), f) e g), del decreto legislativo  31  marzo  1998,  n.
114, con un limite minimo di  superficie  di  vendita  pari  a  metri
quadrati 700; 
    e) gli esercizi adibiti prevalentemente alla vendita di  libri  e
prodotti equiparati, con un limite  minimo  di  superficie  di  metri
quadrati 120; 
    f) gli esercizi a prevalente  specializzazione  di  vendita,  con
esclusivo  riferimento  alla  vendita  delle  riviste   di   identica
specializzazione. 
  4. Per gli esercizi che  hanno  effettuato  la  sperimentazione  ai
sensi  dell'articolo  1  della  legge  13  aprile   1999,   n.   108,
l'autorizzazione di cui al comma 2 e' rilasciata di diritto. 
  5. I soggetti di cui al  comma  3,  che  non  hanno  effettuato  la
sperimentazione,  sono  autorizzati  all'esercizio  di  un  punto  di
vendita non esclusivo successivamente alla  presentazione  al  comune
territorialmente competente di una dichiarazione di ottemperanza alle
disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera  d-bis),  numeri
4), 5), 6) e 7) della legge 13 aprile 1999, n. 108. 
  6. Il rilascio dell'autorizzazione, anche a  carattere  stagionale,
per i punti di vendita esclusivi e  per  quelli  non  esclusivi  deve
avvenire  in  ragione  della  densita'   della   popolazione,   delle
caratteristiche urbanistiche e sociali delle zone, dell'entita' delle
vendite di quotidiani  e  periodici  negli  ultimi  due  anni,  delle
condizioni di accesso, nonche' dell'esistenza di altri punti  vendita
non esclusivi. 
 
          Nota all'art. 2, comma 3, lettera d): 
              - Il testo dell'art. 4, comma 1, lettere e), f)  e  g),
          del decreto legislativo 31  marzo  1998,  n.  114  (Riforma
          della disciplina relativa al settore del commercio, a norma
          dell'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59)  e'
          il seguente: 
              "Art. 4  (Definizioni  e  ambito  di  applicazione  del
          decreto). 1. Ai fini del presente decreto si intendono: 
                a)-d) (omissis); 
                e) per medie strutture di vendita gli esercizi aventi
          superficie superiore ai limiti di cui al punto d) e fino  a
          1500 mq nei comuni con popolazione  residente  inferiore  a
          10.000 abitanti e a 2.500 mq  nei  comuni  con  popolazione
          residente superiore a 10.000 abitanti; 
                f) per  grandi  strutture  di  vendita  gli  esercizi
          aventi superficie superiore ai limiti di cui al punto e); 
                g) per centro commerciale, una  media  o  una  grande
          struttura di vendita nella quale piu' esercizi  commerciali
          sono inseriti in una struttura a destinazione  specifica  e
          usufruiscono di infrastrutture comuni e spazi  di  servizio
          gestiti unitariamente. Al fini  del  presente  decreto  per
          superficie di vendita di un centro commerciale  si  intende
          quella risultante dalla somma delle  superfici  di  vendita
          degli esercizi al dettaglio in esso presenti; (omissis)". 
          Nota all'art. 2, commi 4 e 5: 
              - Il testo dell'art. 1 della legge 13 aprile  1999,  n.
          108 (Nuove norme in materia di punti vendita per la  stampa
          quotidiana e periodica) e' il seguente: 
              "Art. 1 (Sperimentazione di nuove forme di vendita  dei
          giornali). - 1. All'undicesimo  comma  dell'art.  14  della
          legge 5 agosto 1981, n. 416, come  sostituito  dall'art.  7
          della legge 25 febbraio 1987, n. 67, e' aggiunta, in  fine,
          la seguente lettera: 
                "d-bis) per la  sperimentazione  di  nuove  forme  di
          vendita di giornali quotidiani e periodici da effettuare in
          predeterminati esercizi commerciali secondo i criteri e con
          le modalita' che seguono: 
                  1) la sperimentazione ha la finalita' di  acquisire
          elementi conoscitivi sulle variazioni provocate nel mercato
          della stampa quotidiana e periodica dalla messa in  vendita
          dei giornali in  esercizi  diversi  dalle  rivendite  fisse
          autorizzate; 
                  2) la sperimentazione ha la durata di diciotto mesi
          e viene effettuata in tutto il territorio nazionale; 
                  3)  la  sperimentazione  viene   effettuata   dalle
          rivendite  di  generi  di  monopolio,  dalle  rivendite  di
          carburanti e di  oli  minerali  con  il  limite  minimo  di
          superficie pari a metri  quadrati  1.500,  dai  bar,  dalle
          strutture di vendita come definite dall'art.  4,  comma  1,
          lettera e), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.  114,
          con un limite minimo di superficie di vendita pari a  metri
          quadrati 700 e dagli esercizi adibiti prevalentemente  alla
          vendita di libri  e  prodotti  equiparati,  con  un  limite
          minimo di superficie di metri quadrati 120. Gli esercizi  a
          prevalente specializzazione di  vendita  possono  svolgere,
          ugualmente  a  titolo  di  sperimentazione,  attivita'   di
          vendita delle riviste di identica specializzazione; 
                  4) la vendita dei prodotti  editoriali  puo'  anche
          essere limitata ai soli quotidiani  o  ai  soli  periodici;
          nell'ambito   della   tipologia   prescelta   deve   essere
          assicurata parita' di trattamento alle  testate;  l'obbligo
          della  parita'  di  trattamento   non   si   applica   alle
          pubblicazioni pornografiche che sono comunque escluse dalla
          sperimentazione; 
                  5) il prezzo di vendita dei prodotti editoriali non
          puo'  subire  variazioni  in  relazione  ai  soggetti   che
          effettuano la rivendita; 
                  6)  le  condizioni  economiche   e   le   modalita'
          commerciali di cessione delle pubblicazioni, comprensive di
          ogni forma di compenso riconosciuta ai rivenditori,  devono
          essere identiche per le diverse tipologie di  esercizi  che
          effettuano la rivendita; le  testate  poste  in  vendita  a
          titolo di sperimentazione non possono  essere  comprese  in
          alcun altro tipo di vendita, anche relativa ad altri  beni,
          che non siano quelli offerti  dall'editore  e  alle  stesse
          condizioni proposte nei punti vendita esclusivi; 
                  7)    gli    esercizi    che    partecipano    alla
          sperimentazione  devono  prevedere   un   apposito   spazio
          espositivo  per  le  testate  poste  in  vendita,  adeguato
          rispetto  alla  tipologia  prescelta;  gli  esercizi  della
          grande distribuzione devono esporre  i  giornali  posti  in
          vendita in un unico spazio; 
                  8) i comuni devono escludere dalla  sperimentazione
          gli  esercizi  che  non  rispettano  le  disposizioni   che
          disciplinano la sperimentazione . 
              2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in  vigore
          della  presente   legge,   gli   esercizi   che   intendono
          partecipare alla sperimentazione di cui alla lettera d-bis)
          dell'undicesimo comma dell'art. 14  della  legge  5  agosto
          1981, n. 416, introdotta dal comma 1 del presente articolo,
          devono  darne  comunicazione  al  comune   territorialmente
          competente  e,  per   conoscenza,   al   Dipartimento   per
          l'informazione e l'editoria della Presidenza del  Consiglio
          dei Ministri.  Nella  comunicazione  deve  essere  indicata
          quale tipologia di vendita, tra quelle di cui al numero  4)
          della citata lettera d-bis), si intende sperimentare. Entro
          sessanta giorni dal ricevimento di tale  comunicazione,  il
          comune puo'  escludere  dalla  sperimentazione  il  singolo
          esercizio qualora  individui  violazioni  dei  criteri  per
          l'insediamento delle  attivita'  commerciali  adottati  sul
          territorio. I comuni sono tenuti a trasmettere alle regioni
          gli   elenchi   degli   esercizi   che   partecipano   alla
          sperimentazione. 
              3.  I  punti  esclusivi  di  vendita  di  quotidiani  e
          periodici, dalla data di entrata in vigore  della  presente
          legge,  e  fatto  salvo  quanto  in  essa  stabilito,  sono
          soggetti alla  disciplina  generale  prevista  dal  decreto
          legislativo 31 marzo 1998, n. 114. 
              4. La commissione  paritetica  Governo-editori  di  cui
          all'art. 29 della legge 25 febbraio 1987, n. 67,  integrata
          dai   rappresentanti   delle    organizzazioni    sindacali
          rappresentative a livello nazionale dei rivenditori  e  dei
          distributori, nonche' dal rappresentante  della  Conferenza
          unificata di cui all'art.  8  del  decreto  legislativo  28
          agosto 1997, n. 281, procedera' almeno  trimestralmente  ad
          un esame periodico dell'andamento della sperimentazione. 
          La commissione sara' altresi' integrata,  a  seconda  degli
          ambiti territoriali  esaminati,  dai  rappresentanti  delle
          regioni  interessate  e  delle  associazioni  e   sindacati
          territoriali di categoria.  La  commissione  formula  anche
          indicazioni  e  pareri  sulla  congruita',  rispetto   alla
          finalita' della  sperimentazione,  della  dislocazione  sul
          territorio  degli  esercizi  complementari  e  sulla   loro
          sovrapposizione rispetto  alla  rete  dedicata.  Pareri  ed
          indicazioni possono essere richiesti dalle  stesse  regioni
          sulla base degli elenchi ad esse trasmessi  dai  comuni  ai
          sensi del comma 2 del presente articolo. Nel caso in cui la
          commissione non sia in grado di esprimere il parere,  sulle
          questioni in esame  decide  comunque  il  presidente  della
          commissione paritetica".