Art. 2. Definizione del sistema di vendita della stampa quotidiana e periodica 1. Il sistema di vendita della stampa quotidiana e periodica si articola, su tutto il territorio nazionale, in punti vendita esclusivi e non esclusivi. 2. L'attivita' di cui al comma 1 e' soggetta al rilascio di autorizzazione da parte dei comuni, anche a carattere stagionale, con le eccezioni di cui all'articolo 3. Per i punti di vendita esclusivi l'autorizzazione e' rilasciata nel rispetto dei piani comunali di localizzazione di cui all'articolo 6. 3. Possono essere autorizzate all'esercizio di un punto vendita non esclusivo: a) le rivendite di generi di monopolio; b) le rivendite di carburanti e di oli minerali con il limite minimo di superficie pari a metri quadrati 1.500; c) i bar, inclusi gli esercizi posti nelle aree di servizio delle autostrade e nell'interno di stazioni ferroviarie, aeroportuali e marittime, ed esclusi altri punti di ristoro, ristoranti, rosticcerie e trattorie; d) le strutture di vendita come definite dall'articolo 4, comma 1, lettere e), f) e g), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, con un limite minimo di superficie di vendita pari a metri quadrati 700; e) gli esercizi adibiti prevalentemente alla vendita di libri e prodotti equiparati, con un limite minimo di superficie di metri quadrati 120; f) gli esercizi a prevalente specializzazione di vendita, con esclusivo riferimento alla vendita delle riviste di identica specializzazione. 4. Per gli esercizi che hanno effettuato la sperimentazione ai sensi dell'articolo 1 della legge 13 aprile 1999, n. 108, l'autorizzazione di cui al comma 2 e' rilasciata di diritto. 5. I soggetti di cui al comma 3, che non hanno effettuato la sperimentazione, sono autorizzati all'esercizio di un punto di vendita non esclusivo successivamente alla presentazione al comune territorialmente competente di una dichiarazione di ottemperanza alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d-bis), numeri 4), 5), 6) e 7) della legge 13 aprile 1999, n. 108. 6. Il rilascio dell'autorizzazione, anche a carattere stagionale, per i punti di vendita esclusivi e per quelli non esclusivi deve avvenire in ragione della densita' della popolazione, delle caratteristiche urbanistiche e sociali delle zone, dell'entita' delle vendite di quotidiani e periodici negli ultimi due anni, delle condizioni di accesso, nonche' dell'esistenza di altri punti vendita non esclusivi.
Nota all'art. 2, comma 3, lettera d): - Il testo dell'art. 4, comma 1, lettere e), f) e g), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59) e' il seguente: "Art. 4 (Definizioni e ambito di applicazione del decreto). 1. Ai fini del presente decreto si intendono: a)-d) (omissis); e) per medie strutture di vendita gli esercizi aventi superficie superiore ai limiti di cui al punto d) e fino a 1500 mq nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e a 2.500 mq nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti; f) per grandi strutture di vendita gli esercizi aventi superficie superiore ai limiti di cui al punto e); g) per centro commerciale, una media o una grande struttura di vendita nella quale piu' esercizi commerciali sono inseriti in una struttura a destinazione specifica e usufruiscono di infrastrutture comuni e spazi di servizio gestiti unitariamente. Al fini del presente decreto per superficie di vendita di un centro commerciale si intende quella risultante dalla somma delle superfici di vendita degli esercizi al dettaglio in esso presenti; (omissis)". Nota all'art. 2, commi 4 e 5: - Il testo dell'art. 1 della legge 13 aprile 1999, n. 108 (Nuove norme in materia di punti vendita per la stampa quotidiana e periodica) e' il seguente: "Art. 1 (Sperimentazione di nuove forme di vendita dei giornali). - 1. All'undicesimo comma dell'art. 14 della legge 5 agosto 1981, n. 416, come sostituito dall'art. 7 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, e' aggiunta, in fine, la seguente lettera: "d-bis) per la sperimentazione di nuove forme di vendita di giornali quotidiani e periodici da effettuare in predeterminati esercizi commerciali secondo i criteri e con le modalita' che seguono: 1) la sperimentazione ha la finalita' di acquisire elementi conoscitivi sulle variazioni provocate nel mercato della stampa quotidiana e periodica dalla messa in vendita dei giornali in esercizi diversi dalle rivendite fisse autorizzate; 2) la sperimentazione ha la durata di diciotto mesi e viene effettuata in tutto il territorio nazionale; 3) la sperimentazione viene effettuata dalle rivendite di generi di monopolio, dalle rivendite di carburanti e di oli minerali con il limite minimo di superficie pari a metri quadrati 1.500, dai bar, dalle strutture di vendita come definite dall'art. 4, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, con un limite minimo di superficie di vendita pari a metri quadrati 700 e dagli esercizi adibiti prevalentemente alla vendita di libri e prodotti equiparati, con un limite minimo di superficie di metri quadrati 120. Gli esercizi a prevalente specializzazione di vendita possono svolgere, ugualmente a titolo di sperimentazione, attivita' di vendita delle riviste di identica specializzazione; 4) la vendita dei prodotti editoriali puo' anche essere limitata ai soli quotidiani o ai soli periodici; nell'ambito della tipologia prescelta deve essere assicurata parita' di trattamento alle testate; l'obbligo della parita' di trattamento non si applica alle pubblicazioni pornografiche che sono comunque escluse dalla sperimentazione; 5) il prezzo di vendita dei prodotti editoriali non puo' subire variazioni in relazione ai soggetti che effettuano la rivendita; 6) le condizioni economiche e le modalita' commerciali di cessione delle pubblicazioni, comprensive di ogni forma di compenso riconosciuta ai rivenditori, devono essere identiche per le diverse tipologie di esercizi che effettuano la rivendita; le testate poste in vendita a titolo di sperimentazione non possono essere comprese in alcun altro tipo di vendita, anche relativa ad altri beni, che non siano quelli offerti dall'editore e alle stesse condizioni proposte nei punti vendita esclusivi; 7) gli esercizi che partecipano alla sperimentazione devono prevedere un apposito spazio espositivo per le testate poste in vendita, adeguato rispetto alla tipologia prescelta; gli esercizi della grande distribuzione devono esporre i giornali posti in vendita in un unico spazio; 8) i comuni devono escludere dalla sperimentazione gli esercizi che non rispettano le disposizioni che disciplinano la sperimentazione . 2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli esercizi che intendono partecipare alla sperimentazione di cui alla lettera d-bis) dell'undicesimo comma dell'art. 14 della legge 5 agosto 1981, n. 416, introdotta dal comma 1 del presente articolo, devono darne comunicazione al comune territorialmente competente e, per conoscenza, al Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Nella comunicazione deve essere indicata quale tipologia di vendita, tra quelle di cui al numero 4) della citata lettera d-bis), si intende sperimentare. Entro sessanta giorni dal ricevimento di tale comunicazione, il comune puo' escludere dalla sperimentazione il singolo esercizio qualora individui violazioni dei criteri per l'insediamento delle attivita' commerciali adottati sul territorio. I comuni sono tenuti a trasmettere alle regioni gli elenchi degli esercizi che partecipano alla sperimentazione. 3. I punti esclusivi di vendita di quotidiani e periodici, dalla data di entrata in vigore della presente legge, e fatto salvo quanto in essa stabilito, sono soggetti alla disciplina generale prevista dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114. 4. La commissione paritetica Governo-editori di cui all'art. 29 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, integrata dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali rappresentative a livello nazionale dei rivenditori e dei distributori, nonche' dal rappresentante della Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, procedera' almeno trimestralmente ad un esame periodico dell'andamento della sperimentazione. La commissione sara' altresi' integrata, a seconda degli ambiti territoriali esaminati, dai rappresentanti delle regioni interessate e delle associazioni e sindacati territoriali di categoria. La commissione formula anche indicazioni e pareri sulla congruita', rispetto alla finalita' della sperimentazione, della dislocazione sul territorio degli esercizi complementari e sulla loro sovrapposizione rispetto alla rete dedicata. Pareri ed indicazioni possono essere richiesti dalle stesse regioni sulla base degli elenchi ad esse trasmessi dai comuni ai sensi del comma 2 del presente articolo. Nel caso in cui la commissione non sia in grado di esprimere il parere, sulle questioni in esame decide comunque il presidente della commissione paritetica".