Art. 3.
                    Esenzione dall'autorizzazione

  1. Non e' necessaria alcuna autorizzazione:
    a) per la vendita nelle sedi dei partiti, enti, chiese, comunita'
religiose,   sindacati   associazioni,  di  pertinenti  pubblicazioni
specializzate;
    b) per la vendita ambulante di quotidiani di partito, sindacali e
religiosi, che ricorrano all'opera di volontari a scopo di propaganda
politica, sindacale o religiosa;
    c) per la vendita nelle sedi delle societa' editrici e delle loro
redazioni distaccate, dei giornali da esse editi;
    d)  per la vendita di pubblicazioni specializzate non distribuite
nelle edicole;
    e)  per  la  consegna porta a porta e per la vendita ambulante da
parte degli editori, distributori ed edicolanti;
    f)  per la vendita in alberghi e pensioni quando essa costituisce
un servizio ai clienti;
    g) per la vendita effettuata all'interno di strutture pubbliche o
private  rivolta  unicamente  al  pubblico  che  ha  accesso  a  tali
strutture.