Art. 5. 
                        Modalita' di vendita 
 
  1. La vendita della stampa quotidiana e periodica e' effettuata nel
rispetto delle seguenti modalita': 
    a) il prezzo di  vendita  della  stampa  quotidiana  e  periodica
stabilito dal produttore non puo' subire variazioni in  relazione  ai
punti di vendita,  esclusivi  e  non  esclusivi,  che  effettuano  la
rivendita; 
    b)  le  condizioni  economiche  e  le  modalita'  commerciali  di
cessione delle pubblicazioni, comprensive di ogni forma  di  compenso
riconosciuta ai rivenditori, devono essere identiche per  le  diverse
tipologie di esercizi, esclusivi e non esclusivi, che  effettuano  la
vendita; 
    c)  i  punti  di  vendita,  esclusivi  e  non  esclusivi,  devono
prevedere un adeguato spazio  espositivo  per  le  testate  poste  in
vendita; 
    d) e' comunque vietata l'esposizione  al  pubblico  di  giornali,
riviste e materiale pornografico.