Art. 6. 
   Piani comunali di localizzazione dei punti esclusivi di vendita 
 
  1. Le regioni emanano gli indirizzi per la predisposizione da parte
dei  comuni  dei  piani  di  localizzazione  dei  punti  di   vendita
esclusivi, attenendosi ai seguenti criteri: 
    a)  consultazione  delle  associazioni  piu'  rappresentative   a
livello nazionale degli editori  e  dei  distributori  nonche'  delle
organizzazioni  sindacali  maggiormente  rappresentative  a   livello
nazionale dei rivenditori; 
    b) valutazione della  densita'  di  popolazione,  del  numero  di
famiglie, delle caratteristiche urbanistiche e sociali di ogni zona o
quartiere, dell'entita' delle vendite, rispettivamente, di quotidiani
e periodici, negli ultimi due anni, delle condizioni di accesso,  con
particolare riferimento alle zone insulari, rurali o montane, nonche'
dell'esistenza di altri punti di vendita non esclusivi. 
  2. I comuni sono tenuti ad adottare i piani di  localizzazione  dei
punti esclusivi di vendita entro un anno dall'entrata in  vigore  del
presente decreto legislativo. Gli  stessi  comuni  sono  tenuti  alla
riformulazione di detti piani a  seguito  dell'emanazione,  da  parte
delle regioni, degli indirizzi di cui al comma 1. 
  3. In assenza del piano, di cui al comma 1, qualora nel  territorio
del comune o di una frazione di comune non esistano punti di vendita,
l'autorizzazione  alla  vendita  puo'  essere  rilasciata  anche   ad
esercizi diversi da quelli menzionati nel presente decreto.