IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
  Vista  la legge 3 marzo 1951, n. 178, che ha istituito l'Ordine "Al
merito della Repubblica italiana" ed ha disciplinato le onorificenze;
  Visto  il  regolamento  di attuazione della predetta legge, emanato
con  decreto  del Presidente della Repubblica 13 maggio 1952, n. 458,
ed  in  particolare l'articolo 14 in base al quale le caratteristiche
delle  decorazioni  per le classi di onorificenze sono specificate in
distinti allegati;
  Ritenuta    l'opportunita'    di   rivedere   e   aggiornare   tali
caratteristiche,  consentendo  peraltro  l'uso  delle attuali insegne
fino al loro esaurimento;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di  Stato,  reso  dalla  Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 26 marzo 2001;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 28 marzo 2001;
  Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

                              E m a n a

                      il seguente regolamento:

                               Art. 1.
        Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica
                       13 maggio 1952, n. 458

  1. L'articolo 14 del regolamento emanato con decreto del Presidente
della Repubblica 13 maggio 1952, n. 458, e' sostituito dal seguente:
"Art.  14.  -  Le caratteristiche delle decorazioni per le rispettive
classi  di  cui  all'articolo 3, primo e secondo comma, della legge 3
marzo  1951,  n.  178,  sono  specificate  nell'allegato  al presente
decreto.".
  2.  L'allegato  al  regolamento  emanato con decreto del Presidente
della Repubblica 13 maggio 1952, n. 458, e' sostituito dal seguente:

                "Allegato (previsto dall'articolo 14)

                                  A

  La decorazione di 1a classe (Cavaliere di Gran Croce) e' costituita
da:
    1.  una  croce  patente  ritondata  smaltata di bianco, filettata
d'oro,  della  misura  di mm 52, attraversante due rami di ulivo e di
quercia  d'oro,  fruttati dello stesso, posti in cerchio. La croce e'
caricata   al   centro  da  uno  scudetto  circolare  d'oro,  bordato
d'azzurro,  recante,  nel  recto, l'emblema della Repubblica italiana
d'oro e, all'interno della bordatura, la scritta in lettere lapidarie
maiuscole  romane  al merito della repubblica; nel verso, l'effigie a
sbalzo  dell'Italia  turrita d'oro e, all'interno della bordatura, le
scritte  in  lettere lapidarie maiuscole romane d'oro, nella semiarea
superiore  patriae  unitati, in quella inferiore civium libertati. La
croce  va  appesa ad una fascia di seta dalla spalla destra al fianco
sinistro.  La  fascia  di mm 101 di altezza e' verde bandiera con una
lista di rosso per lato di mm 9. Il verde ed il rosso rappresentano i
colori dell'Ordine;
    2.  una placca del diametro di mm 85 a forma di raggiera convessa
d'argento,  costituita  da otto gruppi di raggi ciascuno intagliati a
punta di diamante, con sovrapposta al centro la croce uguale a quella
gia' descritta. La placca si porta sul petto a sinistra.
  Le insegne di Gran Cordone hanno la placca di cui al punto 2. della
lettera  A)  dorata; nei casi previsti, la decorazione dell'Ordine e'
appesa   a   un  collare  d'oro  costituito  da  maglie  di  elementi
mistilinei.
  Identiche  caratteristiche hanno le decorazioni di 1a classe per le
Signore, con l'unica differenza che la fascia e' di 82 mm di altezza.

                                  B

  La decorazione di 2a classe (Grande Ufficiale) e' costituita da:
    1. una croce dalle stesse caratteristiche della decorazione di 1a
classe;  essa  va  portata  al  collo  appesa  adun nastro dei colori
dell'Ordine  di  mm 50 di altezza; con le due liste laterali di rosso
di 4 mm ciascuna, poste come sub A);
    2. una placca del diametro di mm 80 a forma di raggiera convessa,
costituita da quattro gruppi di raggi d'argento intagliati a punta di
diamante  e  caricata al centro dalla croce dell'Ordine descritta sub
A.
  La  decorazione  di  2a  classe per le Signore e' identica a quella
descritta  per  gli  uomini: la croce, pero, viene appuntata sotto la
spalla sinistra appesa ad un fiocco di nastro dei colori dell'Ordine.

                                  C

  La  decorazione  di  3a  classe  (Commendatore) consiste nella sola
croce appesa al nastro con i colori dell'Ordine da portarsi al collo,
uguale a quella della 2a classe.
  Per  le  Signore,  la decorazione di 3a classe e' identica a quella
descritta  per gli uomini; essa va appuntata sotto la spalla sinistra
appesa ad un fiocco di nastro dei colori dell'Ordine.

                                  D

  La decorazione di 4a classe (Ufficiale) consiste nella croce uguale
a  quella  di  3a classe, ma con i bracci dorati e della misura di mm
40, appesa ad un nastro con i colori dell'Ordine di mm 37 di altezza,
con  le  due liste laterali di rosso di mm 3 ciascuna, poste come sub
A); essa va portata appuntata al lato sinistro del petto.
  La  decorazione  di  4a  classe per le Signore e' identica a quella
descritta  per  gli  uomini: la croce, pero, viene appuntata sotto la
spalla   sinistra,   appesa   ad  un  fiocco  di  nastro  dei  colori
dell'Ordine.

                                  E

  La decorazione di 5a classe (Cavaliere) consiste nella croce uguale
a  quella di 4a classe, ma con i bracci argentati, appesa al medesimo
nastro; essa va portata appuntata al lato sinistro del petto.
  La  decorazione  di  5a  classe per le Signore e' identica a quella
descritta  per  gli  uomini: la croce, pero, viene appuntata sotto la
spalla   sinistra   appesa   ad   un  fiocco  di  nastro  dei  colori
dell'Ordine.".
 
          Avvertenza:
              Il  testo  della  nota  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla promulgazione delle leggi, sull'emanaione dei decreti
          del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle  pubblicazioni
          ufficiali  della  Repubblica italiana, approvato con D.P.R.
          28 dicembre  1985,  n.  1092, al solo fine di facilitare la
          lettura  della  disposizione di legge alla quale e' operato
          il  rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
          atti legislativi qui trascritti.
          Nota alle premesse:
              -   L'art.   87,   quinto   comma,  della  Costituzione
          conferisce  al  Presidente  della  Repubblica  il potere di
          promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
          legge e i regolamenti.