Art. 3. Modifiche al decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 1. Al decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, sono apportate le seguenti modifiche: a) nell'articolo 6, riguardante la commissione consultiva, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti: "1. La commissione consultiva per la riscossione di cui all'articolo 1, lettera h), della legge 4 ottobre 1986, n. 657, esprime pareri in materia: a) di individuazione e determinazione deg1i ambiti territoriali delle concessioni; b) di determinazione e revisione biennale della remunerazione del servizio; c) di procedure di conferimento delle concessioni; d) di criteri generali relativi al funzionamento del servizio nazionale della riscossione e all'attivita' degli intermediari della riscossione; e) di adozione di regolamenti e atti amministrativi generali. 2. La commissione, altresi', a richiesta deg1i enti interessati, esprime pareri su atti e questioni attinenti al servizio della riscossione."; b) nell'articolo 17, concernente la remunerazione del servizio, dopo il comma 7, sono aggiunti i seguenti: "7-bis. In caso di emanazione di un provvedimento dell'ente creditore che riconosce, in tutto o in parte, non dovute le somme iscritte a ruolo, al concessionario spetta un compenso per l'attivita' di esecuzione di tale provvedimento; la misura e le modalita' di erogazione del compenso sono stabilite con il decreto previsto dal comma 6. Sulle somme riscosse e riconosciute indebite non spetta l'aggio di cui ai commi 1 e 2; 7-ter. Le spese di notifica della cartella di pagamento sono a carico del debitore nella misura di lire seimila; tale importo puo' essere aggiornato con decreto del Ministero delle finanze; c) nell'articolo 19, concernente le cause di perdita del diritto al discarico, al comma 2: 1) la lettera a), e' sostituita dalla seguente: "a) la mancata notificazione imputabile al concessionario, della cartella di pagamento, entro il quinto mese successivo alla consegna del ruolo ovvero, nel caso previsto dall'articolo 32, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, entro il terzo mese successivo all'ultima rata indicata nel ruolo."; 2) alla lettera b), le parole da "da porre" a "scadenza", sono sostituite dalle seguenti: "consegnati in uno stesso mese": d) nell'articolo 22, riguardante i termini di riversamento delle somme riscosse, al comma 1, secondo periodo, le parole da ", rispettivamente" a "banca", sono sostituite dalle seguenti: "dal giorno individuato con decreto del Ministero delle finanze, di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica"; e) nell'articolo 23, concernente l'obbligo di contabilizzazione, il comma 2 e' sostituito dal seguente: "2. Le modalita' con le quali le banche e le Poste italiane S.p.a. riversano ai concessionari le somme iscritte a ruolo pagate dai debitori sono stabilite con convenzioni approvate con il decreto previsto dall'articolo 22, comma 1"; f) nell'articolo 46, concernente il principio di legalita' ed altri principi in tema di sanzioni, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "1-bis. Se la legge in vigore al momento in cui e' stata commessa la violazione e le leggi posteriori stabiliscono sanzioni di entita' diverse, si applica la legge piu' favorevole, salvo che il provvedimento di irrogazione sia divenuto definitivo"; g) l'articolo 49 e' sostituito dal seguente: "Art. 49 (Ritardo o omissione di riversamento dal concessionario delegato al concessionario delegante). - 1. In caso di delega di riscossione, al concessionario delegato che non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze il riversamento al concessionario delegante delle somme riscosse, si applicano le disposizioni dell'articolo 47"; h) l'articolo 51 e' sostituito dal seguente: "Art. 51 (Omessa o irregolare tenuta del registro cronologico). - 1. Se l'ufficiale della riscossione non tiene il registro cronologico degli atti e dei processi verbali, ovvero non lo sottopone alla numerazione e alla vidimazione, all'ufficiale della riscossione stesso e al concessionario da cui dipende si applica la sanzione amministrativa di lire cinquecentomila per ogni violazione. 2. Se l'ufficiale della riscossione non annota un atto o un processo verbale nel registro cronologico o compie altra irregolarita' nella tenuta del registro stesso, all'ufficiale della riscossione stesso e al concessionario da cui dipende si applica la sanzione amministrativa di lire centomila per ogni violazione."; i) nell'articolo 58, riguardante cauzioni e meccanismo di salvaguardia: 1) dopo il comma 1, e' inserito il seguente: "1-bis. Le disposizioni dell'articolo 32 si applicano anche allo svincolo delle cauzioni prestate dai cessati esattori e ricevitori provinciali delle imposte dirette; lo svincolo di tali cauzioni e' disposto, per i cessati esattori, con decreto del prefetto competente per territorio e, per i cessati ricevitori, con decreto del Ministero delle finanze."; 2) al comma 2, dopo la parola "17", sono inserite le seguenti: ", comma 1,"; 3) dopo il comma 2, e' aggiunto, in fine, il seguente: "2-bis. Il primo decreto di attuazione dell'articolo 17, comma 1, determina la remunerazione del servizio fino al 31 dicembre 2001."; l) nell'articolo 59, concernente le procedure in corso, dopo il comma 4 sono aggiunti, in fine, i seguenti: "4-bis. Le somme anticipate in forza dell'obbligo del non riscosso come riscosso sono restituite ai concessionari: a) per i ruoli erariali, nei limiti degli stanziamenti delle pertinenti unita' previsionali di base e nei tempi e con le modalita' da definire con decreto del Ministero delle finanze, di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; b) per i ruoli degli altri enti creditori, sulla base di apposita convenzione. 4-ter. Per i ruoli resi esecutivi prima del 30 settembre 1999: a) i compensi spettanti ai concessionari sulla base delle disposizioni in vigore alla data del 30 giugno 1999 sono aumentati nella misura prevista dall'articolo 17, comma 2; b) non si applica l'articolo 19, comma 2, lettera a); c) il termine previsto dall'articolo 19, comma 2, lettera b), secondo periodo, decorre dalla data stabilita con decreto del Ministero delle finanze; d) la comunicazione di cui all'articolo 19, comma 2, lettera c), deve essere presentata entro il 1o ottobre 2004; e) le informazioni di cui all'articolo 36, comma 1, sono trasmesse con le modalita' e nei tempi stabiliti con il decreto di cui alla lettera c)."; m) dopo l'articolo 59, e' inserito il seguente: "Art. 59-bis. (Termini di notificazione della cartella di pagamento). - In deroga all'articolo 19, comma 2, lettera a), per i ruoli consegnati ai concessionari dal 1o gennaio al 30 giugno 2000, costituisce causa di perdita del diritto al discarico la mancata notificazione della cartella di pagamento entro il 1o maggio 2001, se imputabile al concessionario."; n) dopo l'articolo 60, e' inserito il seguente: "Art. 60-bis (Effetti della definizione automatica sul rimborso delle spese della procedure esecutive infruttuose). - 1. A seguito della definizione automatica effettuata ai sensi del precedente articolo 60, ai concessionari spetta, relativamente alle quote oggetto di tale definizione, il rimborso del 99 per cento della meta' delle spese delle procedure esecutive infruttuose di cui all'articolo 61, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43. 2. Il rimborso previsto dal comma 1 e' erogato in titoli di Stato, nel rispetto dei limiti di spesa fissati dall'articolo 60, comma 4, come modificati dall'articolo 79, comma 4, della legge 21 novembre 2000, n. 342; a tale rimborso si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 60, commi 5, primo periodo, 7, 8 e 9."; o) nell'articolo 61, concernente le procedure automatiche di definizione delle domande di rimborso, dopo il comma 2, sono aggiunti, in fine, i seguenti: "2-bis. La definizione automatica di quote inserite in ruoli degli enti territoriali eseguita ai sensi del comma 2 produce effetti anche sulle addizionali erariali contenute in tali ruoli. 2-ter. Il pagamento ai concessionari delle somme ad essi dovute ai sensi del comma 2-bis avviene con le modalita' indicate nell'articolo 57-bis, comma 2."; p) nell'articolo 64, in materia di sanzioni: 1) al comma 3, e' soppresso il secondo periodo; 2) dopo il comma 3, e' aggiunto, in fine, il seguente: "3-bis. Per i casi di ritardati riversamenti alle competenti tesorerie provinciali dello Stato e alle casse degli altri enti creditori da parte del concessionario, limitatamente ai tardivi riversamenti effettuati entro il 30 giugno 1999 su conti correnti postali vincolati a favore di tali enti, si applica la sanzione amministrativa pari a due milioni di lire per ciascun postagiro.".
Nota all'art. 3: - Si riporta il testo degli articoli 6, 17, 19, 22, 23, 46, 58, 59, 61 e 64 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, recante "Riordino del servizio nazionale della riscossione, in attuazione della delega prevista dalla legge 28 settembre 1998, n. 337", gia' citato nelle note alle premesse, cosi' come modificato dal presente decreto: "Art. 6. (Commissione consultiva). - 1. La commissione consultiva per la riscossione di cui all'art. 1, lettera h), della legge 4 ottobre 1986, n. 657, esprime pareri in materia: a) di individuazione e determinazione degli ambiti territoriali delle concessioni; b) di determinazione e revisione biennale della remunerazione del servizio; c) di procedure di conferimento delle concessioni; d) di criteri generali relativi al funzionamento del servizio nazionale della riscossione e all'attivita' degli intermediari della riscossione; e) di adozione di regolamenti e atti amministrativi generali. 2. La commissione, altresi', a richiesta degli enti interessati, esprime pareri su atti e questioni attinenti al servizio della riscossione. 3. La commissione si avvale della segreteria tecnica di cui all'articolo seguente e, ove necessario, di volta in volta su singole questioni puo' consultare singoli concessionari o rappresentanti della categoria e puo' ricorrere alla consulenza di esperti e di organizzazioni professionali o universitarie specializzate in analisi di costi e di bilanci. Puo' anche acquisire, tramite la direzione centrale per la riscossione, dati e informazioni relativi alle diverse forme di riscossione e all'andamento delle gestioni. 4. L'affidamento degli incarichi di consulenza e' disposto con provvedimento ministeriale su proposta del presidente della commissione: gli incarichi devono essere a tempo determinato e la loro durata non puo' superare l'anno finanziario. Con lo stesso o con successivo decreto e' determinato il compenso da corrispondere in relazione alla durata dell'incarico e dell'importanza del lavoro affidato; il compenso e' corrisposto soltanto al termine dell'incarico dopo la consegna del lavoro eseguito. Non possono essere affidati incarichi di consulenza a dipendenti dei Ministeri delle finanze, dell'interno, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, in attivita' di servizio ovvero in quiescenza da meno di due anni. 5. I componenti della commissione durano in carica cinque anni e possono essere confermati per non piu' di una volta, ferme restando le disposizioni in materia di limite massimo di eta' previsto per il pubblico impiego. La nomina a componente della commissione degli esperti e' incompatibile con la sussistenza di un rapporto di lavoro o di collaborazione con i concessionari o con il consorzio obbligatorio tra i concessionari del servizio della riscossione. 6. Le regole di funzionamento della commissione sono stabilite, su proposta della commissione stessa, con apposito decreto ministeriale.". "Art. 17 (Remunerazione del servizio).- 1. L'attivita' dei concessionari viene remunerata con un aggio sulle somme iscritte a ruolo riscosse; l'aggio e' pari ad una percentuale di tali somme da determinarsi, per ogni biennio, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro il 30 settembre dell'anno precedente il biennio di riferimento, sulla base dei seguenti criteri: a) costo normalizzato, pari al costo medio unitario del sistema, rapportato al carico dei ruoli calcolato senza tener conto del venti per cento dei concessionari aventi i piu' alti costi e del cinque per cento di quelli aventi i piu' bassi costi; b) situazione sociale ed economica di ciascun ambito, valutata sulla base di indici di sviluppo economico elaborati da organismi istituzionali; c) tempo intercorso tra l'anno di riferimento dell'entrata iscritta a ruolo e quello in cui il concessionario puo' porla in riscossione. 2. L'aggio, al netto dell'eventuale ribasso, e' aumentato, per i singoli concessionari, in misura pari ad una percentuale delle maggiori riscossioni conseguite rispetto alla media dell'ultimo biennio rilevabile per lo stesso ambito o, in caso esso sia variato, per ambito corrispondente. Tale percentuale e' determinata, anche in modo differenziato per settori, sulla base di fasce di incremento degli importi riscossi nel decreto previsto dal comma 1. 3. L'aggio di cui al comma 1 e' a carico del debitore in misura non superiore al 4,65 per cento della somma iscritta a ruolo; la restante parte dell'aggio e' a carico dell'ente creditore. L'aggio a carico del debitore e' dovuto soltanto in caso di mancato pagamento entro la scadenza della cartella di pagamento e la sua misura e' determinata con il decreto previsto dal comma 1. 4. Per i ruoli emessi da uffici statali le modalita' di erogazione dell'aggio previsto dal comma 1 vengono stabilite con decreto del Ministero delle finanze, di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Per gli altri ruoli l'aggio viene trattenuto dal concessionario all'atto del versamento all'ente impositore delle somme riscosse. 5. A ciascun concessionario e' riconosciuta, a titolo di anticipazione della remunerazione, una somma pari ad una percentuale, comunque non inferiore all'1 per cento del carico dei ruoli consegnati, da determinarsi con il decreto previsto dal comma 1, del costo di cui alla lettera a), dello stesso comma 1. 5-bis. Per la riscossione spontanea a mezzo ruolo delle entrate non erariali l'aggio del concessionario e' stabilito, con il decreto di cui al comma 1, tenuto conto dei costi di svolgimento del relativo servizio e, in ogni caso, in misura inferiore a quella prevista per le altre forme di riscossione mediante ruolo. 6. Al concessionario spetta il rimborso delle spese relative alle procedure esecutive, sulla base di una tabella approvata con decreto del Ministero delle finanze, con il quale sono altresi' stabilite le modalita' di erogazione del rimborso stesso. Tale rimborso e' a carico: a) dell'ente creditore, se il ruolo viene annullato per effetto di provvedimenti di sgravio o se il concessionario ha trasmesso la comunicazione di inesigibilita' di cui all'art. 19, comma 1; b) del debitore, negli altri casi. 7. In caso di delega di riscossione, i compensi, corrisposti dall'ente creditore al delegante, sono ripartiti in via convenzionale fra il delegante ed il delegato in proporzione ai costi da ciascuno sostenuti. 7-bis. In caso di emanazione di un provvedimento dell'ente creditore che riconosce, in tutto o in parte, non dovute le somme iscritte a ruolo, al concessionario spetta un compenso per l'attivita' di esecuzione di tale provvedimento; la misura e le modalita' di erogazione del compenso sono stabilite con il decreto previsto dal comma 6. Sulle somme riscosse e riconosciute indebite non spetta l'aggio di cui ai commi 1 e 2. 7-ter. Le spese di notifica della cartella di pagamento sono a carico del debitore nella misura di lire seimila; tale importo puo' essere aggiornato con decreto del Ministero delle finanze.". "Art. 19 (Discarico per inesigibilita). - 1. Ai fini del discarico delle quote iscritte a ruolo, il concessionario trasmette, anche in via telematica, all'ente creditore, una comunicazione di inesigibilita'. Tale comunicazione viene redatta e trasmessa con le modalita' stabilite con decreto del Ministero delle finanze. 2. Costituiscono causa di perdita del diritto al discarico: a) la mancata notificazione, imputabile al concessionario, della cartella di pagamento, entro il quinto mese successivo alla consegna del ruolo ovvero, nel caso previsto dall'art. 32, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, entro il terzo mese successivo all'ultima rata indicata nel ruolo; b) la mancata comunicazione all'ente creditore, anche in via telematica, con cadenza annuale, dello stato delle procedure relative alle singole quote comprese nei ruoli consegnati in uno stesso mese; la prima comunicazione e' effettuata entro il diciottesimo mese successivo a quello di consegna del ruolo. Tale comunicazione e' effettuata con le modalita' stabilite con decreto del Ministero delle finanze; c) la mancata presentazione, entro il terzo anno successivo alla consegna del ruolo, della comunicazione di inesigibilita' prevista dal comma 1. Tale comunicazione e' soggetta a successiva integrazione se, alla data della sua presentazione, le procedure esecutive sono ancora in corso per causa non imputabile al concessionario; d) il mancato svolgimento dell'azione esecutiva su tutti i beni del contribuente la cui esistenza, al momento del pignoramento, risultava dal sistema informativo del Ministero delle finanze, a meno che i beni pignorati non fossero di valore pari al doppio del credito iscritto a ruolo; e) la mancata riscossione delle somme iscritte a ruolo, se imputabile al concessionario; sono imputabili al concessionario e costituiscono causa di perdita del diritto al discarico i vizi e le irregolarita' compiute nell'ambito della procedura esecutiva, salvo che gli stessi concessionari non dimostrino che tali vizi ed irregolarita' non hanno influito sull'esito della procedura. 3. Decorsi tre anni dalla comunicazione di inesigibilita', totale o parziale, della quota, il concessionario e' automaticamente discaricato, contestualmente sono eliminati dalle scritture patrimoniali i crediti erariali corrispondenti alle quote discaricate. 4. Fino al discarico di cui al comma 3, resta salvo il potere dell'ufficio di comunicare, in ogni momento, al concessionario l'esistenza di nuovi beni da sottoporre ad esecuzione; in tal caso il concessionario ha l'obbligo di agire su tali beni. 5. La documentazione cartacea relativa alle procedure esecutive poste in essere dal concessionario e' conservata, fino al discarico delle relative quote, dallo stesso concessionario. 6. Fino al discarico di cui al comma 3, l'ufficio puo' richiedere al concessionario la trasmissione della documentazione relativa alle quote per le quali intende esercitare il controllo di merito, ovvero procedere alla verifica della stessa documentazione presso il concessionario; se entro trenta giorni dalla richiesta, il concessionario non consegna, ovvero non mette a disposizione, tale documentazione perde il diritto al discarico della quota.". "Art. 22 (Termini di riversamento delle somme riscosse). - 1. Il concessionario riversa all'ente creditore le somme riscosse entro il decimo giorno successivo alla riscossione. Per le somme riscosse attraverso le agenzie postali e le banche il termine di riversamento decorre dal giorno individuato con decreto del Ministero delle finanze, di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Per gli enti diversi dallo Stato e da quelli previdenziali il termine di riversamento decorre dal giorno successivo allo scadere di ogni decade di ciascun mese. 2. Per le somme versate con mezzi diversi dal contante la decorrenza dei termini di riversamento di cui al comma 1 e' determinata con decreto del Ministero delle finanze, di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. 3. Il comma 2 dell'art. 5 del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 437, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 ottobre 1996, n. 556, e' abrogato.". "Art. 23 (Obbligo di contabilizzazione). - 1. Il concessionario rende la contabilita' delle riscossioni mediante ruolo e conserva le posizioni dei singoli contribuenti anche con sistemi informatici; le modalita' e i termini sono individuati con decreto del Ministero delle finanze, di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. 2. Le modalita' con le quali le banche e le Poste italiane S.p.a. riversano ai concessionari le somme iscritte a ruolo pagate dai debitori sono stabilite con convenzioni approvate con il decreto previsto dall'art. 22, comma 1. 3. Con decreto del Ministero delle finanze, di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono stabiliti gli adempimenti degli uffici finanziari e dei concessionari in ordine allo svolgimento dei controlli delle ragionerie provinciali dello Stato ed alla resa delle contabilita' di cui al comma 1.". "Art. 46 (Principio di legalita' ed altri principi generali in tema di sanzioni). - 1. Alle violazioni commesse dai concessionari si applicano i principi di cui al capo I, sezione I, della legge 24 novembre 1981, n. 689, salve le espresse deroghe al principio di specialita' stabilite dagli articoli 47 e 50. 1-bis. Se la legge in vigore al momento in cui e' stata commessa la violazione e le leggi posteriori stabiliscono sanzioni di entita' diverse, si applica la legge piu' favorevole, salvo che il provvedimento di irrogazione sia divenuto definitivo.". "Art. 58 (Cauzioni e meccanismo di salvaguardia). - 1. Le cauzioni prestate dai concessionari e dai commissari in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto sono rideterminate in conformita' a quanto previsto dall'art. 27, comma 1. 1-bis. Le disposizioni dell'art. 32 si applicano anche allo svincolo delle cauzioni prestate dai cessati esattori e ricevitori provinciali delle imposte dirette; lo svincolo di tali cauzioni e' disposto, per i cessati esattori, con decreto del prefetto competente per territorio e, per i cessati ricevitori, con decreto del Ministero delle finanze. 2. Per il periodo tra il 1o luglio 1999 e il 30 giugno 2001 sono corrisposte a ciascun concessionario, a valere sugli stanziamenti della pertinente unita' previsionale di base dello stato di previsione del Ministero delle finanze, somme pari all'eventuale differenza tra la media delle remunerazioni erogate negli anni 1997 e 1998 ai sensi dell'art. 61, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e quelle erogate in applicazione dell'art. 17, comma 1, del presente decreto. Le modalita' di erogazione di tale somma sono determinate, sulla base di rilevazione infrannuale delle esigenze, con decreto del Ministero delle finanze, di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. 2-bis. Il primo decreto di attuazione dell'art. 17, comma 1, determina la remunerazione del servizio fino al 31 dicembre 2001.". "Art. 59 (Procedure in corso). - 1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 60 e 61, le domande di rimborso o di discarico per inesigibilita' giacenti presso gli enti creditori alla data di entrata in vigore del presente decreto, continuano ad essere esaminate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43. 2. Se alla data di entrata in vigore del presente decreto, l'ufficio non ha fornito le indicazioni di cui all'art. 79, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, sui verbali esibiti dal concessionario, quest'ultimo, se non ha ancora presentato domanda di rimborso o di discarico, procede nei confronti del debitore, previo accesso al sistema informativo del Ministero delle finanze, eseguito ai sensi dell'art. 18, comma 2, del presente decreto. 3. Qualora dall'accesso di cui al comma 2 non emerga la possibilita' di procedere nell'azione esecutiva, il concessionario e' autorizzato a presentare documentata domanda di rimborso o di discarico, che e' esaminata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43. In caso contrario, nonche' nelle ipotesi in cui il concessionario non abbia richiesto il visto di cui all'art. 79, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, il concessionario procede in conformita' alle disposizioni del presente decreto, nonche' del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. 4. Per le somme anticipate in forza dell'obbligo del non riscosso come riscosso, decorsi sei mesi dalla presentazione della documentata domanda di cui al comma 3 o della comunicazione di inesigibilita', il concessionario ha diritto al rimborso provvisorio del 90 per cento di tali somme. 4-bis. Le somme anticipate in forza dell'obbligo del non riscosso come riscosso sono restituite ai concessionari: a) per i ruoli erariali, nei limiti degli stanziamenti delle pertinenti unita' previsionali di base e nei tempi e con le modalita' da definire con decreto del Ministero delle finanze, di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; b) per i ruoli degli altri enti creditori, sulla base di apposita convenzione. 4-ter. Per i ruoli resi esecutivi prima del 30 settembre 1999: a) i compensi spettanti ai concessionari sulla base delle disposizioni in vigore alla data del 30 giugno 1999 sono aumentati nella misura prevista dall'art. 17, comma 2; b) non si applica l'art. 19, comma 2, lettera a); c) il termine previsto dall'art. 19, comma 2, lettera b), secondo periodo, decorre dalla data stabilita con decreto del Ministero delle finanze; d) la comunicazione di cui all'art. 19, comma 2, lettera c), deve essere presentata entro il 1o ottobre 2004; e) le informazioni di cui all'art. 36, comma 1, sono trasmesse con le modalita' e nei tempi stabiliti con il decreto di cui alla lettera c).". "Art. 61 (Definizione automatica delle domande di rimborso e di discarico dei ruoli non erariali e rimborso delle anticipazioni). - 1. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 dell'art. 60 possono applicarsi ai ruoli degli enti previdenziali. 2. Le disposizioni dell'art. 60, commi 1, 2 e 3, possono essere applicate anche ai ruoli degli altri enti creditori, sulla base di apposita convenzione, nella quale e' determinata la percentuale delle anticipazioni da rimborsare. 2-bis. La definizione automatica di quote inserite in ruoli degli enti territoriali eseguita ai sensi del comma 2 produce effetti anche sulle addizionali erariali contenute in tali ruoli. 2-ter. Il pagamento ai concessionari delle somme ad essi dovute ai sensi del comma 2-bis avviene con le modalita' indicate nell'art. 57-bis, comma 2.". "Art. 64 (Sanzioni). - 1. Sono fatti salvi gli effetti degli atti di contestazione notificati entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui e' avvenuta la violazione nel periodo dal 1o aprile al 31 dicembre 1998 con la procedura di cui all'art. 16 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472; se, a seguito della notifica di tali atti, il responsabile della violazione ha prodotto deduzioni difensive e non e' stato emesso atto di irrogazione della sanzione, il competente ufficio, se del caso, procede all'irrogazione applicando le disposizioni di cui all'art. 54. 2. Sono fatti salvi gli effetti dei provvedimenti di irrogazione delle sanzioni notificati ai concessionari con la procedura di cui al citato art. 16 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. 3. I procedimenti sanzionatori in corso alla data del 31 dicembre 1998 possono essere definiti, quanto alle sanzioni, con il pagamento, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, di una somma pari al quarto dell'irrogato ovvero al quarto dell'ammontare risultante dall'ultima sentenza o decisione amministrativa. 3-bis. Per i casi di ritardati riversamenti alle competenti tesorerie provinciali dello Stato e alle casse degli altri enti creditori da parte del concessionario, limitatamente ai tardivi riversamenti effettuati entro il 30 giugno 1999 su conti correnti postali vincolati a favore di tali enti, si applica la sanzione amministrativa pari a due milioni di lire per ciascun postagiro.".