Art. 3.
       Modifiche al decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112
  1. Al decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, sono apportate le
seguenti modifiche:
    a) nell'articolo  6,  riguardante  la  commissione  consultiva, i
commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
    "1.   La   commissione  consultiva  per  la  riscossione  di  cui
all'articolo  1,  lettera  h),  della  legge  4 ottobre 1986, n. 657,
esprime pareri in materia:
      a) di individuazione e determinazione deg1i ambiti territoriali
delle concessioni;
      b) di  determinazione  e revisione biennale della remunerazione
del servizio;
      c) di procedure di conferimento delle concessioni;
      d) di  criteri  generali relativi al funzionamento del servizio
nazionale  della riscossione e all'attivita' degli intermediari della
riscossione;
      e) di adozione di regolamenti e atti amministrativi generali.
  2.  La  commissione,  altresi', a richiesta deg1i enti interessati,
esprime  pareri  su  atti  e  questioni  attinenti  al servizio della
riscossione.";
    b) nell'articolo  17,  concernente la remunerazione del servizio,
dopo il comma 7, sono aggiunti i seguenti:
      "7-bis.  In  caso  di  emanazione di un provvedimento dell'ente
creditore  che  riconosce,  in  tutto o in parte, non dovute le somme
iscritte   a   ruolo,   al  concessionario  spetta  un  compenso  per
l'attivita'  di  esecuzione  di  tale  provvedimento;  la misura e le
modalita'  di  erogazione  del compenso sono stabilite con il decreto
previsto  dal  comma  6. Sulle somme riscosse e riconosciute indebite
non spetta l'aggio di cui ai commi 1 e 2;
      7-ter.  Le spese di notifica della cartella di pagamento sono a
carico  del  debitore nella misura di lire seimila; tale importo puo'
essere aggiornato con decreto del Ministero delle finanze;
    c) nell'articolo  19, concernente le cause di perdita del diritto
al discarico, al comma 2:
      1)  la lettera a), e' sostituita dalla seguente: "a) la mancata
notificazione   imputabile   al  concessionario,  della  cartella  di
pagamento,  entro  il  quinto mese successivo alla consegna del ruolo
ovvero,  nel caso previsto dall'articolo 32, comma 2, lettera b), del
decreto  legislativo  26 febbraio  1999,  n.  46, entro il terzo mese
successivo all'ultima rata indicata nel ruolo.";
      2)  alla lettera b), le parole da "da porre" a "scadenza", sono
sostituite dalle seguenti: "consegnati in uno stesso mese":
    d) nell'articolo  22, riguardante i termini di riversamento delle
somme  riscosse,  al  comma  1,  secondo  periodo,  le  parole  da ",
rispettivamente"  a  "banca",  sono  sostituite  dalle seguenti: "dal
giorno  individuato  con  decreto  del  Ministero  delle  finanze, di
concerto   con   il  Ministero  del  tesoro,  del  bilancio  e  della
programmazione economica";
    e) nell'articolo  23, concernente l'obbligo di contabilizzazione,
il  comma 2 e' sostituito dal seguente: "2. Le modalita' con le quali
le  banche  e  le Poste italiane S.p.a. riversano ai concessionari le
somme  iscritte  a  ruolo  pagate  dai  debitori  sono  stabilite con
convenzioni  approvate  con  il  decreto  previsto  dall'articolo 22,
comma 1";
    f)  nell'articolo  46,  concernente  il principio di legalita' ed
altri principi in tema di sanzioni, e' aggiunto, in fine, il seguente
comma:  "1-bis.  Se  la  legge  in  vigore al momento in cui e' stata
commessa la violazione e le leggi posteriori stabiliscono sanzioni di
entita'  diverse,  si  applica la legge piu' favorevole, salvo che il
provvedimento di irrogazione sia divenuto definitivo";
    g) l'articolo 49 e' sostituito dal seguente:
      "Art.   49   (Ritardo   o   omissione   di   riversamento   dal
concessionario delegato al concessionario delegante). - 1. In caso di
delega  di riscossione, al concessionario delegato che non esegue, in
tutto  o  in  parte,  alle  prescritte  scadenze  il  riversamento al
concessionario  delegante  delle  somme  riscosse,  si  applicano  le
disposizioni dell'articolo 47";
    h) l'articolo 51 e' sostituito dal seguente:
      "Art. 51 (Omessa o irregolare tenuta del registro cronologico).
-   1.  Se  l'ufficiale  della  riscossione  non  tiene  il  registro
cronologico  degli  atti  e  dei  processi  verbali,  ovvero  non  lo
sottopone  alla  numerazione  e alla vidimazione, all'ufficiale della
riscossione  stesso  e al concessionario da cui dipende si applica la
sanzione amministrativa di lire cinquecentomila per ogni violazione.
    2.  Se  l'ufficiale  della  riscossione  non  annota un atto o un
processo   verbale   nel   registro   cronologico   o   compie  altra
irregolarita'  nella  tenuta del registro stesso, all'ufficiale della
riscossione  stesso  e al concessionario da cui dipende si applica la
sanzione amministrativa di lire centomila per ogni violazione.";
    i) nell'articolo   58,   riguardante  cauzioni  e  meccanismo  di
salvaguardia:
      1)  dopo  il  comma  1,  e'  inserito  il  seguente: "1-bis. Le
disposizioni  dell'articolo 32 si applicano anche allo svincolo delle
cauzioni prestate dai cessati esattori e ricevitori provinciali delle
imposte  dirette;  lo  svincolo  di  tali cauzioni e' disposto, per i
cessati  esattori, con decreto del prefetto competente per territorio
e,  per  i  cessati  ricevitori,  con  decreto  del  Ministero  delle
finanze.";
      2)  al comma 2, dopo la parola "17", sono inserite le seguenti:
", comma 1,";
      3)  dopo il comma 2, e' aggiunto, in fine, il seguente: "2-bis.
Il  primo  decreto di attuazione dell'articolo 17, comma 1, determina
la remunerazione del servizio fino al 31 dicembre 2001.";
    l)  nell'articolo  59, concernente le procedure in corso, dopo il
comma  4  sono  aggiunti,  in  fine,  i  seguenti:  "4-bis.  Le somme
anticipate  in forza dell'obbligo del non riscosso come riscosso sono
restituite ai concessionari:
      a) per  i  ruoli  erariali, nei limiti degli stanziamenti delle
pertinenti unita' previsionali di base e nei tempi e con le modalita'
da  definire con decreto del Ministero delle finanze, di concerto con
il   Ministero  del  tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione
economica;
      b) per  i  ruoli  degli  altri  enti  creditori,  sulla base di
apposita convenzione.
      4-ter. Per i ruoli resi esecutivi prima del 30 settembre 1999:
        a) i  compensi  spettanti  ai  concessionari sulla base delle
disposizioni  in  vigore  alla data del 30 giugno 1999 sono aumentati
nella misura prevista dall'articolo 17, comma 2;
        b) non si applica l'articolo 19, comma 2, lettera a);
        c) il termine previsto dall'articolo 19, comma 2, lettera b),
secondo  periodo,  decorre  dalla  data  stabilita  con  decreto  del
Ministero delle finanze;
        d) la  comunicazione di cui all'articolo 19, comma 2, lettera
c), deve essere presentata entro il 1o ottobre 2004;
        e) le  informazioni  di  cui  all'articolo  36, comma 1, sono
trasmesse  con  le  modalita' e nei tempi stabiliti con il decreto di
cui alla lettera c).";
    m) dopo  l'articolo  59,  e'  inserito il seguente: "Art. 59-bis.
(Termini  di  notificazione della cartella di pagamento). - In deroga
all'articolo  19,  comma  2,  lettera  a),  per i ruoli consegnati ai
concessionari  dal 1o gennaio al 30 giugno 2000, costituisce causa di
perdita  del  diritto  al  discarico  la  mancata notificazione della
cartella  di  pagamento  entro  il  1o maggio  2001, se imputabile al
concessionario.";
    n) dopo l'articolo 60, e' inserito il seguente:
      "Art. 60-bis (Effetti della definizione automatica sul rimborso
delle  spese  della  procedure esecutive infruttuose). - 1. A seguito
della  definizione  automatica  effettuata  ai  sensi  del precedente
articolo  60,  ai  concessionari  spetta,  relativamente  alle  quote
oggetto di tale definizione, il rimborso del 99 per cento della meta'
delle spese delle procedure esecutive infruttuose di cui all'articolo
61,  comma  4, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio
1988, n. 43.
    2.  Il  rimborso  previsto  dal  comma  1 e' erogato in titoli di
Stato,  nel  rispetto  dei  limiti di spesa fissati dall'articolo 60,
comma  4,  come  modificati dall'articolo 79, comma 4, della legge 21
novembre  2000,  n. 342; a tale rimborso si applicano le disposizioni
contenute nell'articolo 60, commi 5, primo periodo, 7, 8 e 9.";
    o) nell'articolo  61,  concernente  le  procedure  automatiche di
definizione  delle  domande  di  rimborso,  dopo  il  comma  2,  sono
aggiunti, in fine, i seguenti:
    "2-bis.  La  definizione  automatica  di  quote inserite in ruoli
degli enti territoriali eseguita ai sensi del comma 2 produce effetti
anche sulle addizionali erariali contenute in tali ruoli.
    2-ter.  Il  pagamento ai concessionari delle somme ad essi dovute
ai   sensi   del  comma  2-bis  avviene  con  le  modalita'  indicate
nell'articolo 57-bis, comma 2.";
    p) nell'articolo 64, in materia di sanzioni:
      1) al comma 3, e' soppresso il secondo periodo;
      2)  dopo il comma 3, e' aggiunto, in fine, il seguente: "3-bis.
Per  i  casi  di  ritardati  riversamenti  alle  competenti tesorerie
provinciali  dello  Stato  e alle casse degli altri enti creditori da
parte  del  concessionario,  limitatamente  ai  tardivi  riversamenti
effettuati   entro  il  30 giugno  1999  su  conti  correnti  postali
vincolati   a   favore   di   tali   enti,  si  applica  la  sanzione
amministrativa pari a due milioni di lire per ciascun postagiro.".
 
          Nota all'art. 3:
              - Si riporta il testo degli articoli 6, 17, 19, 22, 23,
          46, 58, 59, 61 e 64 del decreto legislativo 13 aprile 1999,
          n.  112,  recante  "Riordino  del  servizio nazionale della
          riscossione,  in  attuazione  della  delega  prevista dalla
          legge  28 settembre  1998,  n. 337", gia' citato nelle note
          alle premesse, cosi' come modificato dal presente decreto:
              "Art.  6. (Commissione consultiva). - 1. La commissione
          consultiva  per  la  riscossione di cui all'art. 1, lettera
          h),  della  legge 4 ottobre 1986, n. 657, esprime pareri in
          materia:
                a) di  individuazione  e  determinazione degli ambiti
          territoriali delle concessioni;
                b) di   determinazione  e  revisione  biennale  della
          remunerazione del servizio;
                c) di procedure di conferimento delle concessioni;
                d) di  criteri generali relativi al funzionamento del
          servizio  nazionale della riscossione e all'attivita' degli
          intermediari della riscossione;
                e) di  adozione  di regolamenti e atti amministrativi
          generali.
              2.  La  commissione,  altresi',  a richiesta degli enti
          interessati,  esprime  pareri su atti e questioni attinenti
          al servizio della riscossione.
              3. La commissione si avvale della segreteria tecnica di
          cui  all'articolo  seguente  e, ove necessario, di volta in
          volta   su   singole   questioni  puo'  consultare  singoli
          concessionari  o  rappresentanti  della  categoria  e  puo'
          ricorrere  alla  consulenza  di esperti e di organizzazioni
          professionali  o  universitarie specializzate in analisi di
          costi  e  di  bilanci.  Puo'  anche  acquisire,  tramite la
          direzione  centrale per la riscossione, dati e informazioni
          relativi  alle diverse forme di riscossione e all'andamento
          delle gestioni.
              4.  L'affidamento  degli  incarichi  di  consulenza  e'
          disposto  con  provvedimento  ministeriale  su proposta del
          presidente della commissione: gli incarichi devono essere a
          tempo determinato e la loro durata non puo' superare l'anno
          finanziario.  Con  lo  stesso  o  con successivo decreto e'
          determinato  il compenso da corrispondere in relazione alla
          durata dell'incarico e dell'importanza del lavoro affidato;
          il    compenso   e'   corrisposto   soltanto   al   termine
          dell'incarico  dopo  la  consegna  del lavoro eseguito. Non
          possono   essere   affidati   incarichi   di  consulenza  a
          dipendenti  dei  Ministeri delle finanze, dell'interno, del
          tesoro,  del  bilancio e della programmazione economica, in
          attivita'  di  servizio ovvero in quiescenza da meno di due
          anni.
              5.  I  componenti  della  commissione  durano in carica
          cinque anni e possono essere confermati per non piu' di una
          volta,  ferme restando le disposizioni in materia di limite
          massimo di eta' previsto per il pubblico impiego. La nomina
          a   componente   della   commissione   degli   esperti   e'
          incompatibile con la sussistenza di un rapporto di lavoro o
          di  collaborazione  con  i concessionari o con il consorzio
          obbligatorio   tra   i  concessionari  del  servizio  della
          riscossione.
              6.  Le  regole  di funzionamento della commissione sono
          stabilite,   su  proposta  della  commissione  stessa,  con
          apposito decreto ministeriale.".
              "Art.  17 (Remunerazione del servizio).- 1. L'attivita'
          dei concessionari viene remunerata con un aggio sulle somme
          iscritte   a   ruolo  riscosse;  l'aggio  e'  pari  ad  una
          percentuale   di  tali  somme  da  determinarsi,  per  ogni
          biennio,   con  decreto  del  Ministro  delle  finanze,  di
          concerto  con  il Ministro del tesoro, del bilancio e della
          programmazione  economica,  da  pubblicare  nella  Gazzetta
          Ufficiale  entro  il  30 settembre  dell'anno precedente il
          biennio di riferimento, sulla base dei seguenti criteri:
                a) costo  normalizzato,  pari al costo medio unitario
          del sistema, rapportato al carico dei ruoli calcolato senza
          tener  conto del venti per cento dei concessionari aventi i
          piu'  alti  costi e del cinque per cento di quelli aventi i
          piu' bassi costi;
                b) situazione sociale ed economica di ciascun ambito,
          valutata   sulla  base  di  indici  di  sviluppo  economico
          elaborati da organismi istituzionali;
                c) tempo   intercorso   tra   l'anno  di  riferimento
          dell'entrata   iscritta   a   ruolo  e  quello  in  cui  il
          concessionario puo' porla in riscossione.
              2.   L'aggio,   al  netto  dell'eventuale  ribasso,  e'
          aumentato,  per  i singoli concessionari, in misura pari ad
          una   percentuale   delle maggiori  riscossioni  conseguite
          rispetto  alla  media dell'ultimo biennio rilevabile per lo
          stesso  ambito  o,  in  caso  esso  sia variato, per ambito
          corrispondente.  Tale  percentuale e' determinata, anche in
          modo  differenziato  per  settori,  sulla  base di fasce di
          incremento  degli importi riscossi nel decreto previsto dal
          comma 1.
              3.  L'aggio  di cui al comma 1 e' a carico del debitore
          in  misura  non  superiore  al  4,65  per cento della somma
          iscritta  a ruolo; la restante parte dell'aggio e' a carico
          dell'ente  creditore.  L'aggio  a  carico  del  debitore e'
          dovuto  soltanto  in  caso  di  mancato  pagamento entro la
          scadenza  della  cartella  di  pagamento e la sua misura e'
          determinata con il decreto previsto dal comma 1.
              4. Per i ruoli emessi da uffici statali le modalita' di
          erogazione   dell'aggio   previsto   dal  comma  1  vengono
          stabilite  con  decreto  del  Ministero  delle  finanze, di
          concerto  con il Ministero del tesoro, del bilancio e della
          programmazione economica. Per gli altri ruoli l'aggio viene
          trattenuto   dal  concessionario  all'atto  del  versamento
          all'ente impositore delle somme riscosse.
              5.  A  ciascun concessionario e' riconosciuta, a titolo
          di anticipazione della remunerazione, una somma pari ad una
          percentuale,  comunque  non  inferiore  all'1 per cento del
          carico dei ruoli consegnati, da determinarsi con il decreto
          previsto  dal  comma  1,  del costo di cui alla lettera a),
          dello stesso comma 1.
              5-bis. Per la riscossione spontanea a mezzo ruolo delle
          entrate   non   erariali   l'aggio  del  concessionario  e'
          stabilito,  con  il decreto di cui al comma 1, tenuto conto
          dei  costi  di svolgimento del relativo servizio e, in ogni
          caso,  in  misura  inferiore a quella prevista per le altre
          forme di riscossione mediante ruolo.
              6.  Al  concessionario  spetta  il rimborso delle spese
          relative  alle  procedure  esecutive,  sulla  base  di  una
          tabella  approvata con decreto del Ministero delle finanze,
          con  il  quale  sono  altresi'  stabilite  le  modalita' di
          erogazione del rimborso stesso. Tale rimborso e' a carico:
                a) dell'ente  creditore,  se il ruolo viene annullato
          per   effetto   di   provvedimenti   di  sgravio  o  se  il
          concessionario    ha    trasmesso   la   comunicazione   di
          inesigibilita' di cui all'art. 19, comma 1;
                b) del debitore, negli altri casi.
              7.  In  caso  di  delega  di  riscossione,  i compensi,
          corrisposti   dall'ente   creditore   al   delegante,  sono
          ripartiti  in  via  convenzionale  fra  il  delegante ed il
          delegato in proporzione ai costi da ciascuno sostenuti.
              7-bis.  In  caso  di  emanazione  di  un  provvedimento
          dell'ente creditore che riconosce, in tutto o in parte, non
          dovute  le somme iscritte a ruolo, al concessionario spetta
          un   compenso   per   l'attivita'  di  esecuzione  di  tale
          provvedimento;  la  misura e le modalita' di erogazione del
          compenso  sono  stabilite con il decreto previsto dal comma
          6.  Sulle somme riscosse e riconosciute indebite non spetta
          l'aggio di cui ai commi 1 e 2.
              7-ter. Le spese di notifica della cartella di pagamento
          sono  a  carico  del debitore nella misura di lire seimila;
          tale   importo  puo'  essere  aggiornato  con  decreto  del
          Ministero delle finanze.".
              "Art.  19  (Discarico  per inesigibilita). - 1. Ai fini
          del   discarico   delle   quote   iscritte   a   ruolo,  il
          concessionario trasmette, anche in via telematica, all'ente
          creditore,   una   comunicazione  di  inesigibilita'.  Tale
          comunicazione  viene  redatta  e trasmessa con le modalita'
          stabilite con decreto del Ministero delle finanze.
              2.  Costituiscono  causa  di  perdita  del  diritto  al
          discarico:
                a) la    mancata    notificazione,    imputabile   al
          concessionario,  della  cartella  di  pagamento,  entro  il
          quinto  mese successivo alla consegna del ruolo ovvero, nel
          caso  previsto  dall'art.  32,  comma  2,  lettera b),  del
          decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, entro il terzo
          mese successivo all'ultima rata indicata nel ruolo;
                b) la mancata comunicazione all'ente creditore, anche
          in  via  telematica, con cadenza annuale, dello stato delle
          procedure  relative  alle  singole quote comprese nei ruoli
          consegnati  in  uno  stesso mese; la prima comunicazione e'
          effettuata  entro  il diciottesimo mese successivo a quello
          di consegna del ruolo. Tale comunicazione e' effettuata con
          le  modalita'  stabilite  con  decreto  del Ministero delle
          finanze;
                c) la  mancata  presentazione,  entro  il  terzo anno
          successivo  alla consegna del ruolo, della comunicazione di
          inesigibilita'  prevista dal comma 1. Tale comunicazione e'
          soggetta  a successiva integrazione se, alla data della sua
          presentazione,  le procedure esecutive sono ancora in corso
          per causa non imputabile al concessionario;
                d) il  mancato  svolgimento  dell'azione esecutiva su
          tutti  i beni del contribuente la cui esistenza, al momento
          del  pignoramento,  risultava  dal  sistema informativo del
          Ministero  delle  finanze,  a meno che i beni pignorati non
          fossero  di  valore  pari  al doppio del credito iscritto a
          ruolo;
                e) la  mancata  riscossione  delle  somme  iscritte a
          ruolo,  se imputabile al concessionario; sono imputabili al
          concessionario e costituiscono causa di perdita del diritto
          al discarico i vizi e le irregolarita' compiute nell'ambito
          della   procedura   esecutiva,   salvo   che   gli   stessi
          concessionari non dimostrino che tali vizi ed irregolarita'
          non hanno influito sull'esito della procedura.
              3.    Decorsi   tre   anni   dalla   comunicazione   di
          inesigibilita',   totale   o   parziale,  della  quota,  il
          concessionario      e'     automaticamente     discaricato,
          contestualmente sono eliminati dalle scritture patrimoniali
          i crediti erariali corrispondenti alle quote discaricate.
              4.  Fino al discarico di cui al comma 3, resta salvo il
          potere  dell'ufficio  di  comunicare,  in  ogni momento, al
          concessionario  l'esistenza  di nuovi beni da sottoporre ad
          esecuzione;  in  tal caso il concessionario ha l'obbligo di
          agire su tali beni.
              5.  La  documentazione cartacea relativa alle procedure
          esecutive poste in essere dal concessionario e' conservata,
          fino  al  discarico  delle  relative  quote,  dallo  stesso
          concessionario.
              6.  Fino al discarico di cui al comma 3, l'ufficio puo'
          richiedere   al   concessionario   la   trasmissione  della
          documentazione  relativa  alle  quote  per le quali intende
          esercitare  il  controllo  di merito, ovvero procedere alla
          verifica    della    stessa    documentazione   presso   il
          concessionario;  se entro trenta giorni dalla richiesta, il
          concessionario   non   consegna,   ovvero   non   mette   a
          disposizione,  tale  documentazione  perde  il  diritto  al
          discarico della quota.".
              "Art.   22   (Termini   di   riversamento  delle  somme
          riscosse).   -   1.   Il  concessionario  riversa  all'ente
          creditore   le   somme  riscosse  entro  il  decimo  giorno
          successivo   alla   riscossione.   Per  le  somme  riscosse
          attraverso  le  agenzie  postali  e le banche il termine di
          riversamento decorre dal giorno individuato con decreto del
          Ministero  delle  finanze, di concerto con il Ministero del
          tesoro,  del bilancio e della programmazione economica. Per
          gli  enti  diversi dallo Stato e da quelli previdenziali il
          termine  di riversamento decorre dal giorno successivo allo
          scadere di ogni decade di ciascun mese.
              2.  Per le somme versate con mezzi diversi dal contante
          la decorrenza dei termini di riversamento di cui al comma 1
          e'  determinata con decreto del Ministero delle finanze, di
          concerto  con il Ministero del tesoro, del bilancio e della
          programmazione economica.
              3.  Il  comma  2 dell'art. 5 del decreto-legge 8 agosto
          1996,  n.  437,  convertito, con modificazioni, dalla legge
          24 ottobre 1996, n. 556, e' abrogato.".
              "Art.  23  (Obbligo  di  contabilizzazione).  -  1.  Il
          concessionario  rende  la  contabilita'  delle  riscossioni
          mediante   ruolo   e  conserva  le  posizioni  dei  singoli
          contribuenti  anche con sistemi informatici; le modalita' e
          i  termini sono individuati con decreto del Ministero delle
          finanze,  di  concerto  con  il  Ministero  del tesoro, del
          bilancio e della programmazione economica.
              2.  Le  modalita'  con  le  quali  le banche e le Poste
          italiane   S.p.a.   riversano  ai  concessionari  le  somme
          iscritte  a  ruolo  pagate  dai debitori sono stabilite con
          convenzioni approvate con il decreto previsto dall'art. 22,
          comma 1.
              3. Con decreto del Ministero delle finanze, di concerto
          con   il   Ministero  del  tesoro,  del  bilancio  e  della
          programmazione  economica,  sono  stabiliti gli adempimenti
          degli  uffici finanziari e dei concessionari in ordine allo
          svolgimento  dei  controlli  delle  ragionerie  provinciali
          dello Stato ed alla resa delle contabilita' di cui al comma
          1.".
              "Art.  46  (Principio  di  legalita'  ed altri principi
          generali  in  tema  di  sanzioni).  -  1.  Alle  violazioni
          commesse  dai  concessionari si applicano i principi di cui
          al capo I, sezione I, della legge 24 novembre 1981, n. 689,
          salve  le  espresse  deroghe  al  principio  di specialita'
          stabilite dagli articoli 47 e 50.
              1-bis. Se la legge in vigore al momento in cui e' stata
          commessa  la  violazione e le leggi posteriori stabiliscono
          sanzioni  di  entita'  diverse,  si  applica  la legge piu'
          favorevole,  salvo  che il provvedimento di irrogazione sia
          divenuto definitivo.".
              "Art.  58 (Cauzioni e meccanismo di salvaguardia). - 1.
          Le  cauzioni prestate dai concessionari e dai commissari in
          carica  alla data di entrata in vigore del presente decreto
          sono   rideterminate   in  conformita'  a  quanto  previsto
          dall'art. 27, comma 1.
              1-bis.  Le disposizioni dell'art. 32 si applicano anche
          allo  svincolo delle cauzioni prestate dai cessati esattori
          e ricevitori provinciali delle imposte dirette; lo svincolo
          di  tali  cauzioni e' disposto, per i cessati esattori, con
          decreto  del  prefetto  competente  per territorio e, per i
          cessati   ricevitori,   con  decreto  del  Ministero  delle
          finanze.
              2.  Per il periodo tra il 1o luglio 1999 e il 30 giugno
          2001  sono  corrisposte  a ciascun concessionario, a valere
          sugli  stanziamenti della pertinente unita' previsionale di
          base dello stato di previsione del Ministero delle finanze,
          somme  pari  all'eventuale  differenza  tra  la media delle
          remunerazioni  erogate  negli  anni  1997  e  1998 ai sensi
          dell'art.  61,  comma  3,  del decreto del Presidente della
          Repubblica  28 gennaio  1988,  n.  43,  e quelle erogate in
          applicazione  dell'art.  17, comma 1, del presente decreto.
          Le  modalita' di erogazione di tale somma sono determinate,
          sulla  base  di rilevazione infrannuale delle esigenze, con
          decreto  del  Ministero  delle  finanze, di concerto con il
          Ministero  del  tesoro, del bilancio e della programmazione
          economica.
              2-bis.  Il  primo  decreto  di attuazione dell'art. 17,
          comma  1,  determina  la remunerazione del servizio fino al
          31 dicembre 2001.".
              "Art.  59  (Procedure  in  corso).  - 1. Fermo restando
          quanto  previsto  dagli  articoli  60  e  61, le domande di
          rimborso  o di discarico per inesigibilita' giacenti presso
          gli  enti  creditori  alla  data  di  entrata in vigore del
          presente  decreto,  continuano ad essere esaminate ai sensi
          del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 28 gennaio
          1988, n. 43.
              2.  Se  alla  data  di  entrata  in vigore del presente
          decreto,  l'ufficio  non  ha  fornito le indicazioni di cui
          all'art.  79,  comma  3,  del  decreto del Presidente della
          Repubblica  28 gennaio 1988, n. 43, sui verbali esibiti dal
          concessionario,  quest'ultimo,  se non ha ancora presentato
          domanda  di  rimborso o di discarico, procede nei confronti
          del  debitore,  previo  accesso  al sistema informativo del
          Ministero  delle  finanze,  eseguito ai sensi dell'art. 18,
          comma 2, del presente decreto.
              3. Qualora dall'accesso di cui al comma 2 non emerga la
          possibilita'   di   procedere   nell'azione  esecutiva,  il
          concessionario  e'  autorizzato  a  presentare  documentata
          domanda  di  rimborso  o  di discarico, che e' esaminata ai
          sensi   del   decreto   del   Presidente  della  Repubblica
          28 gennaio  1988,  n.  43. In caso contrario, nonche' nelle
          ipotesi  in  cui  il  concessionario non abbia richiesto il
          visto  di  cui  all'art.  79,  comma  1,  del  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  28 gennaio  1988,  n. 43, il
          concessionario procede in conformita' alle disposizioni del
          presente  decreto, nonche' del decreto del Presidente della
          Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
              4.  Per  le  somme anticipate in forza dell'obbligo del
          non   riscosso   come  riscosso,  decorsi  sei  mesi  dalla
          presentazione della documentata domanda di cui al comma 3 o
          della comunicazione di inesigibilita', il concessionario ha
          diritto  al  rimborso  provvisorio del 90 per cento di tali
          somme.
              4-bis.  Le  somme  anticipate in forza dell'obbligo del
          non    riscosso    come   riscosso   sono   restituite   ai
          concessionari:
                a) per   i   ruoli   erariali,   nei   limiti   degli
          stanziamenti delle pertinenti unita' previsionali di base e
          nei  tempi  e  con le modalita' da definire con decreto del
          Ministero  delle  finanze, di concerto con il Ministero del
          tesoro, del bilancio e della programmazione economica;
                b) per i ruoli degli altri enti creditori, sulla base
          di apposita convenzione.
              4-ter.   Per   i   ruoli   resi   esecutivi  prima  del
          30 settembre 1999:
                a) i  compensi  spettanti ai concessionari sulla base
          delle  disposizioni  in vigore alla data del 30 giugno 1999
          sono aumentati nella misura prevista dall'art. 17, comma 2;
                b) non si applica l'art. 19, comma 2, lettera a);
                c) il termine previsto dall'art. 19, comma 2, lettera
          b),  secondo  periodo,  decorre  dalla  data  stabilita con
          decreto del Ministero delle finanze;
                d) la  comunicazione  di  cui  all'art.  19, comma 2,
          lettera  c),  deve  essere  presentata  entro il 1o ottobre
          2004;
                e) le  informazioni di cui all'art. 36, comma 1, sono
          trasmesse  con  le  modalita'  e nei tempi stabiliti con il
          decreto di cui alla lettera c).".
              "Art.  61  (Definizione  automatica  delle  domande  di
          rimborso  e  di discarico dei ruoli non erariali e rimborso
          delle anticipazioni). - 1. Le disposizioni dei commi 1, 2 e
          3  dell'art.  60  possono  applicarsi  ai  ruoli degli enti
          previdenziali.
              2.  Le  disposizioni  dell'art.  60,  commi  1,  2 e 3,
          possono  essere  applicate  anche ai ruoli degli altri enti
          creditori,  sulla base di apposita convenzione, nella quale
          e'   determinata  la  percentuale  delle  anticipazioni  da
          rimborsare.
              2-bis.  La  definizione automatica di quote inserite in
          ruoli degli enti territoriali eseguita ai sensi del comma 2
          produce  effetti anche sulle addizionali erariali contenute
          in tali ruoli.
              2-ter.  Il  pagamento  ai  concessionari delle somme ad
          essi  dovute  ai  sensi  del  comma  2-bis  avviene  con le
          modalita' indicate nell'art. 57-bis, comma 2.".
              "Art.  64 (Sanzioni). - 1. Sono fatti salvi gli effetti
          degli atti di contestazione notificati entro il 31 dicembre
          del  quinto  anno successivo a quello in cui e' avvenuta la
          violazione  nel  periodo  dal 1o aprile al 31 dicembre 1998
          con la procedura di cui all'art. 16 del decreto legislativo
          18 dicembre  1997,  n. 472; se, a seguito della notifica di
          tali  atti,  il  responsabile  della violazione ha prodotto
          deduzioni   difensive   e  non  e'  stato  emesso  atto  di
          irrogazione  della  sanzione, il competente ufficio, se del
          caso, procede all'irrogazione applicando le disposizioni di
          cui all'art. 54.
              2.  Sono  fatti  salvi gli effetti dei provvedimenti di
          irrogazione  delle sanzioni notificati ai concessionari con
          la   procedura  di  cui  al  citato  art.  16  del  decreto
          legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
              3.  I  procedimenti sanzionatori in corso alla data del
          31 dicembre  1998  possono  essere  definiti,  quanto  alle
          sanzioni,  con  il  pagamento,  entro sessanta giorni dalla
          data  di  entrata  in  vigore  del presente decreto, di una
          somma   pari  al  quarto  dell'irrogato  ovvero  al  quarto
          dell'ammontare  risultante dall'ultima sentenza o decisione
          amministrativa.
              3-bis.  Per  i  casi  di  ritardati  riversamenti  alle
          competenti  tesorerie  provinciali dello Stato e alle casse
          degli  altri  enti  creditori  da parte del concessionario,
          limitatamente  ai  tardivi riversamenti effettuati entro il
          30 giugno 1999 su conti correnti postali vincolati a favore
          di  tali enti, si applica la sanzione amministrativa pari a
          due milioni di lire per ciascun postagiro.".