Art. 10.
                 (impieghi di MOGM di classe 3 e 4)

   1.  L'utilizzatore,  per  gli  impieghi confinati della classe 3 o
della   classe   4  da  eseguire  in  impianti  autorizzati  a  norma
dell'articolo  7,  trasmette  al  Ministero  della  sanita',  sia  in
occasione  del  primo  impiego che di quelli successivi, una notifica
che  contiene  almeno le informazioni elencate nell'allegato V, parte
C;  prima  dalla  trasmissione  al  Ministero  della  sanita',  detta
notifica e' portata a conoscenza del titolare dell'impianto.
   2.  Un  impiego confinato della classe 3 o della classe 4 non puo'
aver   luogo  senza  l'autorizzazione  scritta  del  Ministero  della
sanita'.
   3.   L'autorizzazione   di   cui   al   comma   2   e'  comunicata
all'utilizzatore ed al titolare dell'impianto, nonche' alla regione o
provincia autonoma Interessata:
a) entro  e non oltre 60 giorni dalla presentazione della notifica di
   cui  al  comma 1, se gli impianti sono stati oggetto di precedente
   notifica  relativa  a  impieghi  confinati  della classe 3 o della
   classe  4,  e  se  sono  state rispettate le prescrizioni previste
   dalla  precedente  autorizzazione  per  un impiego confinato della
   stessa classe o di una classe superiore;
b) entro  e non oltre 90 giorni dalla presentazione della notifica di
   cui al comma 1, negli altri casi.