Art 11.
                    (istruttoria delle notifiche)

   1.  Il  Ministero della sanita', ricevute le notifiche di cui agli
articoli  7,  9 e 10, le sottopone, dopo l'istruttoria preliminare di
cui  al comma 2, al parere della commissione interministeriale di cui
all'art. 14.
   2.  Il  Ministero della sanita' effettua l'istruttoria preliminare
esaminando  la  conformita'  delle  notifiche  alle  disposizioni del
presente decreto e la completezza delle informazioni fornite.
   3.  Il  Ministero  della  sanita',  in conformita' al parere della
commissione interministeriale di cui all'articolo 14:
a) chiede   ai   notificanti   di   fornire  le  eventuali  ulteriori
   informazioni;
b) chiede  ai  notificanti  di  apportare  modifiche  alle  modalita'
   dell'impiego   confinato   proposto  o  di  modificare  la  classe
   attribuita all'impiego o agli impieghi confinati;
c) delimita   il  periodo  entro  il  quale  l'impiego  confinato  e'
   consentito ovvero e' sottoposto a condizioni specifiche;
d) prescrive  specifiche  condizioni  per  l'impianto o per l'impiego
   proposti.
   4. Sono irricevibili le notifiche prive della ricevuta relativa al
versamento delle tariffe di cui all'articolo 18.
   5.  I  termini di cui agli articoli 7, 9 e 10,decorrono dalla data
di  ricevimento da parte del Ministero della sanita' della notifica e
sono  sospesi  per  i periodi in cui il Ministero della sanita' e' in
attesa  delle  informazioni  supplementari  che  abbia  eventualmente
richiesto ai sensi del comma 3, lettere a) e b).
   6.  La  popolazione  interessata  deve  essere  messa  in grado di
esprimere   il   proprio   parere   in   merito   alla  richiesta  di
autorizzazione relativa agli impianti destinati ad impieghi confinati
della classe 4.
   7.  Ai  fini  di quanto previsto dal comma 6, contestualmente alla
presentazione  della notifica di cui all'articolo 7, il notificante a
proprie spese:
a) deposita  copia  della notifica, contenente almeno le informazioni
   di  cui  all'allegato  V,  parte  A,  nella sede del Comune ove e'
   prevista l'installazione dell'impianto;
b) provvede,  lo  stesso giorno, a pubblicare un avviso dell'avvenuto
   deposito  della  predetta documentazione sui due quotidiani aventi
   maggior  diffusione  nel territorio interessato, con l'indicazione
   del luogo ove e' possibile prendere visione della stessa.
   8.  Chiunque intende fornire elementi conoscitivi e valutativi che
ritenga  ostativi al rilascio dell'autorizzazione all'impianto di cui
ai  comma  6,  puo'  presentare  in  forma  scritta  osservazioni  al
Ministero della sanita' e alle Autorita' locali interessate, entro 30
giorni  dalla  pubblicazione  dell'avviso  di  cui  al  comma 7. Tali
osservazioni sono valutate in sede Istruttoria.