Art. 12. (modifica delle notifiche) 1. L'utilizzatore informa immediatamente il Ministero della sanita' e aggiorna la notifica di cui agli articoli 9 e 10 nei seguenti casi: a) qualora disponga, o sia in grado di disporre, di nuove conoscenze scientifiche o tecniche rilevanti per la natura e la gravita' dei rischi che l'impiego confinato in atto comporta; b) qualora intenda modificare l'impiego confinato in modo che ne possano derivare conseguenze sulla natura e sulla gravita' dei rischi; 2. Il titolare dell'impianto informa immediatamente il Ministero della sanita' e aggiorna la notifica di cui all'articolo 7, qualora intenda apportare qualsiasi modifica all'impianto cosi' come descritto all'Allegato V, parte A. 3. Il Ministero della Sanita', qualora dopo il rilascio dell'autorizzazione all'impiego confinato, venga in possesso di nuove informazioni relative a conoscenze scientifiche o tecniche rilevanti per la natura e la gravita' dei rischi, sentita la Commissione di cui all'articolo 14, puo' prescrivere modifiche all'impianto o alle modalita' dell'impiego confinato, ovvero la sospensione o la cessazione di quest'ultimo.