Art. 12.
                     (modifica delle notifiche)

   1.   L'utilizzatore  informa  immediatamente  il  Ministero  della
sanita'  e  aggiorna  la  notifica  di  cui  agli articoli 9 e 10 nei
seguenti casi:
a) qualora  disponga, o sia in grado di disporre, di nuove conoscenze
   scientifiche  o tecniche rilevanti per la natura e la gravita' dei
   rischi che l'impiego confinato in atto comporta;
b) qualora  intenda  modificare  l'impiego  confinato  in modo che ne
   possano  derivare  conseguenze  sulla  natura e sulla gravita' dei
   rischi;
   2.  Il  titolare dell'impianto informa immediatamente il Ministero
della  sanita'  e aggiorna la notifica di cui all'articolo 7, qualora
intenda   apportare   qualsiasi   modifica  all'impianto  cosi'  come
descritto all'Allegato V, parte A.
   3.   Il   Ministero   della  Sanita',  qualora  dopo  il  rilascio
dell'autorizzazione all'impiego confinato, venga in possesso di nuove
informazioni  relative a conoscenze scientifiche o tecniche rilevanti
per la natura e la gravita' dei rischi, sentita la Commissione di cui
all'articolo  14,  puo'  prescrivere  modifiche  all'impianto  o alle
modalita'   dell'impiego   confinato,  ovvero  la  sospensione  o  la
cessazione di quest'ultimo.