Art. 13.
                       (riservatezza dei dati)

   1.  I dati e le informazioni relativi alle notifiche presentate ai
sensi  del  presente  decreto,possono  essere utilizzati solo per gli
scopi  per  i  quali  sono stati forniti. A tutela della riservatezza
delle  imprese e del diritti di proprieta' intellettuale chiunque sia
incaricato  di  esaminare gli atti di notifica, o comunque ne venga a
conoscenza  per  ragioni  di  ufficio,  e'  tenuto a non divulgare le
informazioni in essi contenute.
   2.   Qualora   l'utilizzatore  ritenga  che  la  diffusione  delle
informazioni   notificate  ai  sensi  degli  articoli  7,  9  e  10,o
altrimenti  fornite in virtu' del presente decreto possa pregiudicare
la  sua posizione di concorrenza, indica le informazioni per le quali
chiede  che  vengano  trattate  come  riservate  fornendo motivazioni
verificabili a fondamento della richiesta.
   3.  In  nessun  caso  possono  essere  trattate  come riservate le
seguenti informazioni:
a) le  caratteristiche generali degli MOGM, il nome dell'utilizzatore
   e del titolare dell'impianto quando le due figure non coincidono e
   la localita' dell'impiego;
b) la  classe  dell'impiego  confinato e le misure di contenimento in
   concreto adottate;
c) la  valutazione  degli  effetti potenzialmente nocivi del MOGM, in
   particolare per la salute umana e per l'ambiente.
   4.  Il  Ministero  della  sanita', ricevuta la richiesta di cui al
comma  2,  consultato  il richiedente e sentita la commissione di cui
all'articolo 14, decide in merito informandone il richiedente.
   5.   Se,   per   un   qualunque  motivo,  l'utilizzatore  rinuncia
all'impiego  oggetto  della notifica o, comunque, lo interrompere, va
comunque mantenuta la riservatezza delle informazioni ricevute.
   6.  Le  informazioni  ricevute  dall'Autorita'  competente possono
essere    comunicate   dalla   stessa   alla   Commissione   Europea,
evidenziandone l'eventuale carattere di riservatezza anche allo scopo
di tutelare i diritti di proprieta' intellettuale.