Art. 14
            Commissione interministeriale di valutazione

  1.  Con  decreto  del  Ministro  della  sanita'  e'  istituita  una
commissione  interministeriale di valutazione, composta dal direttore
generale  del  dipartimento  della  prevenzione  del  Ministero della
sanita'  o da un suo sostituto, che la presiede, da 11 rappresentanti
dei  Ministeri  interessati  e da 11 esperti di comprovata competenza
scientifica, cosi' suddivisi:
   a) due rappresentanti designati dal Ministro della sanita';
   b) due rappresentanti designati dal Ministro dell'ambiente;
   c)  due  rappresentanti  designati  dal  Ministro  delle politiche
agricole e forestali;
   d)  due  rappresentanti designati dal Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato;
   e) un rappresentante designato dal Ministro dell'interno;
   f)  un  rappresentante  designato  dal Ministro dell'universita' e
della ricerca scientifica e tecnologica;
   g)  un  rappresentante  designato  dal Ministro del lavoro e della
previdenza sociale;
   h) un esperto designato dal Ministro della sanita';
   i) un esperto designato dal Ministro dell'ambiente;
   j)  un  esperto  designato dal Ministro delle politiche agricole e
forestali;
   k)   un  esperto  designato  dal  Ministero  del  lavoro  e  della
previdenza sociale;
   l) due esperti designati dall'Istituto superiore di sanita';
   m)  due esperti designati dall'Agenzia nazionale per la protezione
ambientale;
   n)  un  esperto designato dall'Agenzia nazionale per la protezione
civile;
   o)   due   esperti   designato   dall'Istituto  superiore  per  la
prevenzione e la sicurezza del lavoro.
  2.  Per  ciascuno  dei componenti di cui al comma 1, e' nominato un
membro supplente di comprovata esperienza e competenza.
  3.   La   commissione  di  cui  al  comma  1  e'  integrata  da  un
rappresentante  designato  dalla Conferenza permanente per i rapporti
tra  lo  Stato,  le  regioni  e le province autonome, con facolta' di
delega.
  4.  Nello  svolgimento dei lavori, la commissione puo' organizzarsi
in  sottogruppi  ed  acquisire,  ove  ritenuto  necessario, pareri di
esperti esterni, secondo la legislazione vigente.
  5.  Le  funzioni  di segreteria sono svolte a cura del Dipartimento
della  prevenzione  del  Ministero  della sanita', presso il quale ha
sede la Commissione interministeriale di valutazione.
  6.  La  commissione  dura  in  carica  quattro anni ed i componenti
possono essere riconfermati.
  7. La commissione svolge i seguenti compiti:
   a)  esamina  le  notifiche  di  cui agli articoli 7, 9 10 e 12, ed
esprime  parere  sulle  stesse, ai sensi dell'art. 11, individuando i
casi di applicazione dell'articolo 15;
   b)  esprime  parere  su ogni altra questione relativa agli aspetti
considerati dal presente decreto;
   c)  promuove, ove lo ritenga necessario, la richiesta di parere al
Consiglio  superiore  di  sanita'  e  al  Comitato  nazionale  per la
biosicurezza  e  le  biotecnologie della Presidenza del Consiglio dei
Ministri.
  8.  La  commissione  di  cui  al  presente articolo, sostituisce la
commissione  di  cui  all'articolo 15 del decreto legislativo 3 marzo
1993,  n.  91, abrogato con l'articolo 24,anche per l'esercizio delle
funzioni  previste  dall'articolo  7  del decreto legislativo 3 marzo
1993,  n.  92. Tutti i riferimenti al predetto articolo 15, contenuti
in atti normativi, si intendono pertanto sostituiti con i riferimenti
al presente articolo.
 
          Note all'art. 14:
              - Per  quanto  riguarda  il decreto legislativo 3 marzo
          1993, n. 91, vedi le note alle premesse.
              - Per  quanto  riguarda  il decreto legislativo 3 marzo
          1993, n. 92, vedi le note all'at. 4.
              - L'art.  7  del  succitato  decreto legislativo, cosi'
          recita:
              "Art.  7.  -  1.  La commissione di cui all'art. 15 del
          decreto   legislativo   di   attuazione   della   direttiva
          90/219/CEE relativa all'impiego confinato di microorganismi
          geneticamente   modificati,   ai   fini  del  parere  sulle
          notifiche:
                a) esamina  la  conformita'  della  notifica  con  le
          disposizioni del presente decreto;
                b) esamina  le  osservazioni  presentate  dagli Stati
          membri;
                e) valuta i rischi dell'emissione;
                d) esamina   le  richieste  del  notificante  di  cui
          all'art. 11, comma 3;
                e) promuove,  ove lo ritenga necessario, la richiesta
          di  parere  al Consiglio superiore di sanita' e al Comitato
          scientifico  per  i  rischi derivati dall'impiego di agenti
          biologici  istituito  ai sensi dell'art. 40, comma 2, della
          legge 19 febbraio 1992, n. 142;
                f)  puo'  disporre  la  consultazione di gruppi e del
          pubblico su ogni aspetto dell'emissione progettata;
                g) redige le sue conclusioni.
              2.  La  commissione  esamina la sintesi delle notifiche
          presentate  agli  altri  Stati  membri  richiedendo, se del
          caso, ulteriori informazioni e esprimendo il proprio parere
          sulla base della valutazione dei rischi dell'emissione.
              3.  Le  prove  e  le  ispezioni  necessarie ai fini del
          controllo  sono  svolte  sulla base di preventive intese ai
          sensi dell'art. 19.".