Art. 14 Commissione interministeriale di valutazione 1. Con decreto del Ministro della sanita' e' istituita una commissione interministeriale di valutazione, composta dal direttore generale del dipartimento della prevenzione del Ministero della sanita' o da un suo sostituto, che la presiede, da 11 rappresentanti dei Ministeri interessati e da 11 esperti di comprovata competenza scientifica, cosi' suddivisi: a) due rappresentanti designati dal Ministro della sanita'; b) due rappresentanti designati dal Ministro dell'ambiente; c) due rappresentanti designati dal Ministro delle politiche agricole e forestali; d) due rappresentanti designati dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato; e) un rappresentante designato dal Ministro dell'interno; f) un rappresentante designato dal Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica; g) un rappresentante designato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale; h) un esperto designato dal Ministro della sanita'; i) un esperto designato dal Ministro dell'ambiente; j) un esperto designato dal Ministro delle politiche agricole e forestali; k) un esperto designato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale; l) due esperti designati dall'Istituto superiore di sanita'; m) due esperti designati dall'Agenzia nazionale per la protezione ambientale; n) un esperto designato dall'Agenzia nazionale per la protezione civile; o) due esperti designato dall'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro. 2. Per ciascuno dei componenti di cui al comma 1, e' nominato un membro supplente di comprovata esperienza e competenza. 3. La commissione di cui al comma 1 e' integrata da un rappresentante designato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, con facolta' di delega. 4. Nello svolgimento dei lavori, la commissione puo' organizzarsi in sottogruppi ed acquisire, ove ritenuto necessario, pareri di esperti esterni, secondo la legislazione vigente. 5. Le funzioni di segreteria sono svolte a cura del Dipartimento della prevenzione del Ministero della sanita', presso il quale ha sede la Commissione interministeriale di valutazione. 6. La commissione dura in carica quattro anni ed i componenti possono essere riconfermati. 7. La commissione svolge i seguenti compiti: a) esamina le notifiche di cui agli articoli 7, 9 10 e 12, ed esprime parere sulle stesse, ai sensi dell'art. 11, individuando i casi di applicazione dell'articolo 15; b) esprime parere su ogni altra questione relativa agli aspetti considerati dal presente decreto; c) promuove, ove lo ritenga necessario, la richiesta di parere al Consiglio superiore di sanita' e al Comitato nazionale per la biosicurezza e le biotecnologie della Presidenza del Consiglio dei Ministri. 8. La commissione di cui al presente articolo, sostituisce la commissione di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 91, abrogato con l'articolo 24,anche per l'esercizio delle funzioni previste dall'articolo 7 del decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 92. Tutti i riferimenti al predetto articolo 15, contenuti in atti normativi, si intendono pertanto sostituiti con i riferimenti al presente articolo.
Note all'art. 14: - Per quanto riguarda il decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 91, vedi le note alle premesse. - Per quanto riguarda il decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 92, vedi le note all'at. 4. - L'art. 7 del succitato decreto legislativo, cosi' recita: "Art. 7. - 1. La commissione di cui all'art. 15 del decreto legislativo di attuazione della direttiva 90/219/CEE relativa all'impiego confinato di microorganismi geneticamente modificati, ai fini del parere sulle notifiche: a) esamina la conformita' della notifica con le disposizioni del presente decreto; b) esamina le osservazioni presentate dagli Stati membri; e) valuta i rischi dell'emissione; d) esamina le richieste del notificante di cui all'art. 11, comma 3; e) promuove, ove lo ritenga necessario, la richiesta di parere al Consiglio superiore di sanita' e al Comitato scientifico per i rischi derivati dall'impiego di agenti biologici istituito ai sensi dell'art. 40, comma 2, della legge 19 febbraio 1992, n. 142; f) puo' disporre la consultazione di gruppi e del pubblico su ogni aspetto dell'emissione progettata; g) redige le sue conclusioni. 2. La commissione esamina la sintesi delle notifiche presentate agli altri Stati membri richiedendo, se del caso, ulteriori informazioni e esprimendo il proprio parere sulla base della valutazione dei rischi dell'emissione. 3. Le prove e le ispezioni necessarie ai fini del controllo sono svolte sulla base di preventive intese ai sensi dell'art. 19.".