Art. 15.
   (obblighi del Ministero della sanita' e delle Autorita' locali)

   1.  Prima che l'impiego confinato abbia inizio, il Ministero della
sanita',   qualora   sulla  base  della  valutazione  espressa  dalla
commissione   di   cui   all'articolo  14,  ritenga  che  il  mancato
funzionamento  delle misure di contenimento previste possa comportare
pericoli  gravi, immediati o differiti, per gli individui al di fuori
dell'impianto o per l'ambiente, informa, al piu' presto, il prefetto,
il   sindaco   e   i  Presidenti  della  regione  e  della  provincia
interessata.
   2.  I soggetti che hanno ricevuto l'informativa di cui al comma 1,
provvedono,  nel  rispetto  delle  specifiche  competenze di cui agli
articoli  107  e 108 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, a
predisporre tempestivamente e, comunque, non oltre 60 giorni, i piani
di emergenza esterni.
   3.  I piani di emergenza di cui al comma 2, sono predisposti sulla
base delle informazioni tecniche contenute nelle notifiche fornite al
Ministero  della  sanita' e della relativa valutazione espressa dalla
commissione interministeriale di cui all'articolo 14.
   4.  Il  sindaco  quale autorita' comunale di protezione civile, ai
sensi  dell'articolo  15,  comma  3, della legge 24 febbraio 1992, n.
225,  assicura  che  la  popolazione  a rischio venga informata delle
misure  di sicurezza e del corretto comportamento da adottare in caso
di  emergenza sulla base di quanto previsto dai piani di cui al comma
2.  Le  informazioni sui piani di emergenza e sulle pertinenti misure
di  sicurezza  devono  essere,  comunque,  accessibili al pubblico ed
aggiornate  ogniqualvolta  intervengano  mutamenti  significativi  e,
comunque, almeno con periodicita' triennale.
   5. Copia dei piani di emergenza e' inviata, dai soggetti di cui al
comma  2,  ai  Ministeri  dell'interno  e  dell'ambiente, all'Agenzia
nazionale  della  protezione civile ed al Ministero della sanita', il
quale ne informa la commissione di cui all'articolo 14.
   6.  Il  Ministro  della  sanita', con il supporto del responsabile
dell'Agenzia nazionale della protezione civile, assicura le opportune
consultazioni   e  lo  scambio  di  informazioni  con  le  competenti
autorita'  degli Stati membri interessati e mette a loro disposizione
le stesse informazioni comunicate ai propri cittadini.
   7.  Il responsabile dell'Agenzia nazionale della protezione civile
assicura  le  consultazioni  con  le competenti autorita' degli Stati
membri  che potrebbero essere coinvolti in un incidente, per la messa
a punto e l'attuazione di un piano di emergenza comune.
   8.  Le  disposizioni del presente articolo si applicano, altresi',
all'impiego confinato degli agenti biologici di gruppo 4 disciplinati
dal decreto legislativo n. 626 del 1994.
   9.  Il Ministero della sanita', entro il 31 dicembre di ogni anno,
invia alla Commissione europea una relazione sintetica sugli impieghi
confinati  delle classi 3 e 4 ad esso notificati nel corso dell'anno,
che  contiene la descrizione, i fini ed i rischi dell'impiego o degli
impieghi  confinati. Ogni tre anni, a decorrere dal 5 giugno 2003, lo
stesso   Ministero  invia  alla  Commissione  europea  una  sintetica
relazione  che  renda  conto  dell'esperienza acquisita nel quadro di
attuazione del presente decreto.
 
          Note all'art. 15:
              - Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, reca:
              "Conferimento  di  funzioni  e  compiti  amministrativi
          dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione
          del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59."
              - Gli   articoli   107  e  108  del  succitato  decreto
          legislativo, cosi' recitano:
              "Art. 107 (Funzioni mantenute allo Stato). -1. Ai sensi
          dell'art.  1,  comma  4,  lettera  c), della legge 15 marzo
          1997, n. 59 hanno rilievo nazionale i compiti relativi:
                a) all'indirizzo,  promozione  e  coordinamento delle
          attivita'  delle  amministrazioni  dello  Stato, centrali e
          periferiche,  delle  regioni,  delle  province, dei comuni,
          delle  comunita'  montane,  degli enti pubblici nazionali e
          territoriali  e di ogni altra istituzione ed organizzazione
          pubblica  e  privata  presente  sul territorio nazionale in
          materia di protezione civile;
                b) alla  deliberazione e alla revoca, d'intesa con le
          regioni   interessate,   dello   stato   di   emergenza  al
          verificarsi  degli  eventi  di  cui  all'art.  2,  comma 1,
          lettera c), della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
                c) alla   emanazione,   d'intesa   con   le   regioni
          interessate, di ordinanze per l'attuazione di interventi di
          emergenza,  per  evitare situazioni di pericolo, o maggiori
          danni  a  persone  o  a  cose, per favorire il ritorno alle
          normali  condizioni  di  vita  nelle aree colpite da eventi
          calamitosi e nelle quali e' intervenuta la dichiarazione di
          stato di emergenza di cui alla lettera b);
                d) alla  determinazione dei criteri di massima di cui
          all'art. 8, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
                e) alla fissazione di norme generali di sicurezza per
          le attivita' industriali, civili e commerciali;
                d) alle funzione operative riguardanti:
                  1)   gli   indirizzi   per   la  predisposizione  e
          l'attuazione  dei  programmi di previsione e prevenzione in
          relazione alle varie ipotesi di rischio;
                  2)  la  predisposizione,  d'intesa con le regioni e
          gli enti locali interessati, dei piani di emergenza in caso
          di  eventi  calamitosi  di cui all'art. 2, comma 1, lettera
          c),  della  legge  24  febbraio  1992,  n.  225  e  la loro
          attuazione;
                  3) il soccorso tecnico urgente, la prevenzione e lo
          spegnimento  degli incendi e lo spegnimento con mezzi aerei
          degli incendi boschivi;
                  4)   lo  svolgimento  di  periodiche  esercitazioni
          relative ai piani nazionali di emergenza;
                g) la  promozione  di  studi  sulla  previsione  e la
          prevenzione dei rischi naturali ed antropici.
                h) alla  dichiarazione  dell'esistenza di eccezionale
          calamita'    o   avversita'   atmosferica,   ivi   compresa
          l'individuazione,  sulla  base  di  quella effettuata dalle
          regioni,  dei  territori danneggiati e delle provvidenze di
          cui alla legge 14 febbraio 1992, n. 185.
              2.  Le  funzioni  di  cui alle lettere a), d), e), e al
          numero  1)  della  lettera  f) del comma 1, sono esercitate
          attraverso intese nella Conferenza unificata.".
              "Art.  108 (Funzioni conferite alle regioni e agli enti
          locali).   -   1. Tutte   le  funzioni  amministrative  non
          espressamente  indicate  nelle  disposizioni  dell'art. 107
          sono  conferite  alle  regioni  e  agli  enti  locali e tra
          queste, in particolare:
                a) sono attribuite alle regioni le funzioni relative:
                  1) alla predisposizione dei programmi di previsione
          e  prevenzione  dei  rischi,  sulla  base  degli  indirizzi
          nazionali;
                  2) all'attuazione  di interventi urgenti in caso di
          crisi  determinata  dal  verificarsi  o  dall'imminenza  di
          eventi  di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), della legge
          24  febbraio  1992,  n.  225,  avvalendosi  anche del Corpo
          nazionale dei vigili del fuoco;
                  3)  agli indirizzi per la predisposizione dei piani
          provinciali  di  emergenza  in caso di eventi calamitosi di
          cui all'art. 2, comma 1, lettera b), della legge n. 225 del
          1992;
                  4)  all'attuazione  degli  interventi necessari per
          favorire  il  ritorno alle normali condizioni di vita nelle
          aree colpite da eventi calamitosi;
                  5)  allo  spegnimento degli incendi boschivi, fatto
          salvo  quanto  stabilito  al  punto 3) della lettera f) del
          comma 1 dell'art. 107;
                  6)   (punto   soppresso   dall'art.   14,   decreto
          legislativo 29 ottobre 1999, n. 443);
                  7)   agli   interventi   per   l'organizzazione   e
          l'utilizzo del volontariato;
                b) sono   attribuite   alle   province   le  funzioni
          relative:
                  1) all'attuazione,  in  ambito  provinciale,  delle
          attivita'  di  previsione e degli interventi di prevenzione
          dei  rischi, stabilite dai programmi e piani regionali, con
          l'adozione dei connessi provvedimenti amministrativi;
                  2)  alla  predisposizione  dei piani provinciali di
          emergenza sulla base degli indirizzi regionali;
                  3)  alla  vigilanza  sulla predisposizione da parte
          delle  strutture  provinciali  di  protezione  civile,  dei
          servizi  urgenti,  anche  di natura tecnica, da attivare in
          caso  di  eventi  calamitosi  di  cui  all'art. 2, comma 1,
          lettera b) della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
                c) sono attribuite ai comuni le funzioni relative:
                  1)   all'attuazione,   in  ambito  comunale,  delle
          attivita'  di  previsione e degli interventi di prevenzione
          dei rischi, stabilite dai programmi e piani regionali;
                  2)  all'adozione di tutti i provvedimenti, compresi
          quelli  relativi alla preparazione all'emergenza, necessari
          ad assicurare i primi soccorsi in caso di eventi calamitosi
          in ambito comunale;
                  3)  alla  predisposizione  dei  piani  comunali e/o
          intercomunali di emergenza, anche nelle forme associative e
          di cooperazione previste dalla legge 8 giugno 1990, n. 142,
          e,  in ambito montano, tramite le comunita' montane, e alla
          cura  della  loro  attuazione,  sulla  base degli indirizzi
          regionali;
                  4)   all'attivazione   dei   primi   soccorsi  alla
          popolazione   e   degli   interventi  urgenti  necessari  a
          fronteggiare l'emergenza;
                  5)  alla  vigilanza sull'attuazione, da parte delle
          strutture locali di protezione civile, dei servizi urgenti;
                  6)  all'utilizzo  del  volontariato  di  protezione
          civile  a  livello  comunale  e/o intercomunale, sulla base
          degli indirizzi nazionali e regionali.".
              - La legge 24 febbraio 1992, n. 225, reca:
              "Istituzione  del  Servizio  nazionale della protezione
          civile".
              - L'art.  15,  comma  3,  della  succitata legge, cosi'
          recita:
              "3.  Il  sindaco  e'  autorita'  comunale di protezione
          civile.   Al  verificarsi  dell'emergenza  nell'ambito  del
          territorio  comunale,  il  sindaco assume la direzione e il
          coordinamento  dei servizi di soccorso e di assistenza alle
          popolazioni  colpite  e  provvede agli interventi necessari
          dandone immediata comunicazione al prefetto e al presidente
          della giunta regionale.".
              - Per quanto riguarda il decreto legislativo n. 626 del
          1994, vedi le note all'art. 2".