Art. 16.
                   (obblighi in caso di incidente)

   1.  Al  verificarsi  di  un  incidente l'utilizzatore e' tenuto ad
informare il Ministero della sanita' e il titolare dell'impianto. Per
gli  impieghi  confinati ricadenti nella disciplina dell'articolo 15,
comma  1,  ove  dall'incidente derivi o possa derivare un rilascio di
microorganismi   geneticamente   modificati  o  di  agenti  biologici
all'esterno   della   zona   utilizzata   per   l'impiego  confinato,
l'utilizzatore   e'   tenuto   ad   informarne   anche  il  Ministero
dell'ambiente,  i  presidenti  della  regione  e  della provincia, il
prefetto ed i sindaci competenti per territorio:
   2.  La  comunicazione  deve  essere immediata, effettuata in forma
scritta e contenere:
a) le circostanze dell'incidente;
b) l'identita'  e  la  quantita'  dei  MOGM  o degli agenti biologici
   interessati;
c) le   informazioni   necessarie   alla  valutazione  degli  effetti
   dell'incidente  sulla  salute  della popolazione e sull'ambiente e
   quanto   altro   utile  all'eventuale  attivazione  dei  piani  di
   emergenza esterni all'impianto;
d) le misure adottate.
   3.  I  presidenti  delle regioni e delle province, il prefetto e i
sindaci  competenti  per  territorio,  sulla  base  delle  rispettive
competenze,  attivano,  se  necessario,  i  piani di emergenza di cui
all'articolo  15,  informandone  in  modo analitico i Ministeri della
sanita',  dell'ambiente  e  dell'interno e l'Agenzia nazionale per la
protezione civile, anche ai fini di cui all'articolo 15, commi 6 e 7,
sulle circostanze dell'incidente utili ad una valutazione complessiva
del medesimo.
   4.  Il Ministero della sanita' avverte immediatamente le Autorita'
competenti  degli  altri  Stati  membri  che possono essere coinvolti
nell'incidente.
   5.  Il Ministero della sanita', raccoglie le informazioni relative
all'incidente e, all'esito della loro valutazione ed analisi da parte
della   commissione   di   cui  all'articolo  14  e  delle  eventuali
raccomandazioni  di  quest'ultima,  prescrive  le  misure  correttive
ritenute  idonee  ad  evitare  il ripetersi di analoghi incidenti e a
limitarne le conseguenze.
   6.  Il Ministero della sanita' informa quanto prima la Commissione
delle  Comunita' europee dell'incidente fornendo elementi dettagliati
sulle  circostanze dello stesso, sull'identita' e sulle quantita' del
microorganismo   geneticamente  modificato  o  dell'agente  biologico
rilasciato,  sulle  misure  correttive  messe  in  atto  e sulla loro
efficacia,  unitamente  ad una analisi dell'incidente accompagnata da
raccomandazioni  volte  a  limitare  gli  effetti  del  medesimo e ad
evitare simili incidenti in futuro.