Art. 16. (obblighi in caso di incidente) 1. Al verificarsi di un incidente l'utilizzatore e' tenuto ad informare il Ministero della sanita' e il titolare dell'impianto. Per gli impieghi confinati ricadenti nella disciplina dell'articolo 15, comma 1, ove dall'incidente derivi o possa derivare un rilascio di microorganismi geneticamente modificati o di agenti biologici all'esterno della zona utilizzata per l'impiego confinato, l'utilizzatore e' tenuto ad informarne anche il Ministero dell'ambiente, i presidenti della regione e della provincia, il prefetto ed i sindaci competenti per territorio: 2. La comunicazione deve essere immediata, effettuata in forma scritta e contenere: a) le circostanze dell'incidente; b) l'identita' e la quantita' dei MOGM o degli agenti biologici interessati; c) le informazioni necessarie alla valutazione degli effetti dell'incidente sulla salute della popolazione e sull'ambiente e quanto altro utile all'eventuale attivazione dei piani di emergenza esterni all'impianto; d) le misure adottate. 3. I presidenti delle regioni e delle province, il prefetto e i sindaci competenti per territorio, sulla base delle rispettive competenze, attivano, se necessario, i piani di emergenza di cui all'articolo 15, informandone in modo analitico i Ministeri della sanita', dell'ambiente e dell'interno e l'Agenzia nazionale per la protezione civile, anche ai fini di cui all'articolo 15, commi 6 e 7, sulle circostanze dell'incidente utili ad una valutazione complessiva del medesimo. 4. Il Ministero della sanita' avverte immediatamente le Autorita' competenti degli altri Stati membri che possono essere coinvolti nell'incidente. 5. Il Ministero della sanita', raccoglie le informazioni relative all'incidente e, all'esito della loro valutazione ed analisi da parte della commissione di cui all'articolo 14 e delle eventuali raccomandazioni di quest'ultima, prescrive le misure correttive ritenute idonee ad evitare il ripetersi di analoghi incidenti e a limitarne le conseguenze. 6. Il Ministero della sanita' informa quanto prima la Commissione delle Comunita' europee dell'incidente fornendo elementi dettagliati sulle circostanze dello stesso, sull'identita' e sulle quantita' del microorganismo geneticamente modificato o dell'agente biologico rilasciato, sulle misure correttive messe in atto e sulla loro efficacia, unitamente ad una analisi dell'incidente accompagnata da raccomandazioni volte a limitare gli effetti del medesimo e ad evitare simili incidenti in futuro.