Art. 17. (attivita' di vigilanza) 1. Le funzioni ispettive e di controllo per l'applicazione del presente decreto, ferme restando le attribuzioni delle amministrazioni dello Stato, delle regioni e degli enti locali, sono esercitate da funzionari individuati dalla commissione di cui all'articolo 14 e nominati dal Ministero della sanita' su designazione delle amministrazioni interessate. 2. Gli ispettori possono accedere agli impianti e alle sedi di attivita' di cui al presente decreto e richiedere i dati, le informazioni ed i documenti necessari per l'espletamento delle loro funzioni. 3. Gli ispettori sono tenuti agli obblighi di riservatezza di cui all'articolo 13. 4. Delle attivita' di cui al presente articolo viene data informazione alla regione o provincia autonoma interessata, anche ai fini dell'effettuazione di eventuali ispezioni congiunte.