Art. 17.
                      (attivita' di vigilanza)

   1.  Le  funzioni  ispettive  e di controllo per l'applicazione del
presente    decreto,    ferme    restando   le   attribuzioni   delle
amministrazioni  dello Stato, delle regioni e degli enti locali, sono
esercitate   da  funzionari  individuati  dalla  commissione  di  cui
all'articolo   14   e   nominati   dal  Ministero  della  sanita'  su
designazione delle amministrazioni interessate.
   2.  Gli  ispettori  possono  accedere agli impianti e alle sedi di
attivita'  di  cui  al  presente  decreto  e  richiedere  i  dati, le
informazioni  ed  i documenti necessari per l'espletamento delle loro
funzioni.
   3.  Gli ispettori sono tenuti agli obblighi di riservatezza di cui
all'articolo 13.
   4.  Delle  attivita'  di  cui  al  presente  articolo  viene  data
informazione  alla regione o provincia autonoma interessata, anche ai
fini dell'effettuazione di eventuali ispezioni congiunte.