Art. 18.
                               (spese)

   1.  Le  spese  relative  alle  ispezioni  ed  ai  controlli di cui
all'articolo 17, svolti su incarico della commissione, nonche' quelle
relative  all'espletamento  dell'istruttoria  per  la  verifica delle
notifiche  e  dei relativi aggiornamenti di cui all'articoli 11, 12 e
19,  ed  al  funzionamento  della commissione di cui all'articolo 14,
sono  a  carico  dei  notificanti  secondo  le tariffe e le modalita'
stabilite con decreto del Ministro della sanita' sulla base del costo
effettivo del servizio, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di
pubblicazione  del  presente  decreto.  Le tariffe di cui al presente
comma sono aggiornate almeno ogni tre anni.
   2.  Le  spese  per  l'esercizio  delle  funzioni  ispettive  e  di
controllo  svolte su incarico della commissione, ai sensi del comma 1
dell'articolo  17,  sono  calcolate  in  base alle disposizioni sulla
indennita' di missione e sul rimborso delle spese di viaggio previste
per il personale statale.
   3.   I   notificanti   provvedono   al  versamento  degli  importi
corrispondenti  alle  tariffe  di  cui  al  comma  1, all'entrata del
bilancio  dello  Stato  per  la successiva riassegnazione ad apposita
unita'  previsionale  di base dello stato di previsione del Ministero
della  sanita',  per  il  finanziamento  delle  attivita' di cui agli
articoli 11, 12, 14, 17 e 19.
   4.  Il  Ministro  del  tesoro, del bilancio e della programmazione
economica  provvede  con propri decreti alle occorrenti variazioni di
bilancio.