Art. 19.
                     (disposizioni transitorie)

   1.  Gli  impianti  per  i  quali  sia  gia'  stato  rilasciato dal
Ministero  della  sanita'  il  relativo assenso, ai sensi del decreto
legislativo  3  marzo  1993,  n.  91,  e nei quali vengono effettuati
impieghi   confinati   di   microorganismi  geneticamente  modificati
ricadenti  nel  campo  di  applicazione  del presente decreto, devono
essere  oggetto  di  notifica,  con  pagamento di tariffa ridotta, ai
sensi  delle  disposizioni di cui all'articolo 7, - contenente almeno
le informazioni elencate nell'allegato V, parte A, entro centoottanta
giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.
   2.  Gli impieghi confinati classificati come operazioni di tipo A,
con microorganismi geneticamente modificati di gruppo II e operazioni
di  tipo  B, in base alle norme di cui al decreto legislativo 3 marzo
1993,  n.  91,  che  risultino  assentite dal Ministero della sanita'
secondo  le  disposizioni dello stesso decreto, devono essere oggetto
di  notifica,  con  pagamento  di  tariffa  ridotta,  ai  sensi delle
disposizioni  di  cui  agli  articoli  9  e  10,  da presentare entro
trecentosessanta  giorni  dalla  data  di  pubblicazione del presente
decreto.  La  notifica deve includere la classificazione dell'impiego
confinato secondo quanto stabilito dall'articolo 5, comma 3.
   3.  Per  gli  impianti e le operazioni di cui ai commi 1 e 2, sono
raddoppiati   i   termini  di  cui  all'articolo  7,  commi  2  e  3,
all'articolo 9, commi 2 e 3, e all'articolo 10, comma 3.
 
          Note all'art. 19:
              - Per  quanto  riguarda  il decreto legislativo 3 marzo
          1993, n. 91, vedi le note alle premesse.