Art. 2.
                            (definizioni)

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) microorganismo:   ogni  entita'  microbiologica  cellulare  o  non
   cellulare capace di replicarsi o di trasferire materiale genetico,
   compresi  virus,  viroidi,  cellule  animali e cellule vegetali in
   coltura;
b) microorganismo  geneticamente modificato (MOGM): un microorganismo
   il  cui  materiale genetico e' stato modificato in un modo che non
   avviene  in  natura  per  incrocio  e/o  ricombinazione  naturale.
   Nell'ambito di tale definizione:
1) la  modificazione genetica avviene almeno mediante l'impiego delle
   tecniche elencate nell'allegato I, parte A;
2) le   tecniche   elencate   nell'allegato  I,  parte  B,  non  sono
   considerate  tecniche  che  hanno  per  effetto  una modificazione
   genetica;
c) impiego  confinato:  ogni  attivita'  nella quale i microorganismi
   vengono  modificati  geneticamente o nella quale tali MOGM vengono
   messi  in coltura, conservati, utilizzati, trasportati, distrutti,
   smaltiti  o  altrimenti  utilizzati,  e per la quale vengono usate
   misure specifiche di contenimento, al fine di limitare il contatto
   degli stessi con la popolazione o con l'ambiente;
d) incidente:  ogni evento imprevisto che comporti una diffusione non
   intenzionale  di  agenti  biologici  e  di MOGM nel corso del loro
   impiego  confinato  che  possa  presentare un pericolo immediato o
   differito, per la salute dell'uomo o per l'ambiente;
e) titolare  dell'impianto:  il  datore di lavoro cosi' come definito
   all'articolo  2,  comma  1, lettera b), del decreto legislativo 19
   settembre 1994, n. 626, e successive modifiche ed integrazioni;
f) utilizzatore:    il    responsabile   scientifico   e   gestionale
   dell'impiego confinato di MOGM;
g) notifica:  la  presentazione  da  parte  dell'utilizzatore  o  del
   titolare  dell'impianto  al  Ministero della sanita' dei documenti
   contenenti le informazioni richieste a norma del presente decreto.
 
          Nota all'art. 2:
              - Si riporta il testo dell'art. 2, comma 1, lettera b),
          del   decreto   legislativo   19  settembre  1994,  n.  626
          (Attuazione   delle   direttive   89/391/CEE,   89/654/CEE,
          89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE,
          90/679/CEE, 93/88/CEE, 97/42/CE e 1999/38/CE riguardanti il
          miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori
          durante il lavoro):
              "1.  Agli effetti delle disposizioni di cui al presente
          decreto si intendono per:
                a) (omissis);
                b) datore   di   lavoro:  il  soggetto  titolare  del
          rapporto  di  lavoro  con  il  lavoratore  o,  comunque, il
          soggetto   che,   secondo   il   tipo   e  l'organizzazione
          dell'impresa,  ha  la  responsabilita' dell'impresa stessa,
          ovvero  dell'unita'  produttiva,  quale  definita  ai sensi
          della lettera i), in quanto titolare dei poteri decisionali
          e di spesa. Nelle pubbliche amministrazioni di cui all'art.
          1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,
          per  datore  di  lavoro  si  intende  il dirigente al quale
          spettano  i  poteri  di gestione, ovvero il funzionario non
          avente   qualifica  dirigenziale,  nei  soli  casi  in  cui
          quest'ultimo  sia  preposto  ad un ufficio avente autonomia
          gestionale;
                c)  servizio  di prevenzione e protezione dai rischi:
          insieme  delle  persone,  sistemi e mezzi esterni o interni
          all'azienda  finalizzati  all'attivita'  di  prevenzione  e
          protezione  dai  rischi  professionali nell'azienda, ovvero
          unita' produttiva;
                d)  medico  competente: medico in possesso di uno dei
          seguenti titoli:
                  1)  specializzazione  in  medicina  del lavoro o in
          medicina  preventiva  dei  lavoratori  e  psicotecnica o in
          tossicologia  industriale  o  in  igiene  industriale  o in
          fisiologia  ed igiene del lavoro o in clinica del lavoro ed
          altre  specializzazioni  individuate,  ove  necessario, con
          decreto  del  Ministro  della  sanita'  di  concerto con il
          Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca scientifica e
          tecnologica;
                  2)  docenza o libera docenza in medicina del lavoro
          o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in
          tossicologia  industriale  o  in  igiene  industriale  o in
          fisiologia ed igiene del lavoro;
                  3)  autorizzazione  di  cui all'art. 55 del decreto
          legislativo 15 agosto 1991, n. 277;
                e) responsabile   del   servizio   di  prevenzione  e
          protezione:  persona  designata  dal  datore  di  lavoro in
          possesso di attitudini e capacita' adeguate;
                f)  rappresentante  dei  lavoratori per la sicurezza:
          persona,   ovvero   persone,   eletta   o   designata   per
          rappresentare  i lavoratori per quanto concerne gli aspetti
          della  salute  e  della  sicurezza  durante  il  lavoro, di
          seguito denominato rappresentante per la sicurezza;
                g) prevenzione:  il  complesso  delle  disposizioni o
          misure  adottate o previste in tutte le fasi dell'attivita'
          lavorativa  per  evitare o diminuire i rischi professionali
          nel    rispetto    della   salute   della   popolazione   e
          dell'integrita' dell'ambiente esterno;
                h) agente:  l'agente  chimico,  fisico  o  biologico,
          presente  durante il lavoro e potenzialmente dannoso per la
          salute;
                i) unita'   produttiva:   stabilimento   o  struttura
          finalizzata  alla  produzione  di beni o servizi, dotata di
          autonomia finanziaria e tecnico funzionale.".