Art. 21.
                 (estinzione delle contravvenzioni)

   1.  Alle  contravvenzioni  di cui all'articolo 20, si applicano le
disposizioni del capo II del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n.
758.
 
          Note all'art. 21:
              - Il  decreto  legislativo  19  dicembre  1994, n. 758,
          reca:
              "Modificazioni alla disciplina sanzionatoria in materia
          di lavoro.".
              - Il capo II del succitato decreto legislativo, reca:
              "Estinzione   delle   contravvenzioni   in  materia  di
          sicurezza e di igiene del lavoro.".