Art. 21. (estinzione delle contravvenzioni) 1. Alle contravvenzioni di cui all'articolo 20, si applicano le disposizioni del capo II del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758.
Note all'art. 21: - Il decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, reca: "Modificazioni alla disciplina sanzionatoria in materia di lavoro.". - Il capo II del succitato decreto legislativo, reca: "Estinzione delle contravvenzioni in materia di sicurezza e di igiene del lavoro.".