Art. 3.
                              (deroghe)

1.  Fatto  salvo  l'articolo  5,  comma 1, il presente decreto non si
applica:

a) qualora la modificazione genetica sia ottenuta con l'impiego delle
   tecniche  o  delle metodologie indicate nell'allegato II, parte A,
   purche'  le  stesse non comportino ricorso a molecole ricombinanti
   di  acido  nucleico  o  a  microrganismi  geneticamente modificati
   diversi  da  quelli  prodotti  con l'applicazione delle tecniche o
   metodologie elencate nello stesso allegato;
b) agli  impieghi confinati dei MOGM elencati nell'allegato II, parte
   C,  che  soddisfino  i  criteri specificati nello stesso allegato,
   parte  B,  concernenti  la  sicurezza  per  la  salute umana e per
   l'ambiente.

   2.  Con  decreto  del  Ministro  della sanita', di concerto con il
Ministro  dell'ambiente  e sentita la Commissione di cui all'articolo
14,  sono  recepiti  i  provvedimenti comunitari con i quali verranno
adottate  le  parti  B e C dell'allegato II, nel rispetto dei termini
previsti dagli stessi provvedimenti.