Art. 4.
                         (deroghe ulteriori)

   1.  L'articolo  5,  commi  3  e 6, e gli articoli da 6 a 12 non si
applicano  al  trasporto  di  MOGM  su  strada, per ferrovia, per via
navigabile interna, per mare o per via aerea.
   2.  Il  presente  decreto  non si applica alla conservazione, alla
coltura,   al   trasporto,   alla  distruzione,  allo  smaltimento  o
all'impiego   di   MOGM  immessi  sul  mercato  in  base  al  decreto
legislativo 3 marzo 1993, n. 92,e al Regolamento (CEE) n. 2309/93 del
Consiglio del 22 luglio 1993.
 
          Note all'art. 4:
              - Il decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 92, reca:
              "Attuazione   della  direttiva  90/220/CEE  concernente
          l'emissione    deliberata    nell'ambiente   di   organismi
          geneticamente modificati.
              - Il regolamento (CEE) n. 2309/93 e' pubblicato in GUCE
          L 214 del 24 agosto 1993.