Art. 5.
(cautele  di ordine generale e obblighi specifici dell'utilizzatore e
                     del titolare dell'impianto)

1.  Nell'impiego confinato di microorganismi modificati geneticamente
devono  essere  adottate  tutte  le  misure necessarie ad evitare gli
      effetti negativi sulla salute dell'uomo e sull'ambiente.
   2.   L'utilizzatore   procede   ad  una  valutazione  dell'impiego
confinato  al  fine  di  evitare  i  rischi per la salute umana e per
l'ambiente  che  tale impiego potrebbe comportare, utilizzando almeno
gli  elementi  di valutazione e la procedura di cui all'allegato III,
lettere A e B.
   3.  Effettuata  la  valutazione  di cui al comma 2, l'utilizzatore
assegna l'impiego confinato ad una delle quattro classi sottoelencate
applicando   il   relativo   livello   di   contenimento,   ai  sensi
dell'articolo 6:
   a)  classe  1:  impieghi  confinati  che presentano rischi nulli o
   trascurabili,  ovvero  operazioni  per  le  quali  un livello 1 di
   contenimento   e'   adeguato   a  proteggere  la  salute  umana  e
   l'ambiente;
   b) classe 2: impieghi confinati a basso rischio, ovvero operazioni
   per le quali un livello 2 di contenimento e' adeguato a proteggere
   la salute umana e l'ambiente;
   c)   classe  3:  impieghi  confinati  che  presentano  un  rischio
   moderato,   ovvero  operazioni  per  le  quali  un  livello  3  di
   contenimento   e'   adeguato   a  proteggere  la  salute  umana  e
   l'ambiente;
   d) classe 4: impieghi confinati ad atto rischio, ovvero operazioni
   per le quali un livello 4 di contenimento e' adeguato a proteggere
   la salute umana e l'ambiente.
   4.  Qualora  sussista  un  dubbio  sull'assegnazione  dell'impiego
confinato  tra  due delle classi di cui al comma 3, l'assegnazione va
fatta  alla classe che prevede le misure di protezione piu' rigorose.
Il   Ministero   della   sanita',   sentita  la  commissione  di  cui
all'articolo  14,  sulla  base delle prove presentate a corredo delle
notifiche  di  cui  agli  articoli  7, 9 e 10, puo' autorizzare a non
applicare una o piu' di dette misure.
   5.  La  valutazione  di  cui  al  comma  2  tiene  in  particolare
considerazione  il  problema  dello  smaltimento  dei rifiuti e degli
effluenti.
   6.  All'esito  della  valutazione  di  cui  ai  commi 2, 3, 4 e 5,
l'utilizzatore  redige apposito documento di valutazione del rischio,
nel  quale  specifica gli elementi di valutazione dei quali ha tenuto
conto ai fini dell'assegnazione della classe di cui al comma 3, sulla
base  di  quanto previsto dall'allegato III, che consegna al titolare
dell'impianto.
   7. Il titolare dell'impianto:

a) Conserva presso rimpianto il documento di cui al comma 6;
b) su  richiesta, mette il documento di cui al comma 6 a disposizione
   del  Ministero  della  sanita',  del  Ministero dell'ambiente, del
   Ministero  del lavoro e della previdenza sociale e degli organi di
   vigilanza di cui all'articolo 17.