Art. 6.
      (misure di contenimento e di prevenzione e di protezione)

   1. Salvo quanto previsto dall'articolo 5, comma 4, e dai paragrafi
2 e 3 dell'allegato IV, l'utilizzatore:
a) si assicura che siano applicate le misure minime di contenimento e
   di protezione di cui alle tabelle dell'allegato IV, corrispondenti
   alla  classe  dell'impiego  confinato.  Le misure indicate in tali
   tabelle   sostituiscono,   per   quanto   riguarda   i   MOGM,  le
   corrispondenti  misure  contenute  negli  allegati  XII e XIII del
   decreto  legislativo  n.  626  del 1994, e successive modifiche ed
   integrazioni;
b) conserva,  su supporto cartaceo o informatico, registrazioni delle
   operazioni eseguite.
   2.  L'utilizzatore  e'  tenuto  a  riesaminare  periodicamente,  e
comunque almeno ogni tre anni per gli impieghi confinati delle classi
1  e  2  e annualmente per gli impieghi confinati di classe 3 e 4, la
valutazione di cui all'articolo 5, comma 2, le misure di contenimento
e le altre misure di protezione applicate. Tale riesame e' effettuato
immediatamente:
a) quando  vi  e' ragione di ritenere che le misure di contenimento o
   la classe attribuita all'impiego confinato non siano piu' adeguate
   alle nuove conoscenze tecniche o scientifiche;
b) in caso di incidente;
c) su  motivata  richiesta  del  Ministero  della sanita', sentita la
   Commissione   di   cui   all'articolo   14,  anche  a  seguito  di
   segnalazione degli organi di vigilanza di cui all'articolo 17.
   3.  Nel  caso di impieghi di classe 3 e 4 l'utilizzatore, ultimato
il  riesame  ai sensi del comma 2, invia una relazione documentata al
Ministero della sanita'.
   4.  All'esito  del  riesame  di cui ai commi 2 e 3, l'utilizzatore
redige  apposito  documento, secondo le modalita' di cui all'allegato
III, parte C, che consegna al titolare dell'impianto.
   5. Il titolare dell'impianto:
a) conserva presso l'impianto il documento di cui al comma 4;
b) su  richiesta, mette il documento di cui al comma 4 a disposizione
   del  Ministero  della  sanita',  del  Ministero dell'ambiente, del
   Ministero  del lavoro e della previdenza sociale e degli organi di
   vigilanza di cui all'articolo 17.
   6.  L'articolo  65,  comma  2,  del decreto legislativo n. 626 del
1994,  e  successive modificazioni ed integrazioni, e' sostituito dal
seguente:  "2.  Nelle zone di lavoro di cui all'articolo 64, comma 1,
lettera  b),  e'  vietato assumere cibi e bevande, fumare, conservare
cibi  destinati  al  consumo umano, usare pipette a bocca e applicare
cosmetici".
   7.  L'articolo  80,  comma  2,  del decreto legislativo n. 626 del
1994,  e  successive modificazioni ed integrazioni, e' sostituito dal
seguente: "2. Nelle aree di lavoro in cui c'e' rischio di esposizione
e' vietato assumere cibi e bevande, fumare, conservare cibi destinati
al consumo umano, usare pipette a bocca e applicare cosmetici".
 
          Note all'art. 6:
              - Per    quanto   riguarda   il   decreto   legislativo
          19 settembre 1994, n. 626, vedi le note all'art. 2.
              - Gli   allegati  XII  e  XIII  del  succitato  decreto
          legislativo, recano rispettivamente:
              "Allegato XII - Specifiche sulle misure di contenimento
          e sui livelli di contenimento";
               "Allegato XIII - Specifiche per processi industriali".
              - Il  testo  vigente dell'art. 65 del succitato decreto
          legislativo,  cosi'  come  modificato  da  presente decreto
          legislativo, e' il seguente:
              "Art. 65 (Misure igieniche). - 1. Il datore di lavoro:
                a) assicura  che  i  lavoratori dispongano di servizi
          igienici appropriati ed adeguati;
                b) dispone  che  i  lavoratori  abbiano  in dotazione
          idonei  indumenti  protettivi  da riporre in posti separati
          dagli abiti civili;
                c) provvede  affinche'  i  dispositivi  di protezione
          individuale   siano   custoditi   in   luoghi  determinati,
          controllati  e  puliti dopo ogni utilizzazione, provvedendo
          altresi'  a  far  riparare  o  sostituire quelli difettosi,
          prima di ogni nuova utilizzazione.
              2.  Nelle  zone  di lavoro di cui all'art. 64, comma 1,
          lettera  b),  e'  vietato  assumere cibi e bevande, fumare,
          conservare cibi destinati al consumo umano, usare pipette a
          bocca e applicare cosmetici.".
              - Il  testo  vigente dell'art. 80 del succitato decreto
          legislativo,  cosi'  come  modificato  da  presente decreto
          legislativo, e' il seguente:
              "Art. 80 (Misure igieniche). - 1. In tutte le attivita'
          nelle  quali  la  valutazione  di cui all'art. 78 evidenzia
          rischi  per  la  salute dei lavoratori, il datore di lavoro
          assicura che:
                a) i   lavoratori  dispongano  dei  servizi  sanitari
          adeguati  provvisti  di  docce  con  acqua  calda e fredda,
          nonche',  se del caso, di lavaggi oculari e antisettici per
          la pelle;
                b) i   lavoratori   abbiano  in  dotazione  indumenti
          protettivi  od  altri indumenti idonei, da riporre in posti
          separati dagli abiti civili;
                c) i  dispositivi  di  protezione  individuale  siano
          controllati, disinfettati e puliti dopo ogni utilizzazione,
          provvedendo  altresi'  a  far  riparare o sostituire quelli
          difettosi prima dell'utilizzazione successiva;
                d) gli  indumenti  di lavoro e protettivi che possono
          essere contaminati da agenti biologici vengano tolti quando
          il   lavoratore   lascia  la  zona  di  lavoro,  conservati
          separatamente  dagli  altri indumenti, disinfettati, puliti
          e, se necessario, distrutti.
              2.  Nelle  aree  di  lavoro  in  cui  c'e'  rischio  di
          esposizione  e'  vietato  assumere  cibi e bevande, fumare,
          conservare cibi destinati al consumo umano, usare pipette a
          bocca e applicare cosmetici.".