Art. 7.
                             (impianti)

   1.   Il   titolare  dell'impianto  in  cui  si  intende  procedere
all'impiego  confinato  di microorganismi geneticamente modificati e'
tenuto a darne preventiva notifica, contenente almeno le informazioni
elencate  nell'allegato V, parte A, al Ministero della sanita' e, per
conoscenza, alla regione o provincia autonoma interessata.
   2.  Gli  impianti costituiti esclusivamente da locali destinati ad
impieghi di classe 1 si intendono autorizzati trascorsi 45 giorni dal
ricevimento della notifica da parte del Ministero della sanita' senza
che quest'ultimo abbia espresso indicazioni contrarie.
   3.  Per  gli  impianti  comprendenti  locali destinati ad impieghi
delle  classi  2,  3  o  4,  il  Ministero della sanita' rilascia per
iscritto esplicita autorizzazione entro il termine di 60 giorni per i
locali  destinati  ad  impieghi  di  classe  2,e 90 giorni per quelli
destinati ad impieghi delle classi 3 e 4.
   4.  Il Ministero della sanita' invia copia delle autorizzazioni di
cui   al   presente   articolo  alla  regione  o  provincia  autonoma
interessata.