IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visti gli articoli 7 e 8 della legge 5 marzo 2001, n. 57;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 6 aprile 2001;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
reso il 24 aprile 2001;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 2 maggio 2001;
Sulla proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali e
del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri del lavoro e
della previdenza sociale, delle finanze, del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, dell'industria, del commercio e
dell'artigianato e del commercio con l'estero e per gli affari
regionali;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
F i n a l i t a'
1. Le disposizioni del presente decreto sono finalizzate alla
valorizzazione della selvicoltura quale elemento fondamentale per lo
sviluppo socio-economico e per la salvaguardia ambientale del
territorio della Repubblica italiana, nonche' alla conservazione,
all'incremento ed alla razionale gestione del patrimonio forestale
nazionale, nel rispetto degli impegni assunti a livello
internazionale e comunitario dall'Italia in materia di biodiversita'
e sviluppo sostenibile con particolare riferimento a quanto previsto
dalle Risoluzioni delle Conferenze interministeriali sulla protezione
delle foreste in Europa di Strasburgo, Helsinki e Lisbona.
2. Per il perseguimento delle finalita' di cui al comma 1, il
Ministero delle politiche agricole e forestali, il Ministero
dell'ambiente e le regioni svolgono, ciascuno nell'ambito delle
proprie competenze, in modo coordinato le attivita' volte a garantire
la maggiore efficacia degli interventi pubblici, l'equilibrato
sviluppo economico e sociale, soprattutto nelle zone montane, e
l'utilizzo delle risorse naturali in maniera sostenibile.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota al titolo:
- La legge 5 marzo 2001, n. 57, reca: "Disposizioni in
materia di apertura e regolazione dei mercati". Il testo
dell'art. 7 e' riportato in note alle premesse.
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione regola la delega al
Governo dell'esercizio della funzione legislativa e
stabilisce che essa non puo' avvenire se non con
determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto
per tempo limitato e per oggetti definiti.
- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione
conferisce al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
legge e i regolamenti.
- Il testo dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57,
recante "Disposizioni in materia di apertura e regolazione
dei mercati" e' il seguente:
"Art. 7. - 1. Il Governo e' delegato a emanare, senza
che cio' comporti oneri aggiuntivi a carico del bilancio
dello Stato, entro centoventi giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge, nel rispetto della legge
15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, su
proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali,
sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, uno o piu' decreti legislativi contenenti norme
per l'orientamento e la modernizzazione nei settori
dell'agricoltura, delle foreste, della pesca,
dell'acquacoltura e della lavorazione del pescato, anche in
funzione della razionalizzazione degli interventi pubblici.
2. Gli schemi di decreto legislativo di cui al comma 1,
a seguito della deliberazione preliminare del Consiglio dei
Ministri e dopo aver acquisito il parere della Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, sono trasmessi
alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica
affinche' sia espresso, entro quaranta giorni, il parere
delle Commissioni parlamentari competenti per materia;
decorso tale termine, i decreti sono emanati anche in
mancanza di detto parere. Qualora il termine previsto per
il parere parlamentare scada nei trenta giorni antecedenti
la scadenza del termine di cui al comma 1 o successivamente
ad esso, quest'ultimo e' prorogato di sessanta giorni.
3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono
diretti, in coerenza con la politica agricola dell'Unione
europea, a creare le condizioni per:
a) promuovere, anche attraverso il metodo della
concertazione, il sostegno e lo sviluppo economico e
sociale dell'agricoltura, dell'acquacoltura, della pesca e
dei sistemi agroalimentari secondo le vocazioni produttive
del territorio, individuando i presupposti per
l'istituzione di distretti agroalimentari, rurali ed ittici
di qualita' ed assicurando la tutela delle risorse
naturali, della biodiversita', del patrimonio culturale e
del paesaggio agrario e forestale;
b) favorire lo sviluppo dell'ambiente rurale e delle
risorse marine, privilegiando le iniziative
dell'imprenditoria locale, anche con il sostegno della
multifunzionalita' dell'azienda agricola, di acquacoltura e
di pesca, comprese quelle relative alla gestione ed alla
tutela ambientale e paesaggistica, anche allo scopo di
creare fonti alternative di reddito;
c) ammodernare le strutture produttive agricole,
della pesca e dell'acquacoltura, forestali, di servizio e
di fornitura di mezzi tecnici a minor impatto ambientale,
di trasformazione e commercializzazione dei prodotti
nonche' le infrastrutture per l'irrigazione al fine di
sviluppare la competitivita' delle imprese agricole ed
agroalimentari, soddisfacendo la domanda dei mercati ed
assicurando la qualita' dei prodotti, la tutela dei
consumatori e dell'ambiente;
d) garantire la tutela della salute dei consumatori
nel rispetto del principio di precauzione, promuovendo la
riconversione della produzione intensiva zootecnica in
produzione estensiva biologica e di qualita', favorire il
miglioramento e la tutela dell'ambiente naturale, delle
condizioni di igiene e di benessere degli animali negli
allevamenti, nonche' della qualita' dei prodotti per uso
umano e dei mangimi per gli animali, in particolare
sviluppando e regolamentando sistemi di controllo e di
tracciabilita' delle filiere agroalimentari;
e) garantire un costante miglioramento della
qualita', valorizzare le peculiarita' dei prodotti e il
rapporto fra prodotti e territorio, assicurare una adeguata
informazione al consumatore e tutelare le tradizioni
alimentari e la presenza nei mercati internazionali, con
particolare riferimento alle produzioni tipiche, biologiche
e di qualita';
f) favorire l'insediamento e la permanenza dei
giovani e la concentrazione dell'offerta in armonia con le
disposizioni comunitarie in materia di concorrenza;
g) assicurare, in coerenza con le politiche generali
del lavoro, un idoneo supporto allo sviluppo occupazionale
nei settori agricolo, della pesca, dell'acquacoltura e
forestale, per favorire l'emersione dell'economia
irregolare e sommersa;
h) favorire la cura e la manutenzione dell'ambiente
rurale, anche attraverso la valorizzazione della piccola
agricoltura per autoconsumo o per attivita' di agriturismo
e di turismo rurale;
i) favorire lo sviluppo sostenibile del sistema
forestale, in aderenza ai criteri e principi individuati
dalle Conferenze ministeriali sulla protezione delle
foreste in Europa.".
- Il testo dell'art. 8 della legge 5 marzo 2001, n. 57,
recante "Disposizioni in materia di apertura e regolazione
dei mercati" e' il seguente:
"Art. 8. - 1. Nell'attuazione della delega di cui
all'art. 7, il Governo si atterra' ai principi e criteri
contenuti nel capo I e nell'art. 20, comma 5, della legge
15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, nonche'
ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) definizione dei soggetti imprenditori agricoli,
della pesca e forestali e riordino delle qualifiche
soggettive;
b) definizione delle attivita' di coltivazione, di
allevamento, di acquacoltura, di silvicoltura e di pesca
che utilizzano, o possono utilizzare, le risorse fondiarie,
gli ecosistemi fluviali, lacustri, salmastri o marini con
equiparazione degli imprenditori della silvicoltura,
dell'acquacoltura e della pesca a quelli agricoli;
c) definizione delle attivita' connesse, ancorche'
non svolte dall'azienda, anche in forma associata o
cooperativa, dirette alla manipolazione, conservazione,
trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di
prodotti agricoli, agroalimentari ed agroindustriali
nonche' alla fornitura di beni e servizi;
d) previsione del registro delle imprese di cui agli
articoli da 2188 a 2202 del codice civile, quale strumento
di pubblicita' legale dei soggetti e delle attivita' di cui
alle lettere a), b), c), l) e u), nonche' degli
imprenditori agricoli, dei coltivatori diretti e delle
societa' semplici esercenti attivita' agricola iscritti
nelle sezioni speciali del registro medesimo;
e) promozione e mantenimento di strutture produttive
efficienti, favorendo la conservazione dell'unita'
aziendale e della destinazione agricola dei terreni e
l'accorpamento dei terreni agricoli, creando le condizioni
per l'ammodernamento strutturale dell'impresa e
l'ottimizzazione del suo dimensionamento, agevolando la
ricomposizione fondiaria, attenuando i vincoli della
normativa sulla formazione della proprieta' coltivatrice;
f) promozione della gestione sostenibile del
patrimonio forestale per favorire lo sviluppo di nuove
opportunita' imprenditoriali e occupazionali, anche in
forma associata o cooperativa, la certificazione delle
attivita' e la difesa dagli incendi boschivi;
g) promozione, sviluppo e ammodernamento delle
filiere agroalimentari gestite direttamente dai produttori
agricoli per la valorizzazione sul mercato dei loro
prodotti;
h) fissazione dei criteri per il soddisfacimento del
principio comunitario previsto dal regolamento (CE) n.
1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo al
trasferimento di un adeguato vantaggio economico ai
produttori agricoli nella concessione degli aiuti da parte
dell'Unione europea e dello Stato membro;
i) riduzione degli obblighi e semplificazione dei
procedimenti amministrativi relativi ai rapporti tra
aziende agricole, singole o associate, e pubblica
amministrazione;
l) previsione dell'integrazione delle attivita'
agricole con altre extragricole svolte in seno all'azienda
ovvero in luogo diverso dalla stessa, anche in forma
associata o cooperativa, al fine di favorire la
pluriattivita' dell'impresa agricola anche attraverso la
previsione di apposite convenzioni con la pubblica
amministrazione;
m) razionalizzazione e revisione della normativa in
materia di ricerca, formazione e divulgazione in
agricoltura, acquacoltura e pesca privilegiando modelli di
sviluppo sostenibile e di tutela della biodiversita', per
favorire la diffusione delle innovazioni e il trasferimento
dei risultati della ricerca alle imprese;
n) garanzia della tutela della salute, del benessere
degli animali, del processo di riconversione delle
produzioni agroalimentari verso una crescente
ecocompatibilita', regolamentazione e promozione di sistemi
produttivi integrati che garantiscano la tracciabilita'
della materia prima agricola di base, razionalizzazione e
rafforzamento del sistema di controllo dei prodotti
agricoli, della pesca e alimentari a tutela della qualita'
dei prodotti con particolare riferimento agli organismi
geneticamente modificati e loro derivati;
o) sviluppo delle potenzialita' produttive attraverso
la valorizzazione delle peculiarita' dei prodotti tipici,
anche con il sostegno dei distretti agroalimentari, dei
distretti rurali ed ittici;
p) promozione dell'etichettatura dei prodotti
alimentari destinati come tali al consumatore, con
particolare riferimento a quelli di origine animale, al
fine di garantire la sicurezza e la qualita' e di
consentire la conoscenza della provenienza della materia
prima;
q) revisione della legge 16 marzo 1988, n. 88,
relativa agli accordi interprofessionali e dell'art. 12 del
decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, relativo agli
organismi interprofessionali, per assicurare il migliore
funzionamento e la trasparenza del mercato;
r) revisione della legge 20 marzo 1913, n. 272, e
successive modificazioni, al fine di adeguare le borse
merci alle mutate condizioni di mercato, alle nuove
tecnologie informatiche e telematiche, a tutti gli
interventi finanziari previsti dal decreto legislativo
30 aprile 1998, n. 173, nonche' per garantire la
trasparenza del mercato e la tutela dei consumatori;
s) revisione della legge 9 febbraio 1963, n. 59, e
successive modificazioni, sulla vendita al pubblico dei
prodotti agricoli, al fine di semplificare le procedure e
di favorire il rapporto con i consumatori, anche abolendo
l'autorizzazione ivi prevista;
t) definizione di strumenti finanziari innovativi, di
servizi assicurativi e di garanzia al credito al fine di
sostenere la competitivita' e favorire la riduzione di
rischi di mercato;
u) attribuzione di caratteri imprenditoriali a tutte
le forme di concentrazione dell'offerta nel rispetto del
controllo democratico da parte dei soci e nel divieto di
abuso di potere nella gestione da parte dei medesimi;
v) favorire l'internazionalizzazione delle imprese
agricole ed agroalimentari e delle loro strategie
commerciali con particolare riferimento alle produzioni
tipiche e di qualita' e biologiche;
z) assicurare, in coerenza con le politiche generali,
un idoneo supporto allo sviluppo occupazionale nei settori
dell'agricoltura, della pesca, dell'acquacoltura e
forestale, per favorire l'emersione dell'economia
irregolare e sommersa nonche' la valorizzazione della
qualita' dei prodotti alimentari;
aa) introduzione di regole per l'apprendistato ed il
lavoro atipico e per quello occasionale, flessibile e
stagionale con riferimento ad oggettive e specifiche
esigenze nei settori oggetto della delega di cui all'art. 7
ed emersione dell'economia irregolare e sommersa;
bb) creare le condizioni atte a favorire
l'insediamento e la permanenza dei giovani nei settori
dell'agricoltura, della pesca, dell'acquacoltura e
forestale;
cc) coordinamento dei mezzi finanziari disponibili
per la promozione di agricoltura, acquacoltura, pesca e
sviluppo rurale, nonche' per la promozione dei prodotti
italiani di qualita' nel mercato internazionale;
dd) semplificazione delle norme e delle procedure
dell'attivita' amministrativa in agricoltura;
ee) previsione di apposite convenzioni con la
pubblica amministrazione quale strumento per il
perseguimento delle finalita' di cui al presente articolo e
all'art. 7;
ff) definizione di un nuovo assetto normativo che,
nel rispetto delle regole comunitarie e dell'esigenza di
rafforzare la politica della concorrenza, consenta per i
prodotti a denominazione di origine protetta (DOP) e
indicazione geografica protetta (IGP) forme di
programmazione produttiva in grado di accompagnare
l'evoluzione della domanda ed accrescere la competitivita'
di tali produzioni;
gg) quantificazione degli oneri derivanti da ciascuna
azione avviata in attuazione della delega di cui all'art. 7
ed indicazione della relativa copertura finanziaria sugli
stanziamenti del bilancio dello Stato, evitando che nuovi
o maggiori oneri ricadano comunque sui bilanci delle
regioni e degli enti locali.
2. I termini per l'emanazione dei testi unici in
materia di agricoltura e di pesca e acquacoltura di cui
all'art. 7 della legge 8 marzo 1999, n. 50, sono prorogati
fino a ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge. I testi unici di cui al presente
comma entrano in vigore il sessantesimo giorno successivo
alla data della loro pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.".