Art. 10.
Strutture statali per la conservazione della biodiversita' forestale
1. Al fine di tutelare la diversita' biologica del patrimonio
forestale nazionale in relazione alle competenze previste
all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 4 giugno 1997, n.
143, gli stabilimenti per le sementi forestali di Pieve S. Stefano e
Peri e il laboratorio per la biodiversita' di Bosco Fontana sono
riconosciuti Centri nazionali per lo studio e la conservazione della
biodiversita' forestale. Entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore del presente decreto il Ministero dell'ambiente ed il
Ministero delle politiche agricole e forestali, previa costituzione
di una commissione paritetica, senza oneri aggiuntivi per il bilancio
dello Stato, formata da un numero di esperti non superiore a sei,
individuano ulteriori stabilimenti in numero e modalita' sufficienti
a rappresentare zone omogenee dal punto di vista ecologico. A tali
stabilimenti e' riconosciuta, con decreto del Ministro dell'ambiente,
di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali, la
qualifica di Centri nazionali per lo studio e la conservazione della
biodiversita' forestale.
2. Gli stabilimenti di cui al comma 1 sono altresi' abilitati alla
certificazione delle analisi sulla qualita' del seme e possono
coadiuvare le regioni nell'individuazione delle regioni di
provenienza e dei materiali di base di cui all'articolo 9.
Nota all'art. 10:
- Il testo dell'art. 2, comma 2, del decreto
legislativo 4 giugno 1997, n. 143, recante "Conferimento
alle regioni delle funzioni amministrative in materia di
agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'amministrazione
centrale", e' il seguente:
"2. Ferme restando, fino all'adozione di eventuali
ulteriori decreti legislativi ai sensi dell'art. 1 della
legge 15 marzo 1997, n. 59, e fino alla ristrutturazione
prevista dal capo II della medesima legge, le attribuzioni
di altre amministrazioni centrali, il Ministero svolge,
altresi', per quanto gia' di competenza del soppresso
Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali,
compiti di disciplina generale e di coordinamento nazionale
nelle seguenti materie: scorte e approvvigionamenti
alimentari; tutela della qualita' dei prodotti
agroalimentari; educazione alimentare di carattere non
sanitario; ricerca e sperimentazione, svolte da istituti e
laboratori nazionali; importazione ed esportazione dei
prodotti agricoli e alimentari, nell'ambito della normativa
vigente; interventi di regolazione dei mercati; regolazione
delle sementi e materiale di propagazione, del settore
fitosanitario e dei fertilizzanti; registri di varieta'
vegetali, libri genealogici del bestiame e libri nazionali
dei boschi da seme; salvaguardia e tutela delle
biodiversita' vegetali e animali, dei rispettivi patrimoni
genetici; gestione delle risorse ittiche marine di
interesse nazionale; impiego di biotecnologie innovative
nel settore agroalimentare; specie cacciabili ai sensi
dell'art. 18, comma 3, della legge 11 febbraio 1992, n.
157; grandi reti infrastrutturali di irrigazione dichiarate
di rilevanza nazionale, di cui alla legge 8 novembre 1986
n. 752, e al decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e
successive modificazioni ed integrazioni.".