Art. 10. 
Strutture statali per la conservazione della biodiversita' forestale 
  1. Al fine di  tutelare  la  diversita'  biologica  del  patrimonio
forestale   nazionale   in   relazione   alle   competenze   previste
all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 4  giugno  1997,  n.
143, gli stabilimenti per le sementi forestali di Pieve S. Stefano  e
Peri e il laboratorio per la  biodiversita'  di  Bosco  Fontana  sono
riconosciuti Centri nazionali per lo studio e la conservazione  della
biodiversita' forestale. Entro sei mesi  dalla  data  di  entrata  in
vigore  del  presente  decreto  il  Ministero  dell'ambiente  ed   il
Ministero delle politiche agricole e forestali,  previa  costituzione
di una commissione paritetica, senza oneri aggiuntivi per il bilancio
dello Stato, formata da un numero di esperti  non  superiore  a  sei,
individuano ulteriori stabilimenti in numero e modalita'  sufficienti
a rappresentare zone omogenee dal punto di vista  ecologico.  A  tali
stabilimenti e' riconosciuta, con decreto del Ministro dell'ambiente,
di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali,  la
qualifica di Centri nazionali per lo studio e la conservazione  della
biodiversita' forestale. 
  2. Gli stabilimenti di cui al comma 1 sono altresi' abilitati  alla
certificazione delle  analisi  sulla  qualita'  del  seme  e  possono
coadiuvare  le   regioni   nell'individuazione   delle   regioni   di
provenienza e dei materiali di base di cui all'articolo 9. 
 
          Nota all'art. 10:
              - Il   testo   dell'art.   2,   comma  2,  del  decreto
          legislativo  4 giugno  1997,  n. 143, recante "Conferimento
          alle  regioni  delle  funzioni amministrative in materia di
          agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'amministrazione
          centrale", e' il seguente:
              "2.  Ferme  restando,  fino  all'adozione  di eventuali
          ulteriori  decreti  legislativi  ai sensi dell'art. 1 della
          legge  15 marzo  1997,  n. 59, e fino alla ristrutturazione
          prevista  dal capo II della medesima legge, le attribuzioni
          di  altre  amministrazioni  centrali,  il Ministero svolge,
          altresi',  per  quanto  gia'  di  competenza  del soppresso
          Ministero  delle  risorse agricole, alimentari e forestali,
          compiti di disciplina generale e di coordinamento nazionale
          nelle   seguenti   materie:   scorte  e  approvvigionamenti
          alimentari;    tutela    della    qualita'   dei   prodotti
          agroalimentari;  educazione  alimentare  di  carattere  non
          sanitario;  ricerca e sperimentazione, svolte da istituti e
          laboratori  nazionali;  importazione  ed  esportazione  dei
          prodotti agricoli e alimentari, nell'ambito della normativa
          vigente; interventi di regolazione dei mercati; regolazione
          delle  sementi  e  materiale  di  propagazione, del settore
          fitosanitario  e  dei  fertilizzanti;  registri di varieta'
          vegetali,  libri genealogici del bestiame e libri nazionali
          dei   boschi   da   seme;   salvaguardia   e  tutela  delle
          biodiversita'  vegetali e animali, dei rispettivi patrimoni
          genetici;   gestione   delle   risorse  ittiche  marine  di
          interesse  nazionale;  impiego  di biotecnologie innovative
          nel  settore  agroalimentare;  specie  cacciabili  ai sensi
          dell'art.  18,  comma  3,  della legge 11 febbraio 1992, n.
          157; grandi reti infrastrutturali di irrigazione dichiarate
          di  rilevanza  nazionale, di cui alla legge 8 novembre 1986
          n.  752,  e  al decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e
          successive modificazioni ed integrazioni.".