Art. 14.
Disposizioni finanziarie
1. All'onere derivante dall'articolo 8 del presente decreto,
quantificato in lire 11,166 miliardi a decorrere dal 2001, si
provvede:
a) quanto all'anno 2001 mediante riduzione dell'autorizzazione di
spesa recata dall'articolo 25 della legge n. 144 del 1999;
b) per gli anni 2002 e 2003 mediante riduzione
dell'autorizzazione di spesa recata - ai sensi dell'articolo 7 del
decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165 - dalla tabella C della
legge 23 dicembre 2000, n. 388.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 18 maggio 2001
CIAMPI
Amato, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Pecoraro Scanio, Ministro delle
politiche agricole e forestali
Bordon, Ministro dell'ambiente
Salvi, Ministro del lavoro e della
previdenza sociale
Del Turco, Ministro delle finanze
Visco, Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione
economica
Letta, Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato e del
commercio con l'estero
Loiero, Ministro per gli affari
regionali
Visto, il Guardasigilli: Fassino
Note all'art. 14:
- Il testo dell'art. 25 della legge 17 maggio 1999, n.
144, recante "Misure in materia di investimenti, delega al
Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e
della normativa che disciplina l'INAIL, nonche'
disposizioni per il riordino degli enti previdenziali", e'
il seguente:
"Art. 25. - 1. Al fine di promuovere il rafforzamento
dei sistema agricolo e agro-alimentare, attraverso
l'ammodernamento delle strutture, il rinnovo del capitale
agrario, la ricomposizione fondiaria, il sostegno e la
promozione di settori innovativi quali l'agricoltura
biologica, il riequilibrio territoriale, lo sviluppo delle
zone montane e la crescita dell'occupazione, nonche' la
qualificazione delle produzioni, le risorse finanziarie
destinate al finanziamento dei regimi di aiuto previsti
dagli articoli 1, commi 3 e 4, 2, 6, 10, comma 4, e 13,
comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173,
affluiscono ad un apposito Fondo per lo sviluppo in
agricoltura, istituito nello stato di previsione della
spesa del Ministero per le politiche agricole.
2. Il Fondo di cui al comma 1 e' ripartito tra i regimi
indicati nel medesimo comma con decreto del Ministro per le
politiche agricole, previa intesa in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano.
3. Allo scopo di favorire, semplificare ed accelerare
il procedimento amministrativo per il riordino fondiario,
alle norme approvate con regio decreto 13 febbraio 1933, n.
215, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'art.
22, terzo comma, le parole: "non superare il 10 per cento"
sono sostituite dalle seguenti: "non superare il 30 per
cento"; b) all'art. 29 e' aggiunto il seguente comma: "Il
provvedimento di approvazione del piano di riordino, che
determina i trasferimenti di cui al primo comma,
costituisce titolo per l'apposita trascrizione dei beni
immobili trasferiti. Alla trascrizione si applicano le
agevolazioni previste dalla legge 6 agosto 1954, n. 604, e
successive modificazioni, nei limiti delle risorse
disponibili della Cassa per la formazione della proprieta'
contadina, alla quale fanno carico i relativi oneri. Con
decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il
Ministro per le politiche agricole, sono regolate le
modalita' di concessione delle agevolazioni e di versamento
dalla suddetta Cassa all'entrata del bilancio dello Stato
delle somme corrispondenti alle agevolazioni medesime.
4. Tutti i piani di riordino fondiario, di cui al capo
IV del titolo II delle norme approvate con regio decreto
13 febbraio 1933, n. 215, adottati entro il 31 dicembre del
quinto anno precedente alla data di entrata in vigore della
presente legge, gia' attuati dagli enti concessionari con
l'immissione nel possesso dei soggetti interessati, si
intendono approvati a tutti gli effetti, ove la regione
competente non provveda entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge. Trova applicazione
anche in tale ipotesi la norma di cui alla lettera b) del
comma 3 del presente articolo.
5. Restano ferme le disposizioni relative agli
adempimenti successivi all'approvazione dei piani di cui al
comma 4 a carico delle regioni e degli enti concessionari.
I conguagli, di cui agli articoli 26 e 32 delle citate
norme approvate con regio decreto n. 215 del 1933, vengono
riscossi mediante l'emissione di ruoli esattoriali.".
- Il testo dell'art. 7 del decreto legislativo
27 maggio 1999, n. 165, recante "Soppressione dell'AIMA e
istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura
(AGEA), a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n.
59" e' il seguente:
"Art. 7. - 1. Le entrate dell'Agenzia sono costituite:
a) dalle assegnazioni a carico dello Stato,
finalizzate anche alla gestione delle attivita'
istituzionali dell'Agenzia, determinate con la legge
finanziaria;
b) dalle somme di provenienza dell'Unione europea per
il finanziamento o il cofinanziamento del funzionamento
dell'Agenzia e dei rimborsi forfettari da parte del FEOGA;
c) dai proventi realizzati nell'espletamento delle
gestioni di intervento.
2. Non costituiscono entrate, ai sensi delle lettere
a), b) e c) del comma 1, le assegnazioni a carico del
bilancio dello Stato o dell'Unione europea destinate ad
essere erogate a terzi a titolo di aiuti o per spese
connesse alla gestione degli ammassi pubblici. Le somme
destinate agli ammassi e agli aiuti comunitari, anche
cofinanziati, sono gestite su un conto infruttifero
intestato all'Agenzia con la dizione "Aiuti e ammassi
comunitari da tenersi presso la Tesoreria centrale dello
Stato. Tali somme, cosi' identificate, costituiscono
patrimonio distinto a tutti gli effetti da quello
dell'Agenzia.
3. Con apposito decreto del Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, di concerto con
il Ministro per le politiche agricole, sono determinate le
modalita' per l'accreditamento delle somme destinate agli
aiuti comunitari sui sottoconti infruttiferi intestati agli
organismi pagatori regionali.".
- La tabella C della legge 23 dicembre 2000, n. 388 -
legge finanziaria 2001, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 302 del 29 dicembre 2000 - supplemento ordinario n. 219,
reca gli stanziamenti autorizzati in relazione a
disposizioni di legge la cui quantificazione annua e'
demandata alla legge finanziaria.