Art. 14. 
                      Disposizioni finanziarie 
  1.  All'onere  derivante  dall'articolo  8  del  presente  decreto,
quantificato in  lire  11,166  miliardi  a  decorrere  dal  2001,  si
provvede: 
    a) quanto all'anno 2001 mediante riduzione dell'autorizzazione di
spesa recata dall'articolo 25 della legge n. 144 del 1999; 
    b)   per   gli   anni   2002   e    2003    mediante    riduzione
dell'autorizzazione di spesa recata - ai sensi  dell'articolo  7  del
decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165 - dalla  tabella  C  della
legge 23 dicembre 2000, n. 388. 
  2. Il Ministro del tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione
economica  e'  autorizzato  ad  apportare,  con  propri  decreti,  le
occorrenti variazioni di bilancio. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Dato a Roma, addi' 18 maggio 2001 
                               CIAMPI 
                                  Amato, Presidente del Consiglio dei 
                              Ministri 
                                      Pecoraro Scanio, Ministro delle 
                              politiche agricole e forestali 
                              Bordon, Ministro dell'ambiente 
                                   Salvi, Ministro del lavoro e della 
                              previdenza sociale 
                              Del Turco, Ministro delle finanze 
                                      Visco, Ministro del tesoro, del 
                                      bilancio e della programmazione 
                              economica 
                                  Letta, Ministro dell'industria, del 
                                   commercio e dell'artigianato e del 
                              commercio con l'estero 
                                      Loiero, Ministro per gli affari 
                              regionali 
Visto, il Guardasigilli: Fassino 
 
          Note all'art. 14:
              - Il  testo dell'art. 25 della legge 17 maggio 1999, n.
          144,  recante "Misure in materia di investimenti, delega al
          Governo  per  il riordino degli incentivi all'occupazione e
          della    normativa    che   disciplina   l'INAIL,   nonche'
          disposizioni  per il riordino degli enti previdenziali", e'
          il seguente:
              "Art.  25.  - 1. Al fine di promuovere il rafforzamento
          dei   sistema   agricolo   e   agro-alimentare,  attraverso
          l'ammodernamento  delle  strutture, il rinnovo del capitale
          agrario,  la  ricomposizione  fondiaria,  il  sostegno e la
          promozione   di   settori  innovativi  quali  l'agricoltura
          biologica,  il riequilibrio territoriale, lo sviluppo delle
          zone  montane  e  la  crescita dell'occupazione, nonche' la
          qualificazione  delle  produzioni,  le  risorse finanziarie
          destinate  al  finanziamento  dei  regimi di aiuto previsti
          dagli  articoli  1,  commi  3 e 4, 2, 6, 10, comma 4, e 13,
          comma  1,  del  decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173,
          affluiscono  ad  un  apposito  Fondo  per  lo  sviluppo  in
          agricoltura,  istituito  nello  stato  di  previsione della
          spesa del Ministero per le politiche agricole.
              2. Il Fondo di cui al comma 1 e' ripartito tra i regimi
          indicati nel medesimo comma con decreto del Ministro per le
          politiche  agricole,  previa  intesa  in sede di Conferenza
          permanente  per  i  rapporti  tra lo Stato, le regioni e le
          province autonome di Trento e di Bolzano.
              3.  Allo  scopo di favorire, semplificare ed accelerare
          il  procedimento  amministrativo per il riordino fondiario,
          alle norme approvate con regio decreto 13 febbraio 1933, n.
          215,  sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'art.
          22,  terzo comma, le parole: "non superare il 10 per cento"
          sono  sostituite  dalle  seguenti:  "non superare il 30 per
          cento";  b)  all'art. 29 e' aggiunto il seguente comma: "Il
          provvedimento  di  approvazione  del piano di riordino, che
          determina   i   trasferimenti   di   cui  al  primo  comma,
          costituisce  titolo  per  l'apposita  trascrizione dei beni
          immobili  trasferiti.  Alla  trascrizione  si  applicano le
          agevolazioni  previste dalla legge 6 agosto 1954, n. 604, e
          successive   modificazioni,   nei   limiti   delle  risorse
          disponibili  della Cassa per la formazione della proprieta'
          contadina,  alla  quale  fanno carico i relativi oneri. Con
          decreto  del  Ministro  delle  finanze,  di concerto con il
          Ministro  per  le  politiche  agricole,  sono  regolate  le
          modalita' di concessione delle agevolazioni e di versamento
          dalla  suddetta  Cassa all'entrata del bilancio dello Stato
          delle somme corrispondenti alle agevolazioni medesime.
              4.  Tutti i piani di riordino fondiario, di cui al capo
          IV  del  titolo  II delle norme approvate con regio decreto
          13 febbraio 1933, n. 215, adottati entro il 31 dicembre del
          quinto anno precedente alla data di entrata in vigore della
          presente  legge,  gia' attuati dagli enti concessionari con
          l'immissione  nel  possesso  dei  soggetti  interessati, si
          intendono  approvati  a  tutti  gli effetti, ove la regione
          competente  non provveda entro novanta giorni dalla data di
          entrata  in vigore della presente legge. Trova applicazione
          anche  in  tale ipotesi la norma di cui alla lettera b) del
          comma 3 del presente articolo.
              5.   Restano   ferme   le  disposizioni  relative  agli
          adempimenti successivi all'approvazione dei piani di cui al
          comma  4 a carico delle regioni e degli enti concessionari.
          I  conguagli,  di  cui  agli  articoli 26 e 32 delle citate
          norme  approvate con regio decreto n. 215 del 1933, vengono
          riscossi mediante l'emissione di ruoli esattoriali.".
              - Il   testo   dell'art.   7  del  decreto  legislativo
          27 maggio  1999,  n. 165, recante "Soppressione dell'AIMA e
          istituzione  dell'Agenzia  per le erogazioni in agricoltura
          (AGEA),  a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n.
          59" e' il seguente:
              "Art. 7. - 1. Le entrate dell'Agenzia sono costituite:
                a) dalle   assegnazioni   a   carico   dello   Stato,
          finalizzate    anche    alla   gestione   delle   attivita'
          istituzionali   dell'Agenzia,   determinate  con  la  legge
          finanziaria;
                b) dalle somme di provenienza dell'Unione europea per
          il  finanziamento  o  il  cofinanziamento del funzionamento
          dell'Agenzia e dei rimborsi forfettari da parte del FEOGA;
                c) dai  proventi  realizzati  nell'espletamento delle
          gestioni di intervento.
              2.  Non  costituiscono  entrate, ai sensi delle lettere
          a),  b)  e  c)  del  comma  1, le assegnazioni a carico del
          bilancio  dello  Stato  o  dell'Unione europea destinate ad
          essere  erogate  a  terzi  a  titolo  di  aiuti o per spese
          connesse  alla  gestione  degli  ammassi pubblici. Le somme
          destinate  agli  ammassi  e  agli  aiuti  comunitari, anche
          cofinanziati,   sono   gestite  su  un  conto  infruttifero
          intestato  all'Agenzia  con  la  dizione  "Aiuti  e ammassi
          comunitari  da  tenersi  presso la Tesoreria centrale dello
          Stato.   Tali   somme,  cosi'  identificate,  costituiscono
          patrimonio   distinto   a   tutti  gli  effetti  da  quello
          dell'Agenzia.
              3.  Con  apposito  decreto del Ministro del tesoro, del
          bilancio  e della programmazione economica, di concerto con
          il  Ministro per le politiche agricole, sono determinate le
          modalita'  per  l'accreditamento delle somme destinate agli
          aiuti comunitari sui sottoconti infruttiferi intestati agli
          organismi pagatori regionali.".
              - La  tabella  C della legge 23 dicembre 2000, n. 388 -
          legge finanziaria 2001, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
          n. 302 del 29 dicembre 2000 - supplemento ordinario n. 219,
          reca   gli   stanziamenti   autorizzati   in   relazione  a
          disposizioni  di  legge  la  cui  quantificazione  annua e'
          demandata alla legge finanziaria.