Art. 2.
Definizione di bosco e di arboricoltura da legno
1. Agli effetti del presente decreto legislativo e di ogni altra
normativa in vigore nel territorio della Repubblica i termini bosco,
foresta e selva sono equiparati.
2. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto legislativo le regioni stabiliscono per il territorio di loro
competenza la definizione di bosco e:
a) i valori minimi di larghezza, estensione e copertura necessari
affinche' un'area sia considerata bosco;
b) le dimensioni delle radure e dei vuoti che interrompono la
continuita' del bosco;
c) le fattispecie che per la loro particolare natura non sono da
considerarsi bosco.
3. Sono assimilati a bosco:
a) i fondi gravati dall'obbligo di rimboschimento per le
finalita' di difesa idrogeologica del territorio, qualita' dell'aria,
salvaguardia del patrimonio idrico, conservazione della
biodiversita', protezione del paesaggio e dell'ambiente in generale;
b) le aree forestali temporaneamente prive di copertura arborea e
arbustiva a causa di utilizzazioni forestali, avversita' biotiche o
abiotiche, eventi accidentali, incendi;
c) le radure e tutte le altre superfici d'estensione inferiore a
2000 metri quadrati che interrompono la continuita' del bosco.
4. La definizione di cui ai commi 2 e 6 si applica ai fini
dell'individuazione dei territori coperti da boschi di cui
all'articolo 146, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 29
ottobre 1999, n. 490.
5. Per arboricoltura da legno si intende la coltivazione di alberi,
in terreni non boscati, finalizzata esclusivamente alla produzione di
legno e biomassa. La coltivazione e' reversibile al termine del ciclo
colturale.
6. Nelle more dell'emanazione delle norme regionali di cui al comma
2 e ove non diversamente gia' definito dalle regioni stesse si
considerano bosco i terreni coperti da vegetazione forestale arborea
associata o meno a quella arbustiva di origine naturale o
artificiale, in qualsiasi stadio di sviluppo, i castagneti, le
sugherete e la macchia mediterranea, ed esclusi i giardini pubblici e
privati, le alberature stradali, i castagneti da frutto in attualita'
di coltura e gli impianti di frutticoltura e d'arboricoltura da legno
di cui al comma 5. Le suddette formazioni vegetali e i terreni su cui
essi sorgono devono avere estensione non inferiore a 2.000 metri
quadrati e larghezza media non inferiore a 20 metri e copertura non
inferiore al 20 per cento, con misurazione effettuata dalla base
esterna dei fusti. E' fatta salva la definizione bosco a sughera di
cui alla legge 18 luglio 1956, n. 759. Sono altresi' assimilati a
bosco i fondi gravati dall'obbligo di rimboschimento per le finalita'
di difesa idrogeologica del territorio, qualita' dell'aria,
salvaguardia del patrimonio idrico, conservazione della
biodiversita', protezione del paesaggio e dell'ambiente in generale,
nonche' le radure e tutte le altre superfici d'estensione inferiore a
2000 metri quadri che interrompono la continuita' del bosco.
Note all'art. 2:
- Il testo dell'art. 146, comma 1, lettera g), del
decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 recante "Testo
unico delle disposizioni legislative in materia di beni
culturali e ambientali, a norma dell'art. 1 della legge 8
ottobre, n. 352", e' il seguente:
"Art. 146. - 1. Sono comunque sottoposti alle
disposizioni di questo Titolo in ragione del loro interesse
paesaggistico:
a) - f) (omissis);
g) i territori coperti da foreste e da boschi,
ancorche' percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli
sottoposti a vincolo di rimboschimento;".
- La legge 18 luglio 1956, n. 759, recante
"Coltivazione, difesa e sfruttamento della sughera", e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 190 del 31 luglio
1956.