Art. 2. 
          Definizione di bosco e di arboricoltura da legno 
 
  1. Agli effetti del presente decreto legislativo e  di  ogni  altra
normativa in vigore nel territorio della Repubblica i termini  bosco,
foresta e selva sono equiparati. 
  2. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore  del  presente
decreto legislativo le regioni stabiliscono per il territorio di loro
competenza la definizione di bosco e: 
    a) i valori minimi di larghezza, estensione e copertura necessari
affinche' un'area sia considerata bosco; 
    b) le dimensioni delle radure e dei  vuoti  che  interrompono  la
continuita' del bosco; 
    c) le fattispecie che per la loro particolare natura non sono  da
considerarsi bosco. 
  3. Sono assimilati a bosco: 
    a)  i  fondi  gravati  dall'obbligo  di  rimboschimento  per   le
finalita' di difesa idrogeologica del territorio, qualita' dell'aria,
salvaguardia   del    patrimonio    idrico,    conservazione    della
biodiversita', protezione del paesaggio e dell'ambiente in generale; 
    b) le aree forestali temporaneamente prive di copertura arborea e
arbustiva a causa di utilizzazioni forestali, avversita'  biotiche  o
abiotiche, eventi accidentali, incendi; 
    c) le radure e tutte le altre superfici d'estensione inferiore  a
2000 metri quadrati che interrompono la continuita' del bosco. 
  4. La definizione di cui  ai  commi  2  e  6  si  applica  ai  fini
dell'individuazione  dei  territori  coperti   da   boschi   di   cui
all'articolo 146, comma 1, lettera g),  del  decreto  legislativo  29
ottobre 1999, n. 490. 
  5. Per arboricoltura da legno si intende la coltivazione di alberi,
in terreni non boscati, finalizzata esclusivamente alla produzione di
legno e biomassa. La coltivazione e' reversibile al termine del ciclo
colturale. 
  6. Nelle more dell'emanazione delle norme regionali di cui al comma
2 e ove non  diversamente  gia'  definito  dalle  regioni  stesse  si
considerano bosco i terreni coperti da vegetazione forestale  arborea
associata  o  meno  a  quella  arbustiva  di   origine   naturale   o
artificiale, in  qualsiasi  stadio  di  sviluppo,  i  castagneti,  le
sugherete e la macchia mediterranea, ed esclusi i giardini pubblici e
privati, le alberature stradali, i castagneti da frutto in attualita'
di coltura e gli impianti di frutticoltura e d'arboricoltura da legno
di cui al comma 5. Le suddette formazioni vegetali e i terreni su cui
essi sorgono devono avere estensione  non  inferiore  a  2.000  metri
quadrati e larghezza media non inferiore a 20 metri e  copertura  non
inferiore al 20 per cento,  con  misurazione  effettuata  dalla  base
esterna dei fusti. E' fatta salva la definizione bosco a  sughera  di
cui alla legge 18 luglio 1956, n. 759.  Sono  altresi'  assimilati  a
bosco i fondi gravati dall'obbligo di rimboschimento per le finalita'
di  difesa  idrogeologica   del   territorio,   qualita'   dell'aria,
salvaguardia   del    patrimonio    idrico,    conservazione    della
biodiversita', protezione del paesaggio e dell'ambiente in  generale,
nonche' le radure e tutte le altre superfici d'estensione inferiore a
2000 metri quadri che interrompono la continuita' del bosco. 
 
          Note all'art. 2: 
              - Il testo dell'art. 146,  comma  1,  lettera  g),  del
          decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 recante  "Testo
          unico delle disposizioni legislative  in  materia  di  beni
          culturali e ambientali, a norma dell'art. 1 della  legge  8
          ottobre, n. 352", e' il seguente: 
              "Art.  146.  -  1.  Sono   comunque   sottoposti   alle
          disposizioni di questo Titolo in ragione del loro interesse
          paesaggistico: 
                a) - f) (omissis); 
                g) i  territori  coperti  da  foreste  e  da  boschi,
          ancorche'  percorsi  o  danneggiati  dal  fuoco,  e  quelli
          sottoposti a vincolo di rimboschimento;". 
              -  La  legge  18   luglio   1956,   n.   759,   recante
          "Coltivazione, difesa e  sfruttamento  della  sughera",  e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 190  del  31  luglio
          1956.