Art. 3.
Programmazione forestale
1. In relazione alle linee guida emanate dal Ministero delle
politiche agricole e forestali e dal Ministero dell'ambiente,
ciascuno per quanto di propria competenza, in materia forestale ed
alle indicazioni fornite ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della
legge 23 dicembre 1999, n. 499, le regioni definiscono le linee di
tutela, conservazione, valorizzazione e sviluppo del settore
forestale nel territorio di loro competenza attraverso la redazione e
la revisione dei propri piani forestali. A tal fine, le linee di
indirizzo e coordinamento per gli interventi da realizzare nei
settori agricolo, agroindustriale, agroalimentare e forestale
comprendono specifiche linee di politica forestale nazionale atte a:
a) verificare lo stato e le caratteristiche del bosco in
relazione all'economia nazionale e alla situazione ambientale
generale, con particolare riferimento alla conservazione della
biodiversita';
b) stabilire gli obiettivi strategici della politica nazionale
nel settore forestale, anche in attuazione delle Risoluzioni delle
Conferenze interministeriali di Helsinki e Lisbona, e indicare gli
indirizzi di intervento nazionale ed i criteri generali di
realizzazione, nonche' le previsioni di spesa.
2. Le regioni promuovono la pianificazione forestale per la
gestione del bosco e definiscono la tipologia, gli obiettivi, le
modalita' di elaborazione, il controllo dell'applicazione e il
riesame periodico dei piani.
Nota all'art. 3:
- Il testo dell'art. 2, comma 4, della legge
23 dicembre 1999, n. 499, recante "Razionalizzazione degli
interventi nei settori agricolo, agroalimentare,
agroindustriale e forestale", e' il seguente:
"4. Per i fondi stanziati a decorrere dall'anno 2000,
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, il Ministro delle politiche agricole e
forestali, in coerenza con i vincoli posti dagli accordi
internazionali e dalla politica agricola dell'Unione
europea e con le indicazioni del Documento di
programmazione economicofinanziaria e sulla base della
Piattaforma programmatica di politica agricola nazionale,
definisce le linee di indirizzo e coordinamento per gli
interventi da realizzare nei settori agricolo,
agroindustriale, agroalimentare e forestale, nonche' le
indicazioni per l'omogenea redazione dei programmi
regionali di intesa con la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano. Sono fatte salve le attribuzioni del
Ministero del commercio con l'estero e dell'Istituto
nazionale per il commercio estero in materia di attivita'
promozionale all'estero di rilievo nazionale e di
internazionalizzazione delle imprese.".