Art. 3. 
                      Programmazione forestale 
  1. In relazione  alle  linee  guida  emanate  dal  Ministero  delle
politiche  agricole  e  forestali  e  dal  Ministero   dell'ambiente,
ciascuno per quanto di propria competenza, in  materia  forestale  ed
alle indicazioni fornite ai sensi dell'articolo  2,  comma  4,  della
legge 23 dicembre 1999, n. 499, le regioni definiscono  le  linee  di
tutela,  conservazione,  valorizzazione  e   sviluppo   del   settore
forestale nel territorio di loro competenza attraverso la redazione e
la revisione dei propri piani forestali. A  tal  fine,  le  linee  di
indirizzo e  coordinamento  per  gli  interventi  da  realizzare  nei
settori  agricolo,  agroindustriale,   agroalimentare   e   forestale
comprendono specifiche linee di politica forestale nazionale atte a: 
    a)  verificare  lo  stato  e  le  caratteristiche  del  bosco  in
relazione  all'economia  nazionale  e  alla   situazione   ambientale
generale,  con  particolare  riferimento  alla  conservazione   della
biodiversita'; 
    b) stabilire gli obiettivi strategici  della  politica  nazionale
nel settore forestale, anche in attuazione  delle  Risoluzioni  delle
Conferenze interministeriali di Helsinki e Lisbona,  e  indicare  gli
indirizzi  di  intervento  nazionale  ed  i   criteri   generali   di
realizzazione, nonche' le previsioni di spesa. 
  2.  Le  regioni  promuovono  la  pianificazione  forestale  per  la
gestione del bosco e definiscono  la  tipologia,  gli  obiettivi,  le
modalita'  di  elaborazione,  il  controllo  dell'applicazione  e  il
riesame periodico dei piani. 
 
          Nota all'art. 3:
              - Il   testo   dell'art.   2,   comma  4,  della  legge
          23 dicembre  1999, n. 499, recante "Razionalizzazione degli
          interventi    nei    settori    agricolo,   agroalimentare,
          agroindustriale e forestale", e' il seguente:
              "4.  Per  i fondi stanziati a decorrere dall'anno 2000,
          entro  trenta  giorni dalla data di entrata in vigore della
          presente  legge,  il  Ministro  delle  politiche agricole e
          forestali,  in  coerenza  con i vincoli posti dagli accordi
          internazionali   e   dalla  politica  agricola  dell'Unione
          europea   e   con   le   indicazioni   del   Documento   di
          programmazione  economicofinanziaria  e  sulla  base  della
          Piattaforma  programmatica  di politica agricola nazionale,
          definisce  le  linee  di  indirizzo e coordinamento per gli
          interventi    da    realizzare    nei   settori   agricolo,
          agroindustriale,  agroalimentare  e  forestale,  nonche' le
          indicazioni   per   l'omogenea   redazione   dei  programmi
          regionali  di  intesa  con  la  Conferenza permanente per i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento  e  di Bolzano. Sono fatte salve le attribuzioni del
          Ministero   del  commercio  con  l'estero  e  dell'Istituto
          nazionale  per  il commercio estero in materia di attivita'
          promozionale   all'estero   di   rilievo   nazionale  e  di
          internazionalizzazione delle imprese.".