Art. 4.
Trasformazione del bosco e rimboschimento compensativo
1. Costituisce trasformazione del bosco in altra destinazione d'uso
del suolo, ogni intervento che comporti l'eliminazione della
vegetazione esistente finalizzata a un'utilizzazione del terreno
diversa da quella forestale.
2. La trasformazione del bosco e' vietata, fatte salve le
autorizzazioni rilasciate dalle regioni in conformita' all'articolo
151 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, compatibilmente
con la conservazione della biodiversita', con la stabilita' dei
terreni, con il regime delle acque, con la difesa dalle valanghe e
dalla caduta dei massi, con la tutela del paesaggio, con l'azione
frangivento e di igiene ambientale locale.
3. La trasformazione del bosco deve essere compensata da
rimboschimenti con specie autoctone, preferibilmente di provenienza
locale, su terreni non boscati. Le regioni stabiliscono l'estensione
minima dell'area boscata soggetta a trasformazione del bosco oltre la
quale vale l'obbligo della compensazione.
4. Il rimboschimento compensativo, anche al fine di ricongiungere
cenosi forestali frammentate, e' attuato a cura e spese del
destinatario dell'autorizzazione alla trasformazione di coltura.
5. Le regioni prescrivono le modalita' e i tempi di realizzazione
del rimboschimento compensativo e le aree dove deve essere
effettuato. Tali aree devono ricadere all'interno del medesimo bacino
idrografico nel quale e' stata autorizzata la trasformazione di
coltura.
6. In luogo del rimboschimento compensativo, le regioni possono
prevedere il versamento di una quota in numero corrispondente
all'importo presunto dell'intervento compensativo e destinano tale
somma alla realizzazione di interventi di riequilibrio idrogeologico
nelle aree geografiche piu' sensibili, ricadenti anche in altri
bacini idrografici. Possono altresi' prevedere la realizzazione di
opere di miglioramento dei boschi esistenti.
7. A garanzia dell'esecuzione degli interventi compensativi e di
miglioramento di boschi esistenti, le regioni disciplinano il
versamento di adeguate cauzioni.
Nota all'art. 4:
- Il testo dell'art. 151 del decreto legislativo
29 ottobre 1999, n. 490, e' il seguente:
"Art. 151. - 1. I proprietari, possessori o detentori a
qualsiasi titolo di beni ambientali inclusi negli elenchi
pubblicati a norma dell'art. 140 o dell'art. 144 o nelle
categorie elencate all'art. 146 non possono distruggerli
ne' introdurvi modificazioni, che rechino pregiudizio a
quel loro esteriore aspetto che e' oggetto di protezione.
2. I proprietari, possessori o detentori a qualsiasi
titolo dei beni indicati al comma 1, hanno l'obbligo di
sottoporre alla regione i progetti delle opere di qualunque
genere che intendano eseguire, al fine di ottenere la
preventiva autorizzazione.
3. L'autorizzazione e' rilasciata o negata entro il
termine perentorio di sessanta giorni.
4. Le regioni danno immediata comunicazione delle
autorizzazioni rilasciate alla competente soprintendenza,
trasmettendo contestualmente la relativa documentazione. Il
Ministero puo' in ogni caso annullare, con provvedimento
motivato, l'autorizzazione regionale entro i sessanta
giorni successivi alla ricezione della relativa
comunicazione.
5. Decorso inutilmente il termine indicato al comma 3,
nei successivi trenta giorni e' data facolta' agli
interessati di richiedere l'autorizzazione al Ministero che
si pronuncia entro il termine di sessanta giorni dalla data
di ricevimento della richiesta. L'istanza, corredata da
triplice copia del progetto di realizzazione dei lavori e
da tutta la relativa documentazione, e' presentata alla
competente soprintendenza e ne e' data comunicazione alla
regione.".