Art. 4. 
       Trasformazione del bosco e rimboschimento compensativo 
  1. Costituisce trasformazione del bosco in altra destinazione d'uso
del  suolo,  ogni  intervento  che  comporti   l'eliminazione   della
vegetazione esistente  finalizzata  a  un'utilizzazione  del  terreno
diversa da quella forestale. 
  2.  La  trasformazione  del  bosco  e'  vietata,  fatte  salve   le
autorizzazioni rilasciate dalle regioni in  conformita'  all'articolo
151 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490,  compatibilmente
con la conservazione  della  biodiversita',  con  la  stabilita'  dei
terreni, con il regime delle acque, con la difesa  dalle  valanghe  e
dalla caduta dei massi, con la tutela  del  paesaggio,  con  l'azione
frangivento e di igiene ambientale locale. 
  3.  La  trasformazione  del  bosco  deve   essere   compensata   da
rimboschimenti con specie autoctone, preferibilmente  di  provenienza
locale, su terreni non boscati. Le regioni stabiliscono  l'estensione
minima dell'area boscata soggetta a trasformazione del bosco oltre la
quale vale l'obbligo della compensazione. 
  4. Il rimboschimento compensativo, anche al fine  di  ricongiungere
cenosi  forestali  frammentate,  e'  attuato  a  cura  e  spese   del
destinatario dell'autorizzazione alla trasformazione di coltura. 
  5. Le regioni prescrivono le modalita' e i tempi  di  realizzazione
del  rimboschimento  compensativo  e  le  aree   dove   deve   essere
effettuato. Tali aree devono ricadere all'interno del medesimo bacino
idrografico nel quale  e'  stata  autorizzata  la  trasformazione  di
coltura. 
  6. In luogo del rimboschimento  compensativo,  le  regioni  possono
prevedere  il  versamento  di  una  quota  in  numero  corrispondente
all'importo presunto dell'intervento compensativo  e  destinano  tale
somma alla realizzazione di interventi di riequilibrio  idrogeologico
nelle aree geografiche  piu'  sensibili,  ricadenti  anche  in  altri
bacini idrografici. Possono altresi' prevedere  la  realizzazione  di
opere di miglioramento dei boschi esistenti. 
  7. A garanzia dell'esecuzione degli interventi  compensativi  e  di
miglioramento  di  boschi  esistenti,  le  regioni  disciplinano   il
versamento di adeguate cauzioni. 
 
          Nota all'art. 4:
              - Il   testo  dell'art.  151  del  decreto  legislativo
          29 ottobre 1999, n. 490, e' il seguente:
              "Art. 151. - 1. I proprietari, possessori o detentori a
          qualsiasi  titolo  di beni ambientali inclusi negli elenchi
          pubblicati  a  norma  dell'art. 140 o dell'art. 144 o nelle
          categorie  elencate  all'art.  146 non possono distruggerli
          ne'  introdurvi  modificazioni,  che  rechino pregiudizio a
          quel loro esteriore aspetto che e' oggetto di protezione.
              2.  I  proprietari,  possessori o detentori a qualsiasi
          titolo  dei  beni  indicati  al comma 1, hanno l'obbligo di
          sottoporre alla regione i progetti delle opere di qualunque
          genere  che  intendano  eseguire,  al  fine  di ottenere la
          preventiva autorizzazione.
              3.  L'autorizzazione  e'  rilasciata  o negata entro il
          termine perentorio di sessanta giorni.
              4.  Le  regioni  danno  immediata  comunicazione  delle
          autorizzazioni  rilasciate  alla competente soprintendenza,
          trasmettendo contestualmente la relativa documentazione. Il
          Ministero  puo'  in  ogni caso annullare, con provvedimento
          motivato,   l'autorizzazione  regionale  entro  i  sessanta
          giorni    successivi    alla   ricezione   della   relativa
          comunicazione.
              5.  Decorso inutilmente il termine indicato al comma 3,
          nei   successivi   trenta  giorni  e'  data  facolta'  agli
          interessati di richiedere l'autorizzazione al Ministero che
          si pronuncia entro il termine di sessanta giorni dalla data
          di  ricevimento  della  richiesta.  L'istanza, corredata da
          triplice  copia  del progetto di realizzazione dei lavori e
          da  tutta  la  relativa  documentazione, e' presentata alla
          competente  soprintendenza  e ne e' data comunicazione alla
          regione.".