Art. 5.
Forme di sostituzione, gestione e cessione del bosco
1. Le regioni dettano norme affinche' venga garantito il recupero
dei boschi qualora sussistano gravi processi di degrado o vi siano
motivi di pubblica incolumita'.
2. Le regioni dettano norme per la concessione in gestione dei
boschi degli enti pubblici, assicurando che resti inalterata la loro
superficie, destinazione economica e multifunzionalita'.
3. Per favorire lo sviluppo ed una piu' razionale gestione
sostenibile delle risorse forestali, le regioni, gli enti locali e le
associazioni agrarie promuovono la costituzione o la partecipazione
ai consorzi forestali o altre forme associative. Ai predetti
organismi possono partecipare, anche ai fini di un migliore
coordinamento della gestione, soggetti privati e le imprese di cui
all'articolo 7, comma 1.