Art. 6.
Disciplina delle attivita' selvicolturali
1. Le attivita' selvicolturali sono fattore di sviluppo
dell'economia nazionale, di miglioramento delle condizioni economiche
e sociali delle zone montane, nonche' a sostegno di nuove
opportunita' imprenditoriali ed occupazionali anche in forma
associata o cooperativa. Esse sono strumento fondamentale per la
tutela attiva degli ecosistemi e dell'assetto idrogeologico e
paesaggistico del territorio.
2. Ove non diversamente disposto dalle leggi regionali, e' vietata
la conversione dei boschi governati o avviati a fustaia in boschi
governati a ceduo, fatti salvi gli interventi autorizzati dalle
regioni ai fini della difesa fitosanitaria o di altri motivi di
rilevante interesse pubblico. E' vietato altresi' il taglio a raso
dei boschi laddove le tecniche selvicolturali non siano finalizzate
alla rinnovazione naturale, salvo casi diversi previsti dai piani di
assestamento regolarmente approvati e redatti secondo i criteri della
gestione forestale sostenibile di cui all'articolo 3, comma 1,
lettera b). Sono fatti salvi gli interventi disposti dalle regioni ai
fini della difesa fitosanitaria o di altri motivi di interesse
pubblico.
3. Le regioni, in accordo con i principi di salvaguardia della
biodiversita', con particolare riferimento alla conservazione delle
specie dipendenti dalle necromasse legnose, favoriscono il rilascio
in bosco di alberi da destinare all'invecchiamento a tempo
indefinito.
4. I tagli eseguiti in conformita' al presente articolo ed alle
specifiche norme regionali vigenti, sono considerati tagli colturali
ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 152, comma 1, lettera
c), del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.
Nota all'art. 6:
- Il testo dell'art. 152, comma 1, lettera c), del
decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, e' il
seguente:
"Art. 152. - 1. Non e' richiesta l'autorizzazione
prescritta dall'art. 151:
a) - b) (omissis);
c) per il taglio colturale, la forestazione, la
riforestazione, le opere di bonifica, antincendio e di
conservazione da eseguirsi nei boschi e nelle foreste
indicati alla lettera g) dell'art. 146, purche' previsti ed
autorizzati in base alle norme vigenti in materia.".