Art. 6. 
              Disciplina delle attivita' selvicolturali 
  1.  Le  attivita'   selvicolturali   sono   fattore   di   sviluppo
dell'economia nazionale, di miglioramento delle condizioni economiche
e  sociali  delle  zone  montane,  nonche'  a   sostegno   di   nuove
opportunita'  imprenditoriali  ed  occupazionali   anche   in   forma
associata o cooperativa. Esse  sono  strumento  fondamentale  per  la
tutela  attiva  degli  ecosistemi  e  dell'assetto  idrogeologico   e
paesaggistico del territorio. 
  2. Ove non diversamente disposto dalle leggi regionali, e'  vietata
la conversione dei boschi governati o avviati  a  fustaia  in  boschi
governati a ceduo,  fatti  salvi  gli  interventi  autorizzati  dalle
regioni ai fini della difesa  fitosanitaria  o  di  altri  motivi  di
rilevante interesse pubblico. E' vietato altresi' il  taglio  a  raso
dei boschi laddove le tecniche selvicolturali non  siano  finalizzate
alla rinnovazione naturale, salvo casi diversi previsti dai piani  di
assestamento regolarmente approvati e redatti secondo i criteri della
gestione forestale  sostenibile  di  cui  all'articolo  3,  comma  1,
lettera b). Sono fatti salvi gli interventi disposti dalle regioni ai
fini della difesa  fitosanitaria  o  di  altri  motivi  di  interesse
pubblico. 
  3. Le regioni, in accordo con  i  principi  di  salvaguardia  della
biodiversita', con particolare riferimento alla  conservazione  delle
specie dipendenti dalle necromasse legnose, favoriscono  il  rilascio
in  bosco  di  alberi  da  destinare   all'invecchiamento   a   tempo
indefinito. 
  4. I tagli eseguiti in conformita' al  presente  articolo  ed  alle
specifiche norme regionali vigenti, sono considerati tagli  colturali
ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 152, comma 1,  lettera
c), del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490. 
 
          Nota all'art. 6:
              - Il  testo  dell'art.  152,  comma  1, lettera c), del
          decreto   legislativo   29 ottobre  1999,  n.  490,  e'  il
          seguente:
              "Art.  152.  -  1.  Non  e'  richiesta l'autorizzazione
          prescritta dall'art. 151:
                a) - b) (omissis);
                c) per  il  taglio  colturale,  la  forestazione,  la
          riforestazione,  le  opere  di  bonifica,  antincendio e di
          conservazione  da  eseguirsi  nei  boschi  e  nelle foreste
          indicati alla lettera g) dell'art. 146, purche' previsti ed
          autorizzati in base alle norme vigenti in materia.".