Art. 7
Promozione delle attivita' selvicolturali
1. Al fine di promuovere la crescita delle imprese e qualificarne
la professionalita', le regioni istituiscono elenchi o albi delle
imprese per l'esecuzione di lavori, opere e servizi in ambito
forestale. Tali soggetti possono ottenere in gestione aree
silvo-pastorali di proprieta' o possesso pubblico.
2. Le norme di cui all'articolo 17 della legge 31 gennaio 1994, n.
97, sono estese ai soggetti di cui al comma 1 anche per l'affidamento
della gestione e per la realizzazione di lavori, opere e servizi in
ambito forestale.
Nota all'art. 7:
- Il testo dell'art. 17 della legge 31 gennaio 1994, n.
97, recante "Nuove disposizioni per le zone montane" e' il
seguente:
"Art. 17. - 1. I coltivatori diretti, singoli od
associati, i quali conducono aziende agricole ubicate nei
comuni montani, in deroga alle vigenti disposizioni di
legge possono assumere in appalto sia da enti pubblici che
da privati, impiegando esclusivamente il lavoro proprio e
dei familiari di cui all'art. 230-bis del codice civile,
nonche' utilizzando esclusivamente macchine ed attrezzature
di loro proprieta', lavori relativi alla sistemazione e
manutenzione del territorio montano, quali lavori di
forestazione, di costruzione di piste forestali, di
arginature, di sistemazione idraulica, di difesa dalle
avversita' atmosferiche e dagli incendi boschivi, per
importi non superiori a L. 30.000.000 per ogni anno.
2. Le cooperative di produzione agricola e di lavoro
agricolo forestale che abbiano sede ed esercitino
prevalentemente le loro attivita' nei comuni montani e che,
conformemente alle disposizioni del proprio statuto,
esercitino attivita' di sistemazione e manutenzione
agraria, forestale e, in genere, del territorio e degli
ambienti rurali, possono ricevere in affidamento dagli enti
locali e dagli altri enti di diritto pubblico, in deroga
alle vigenti disposizioni di legge ed anche tramite
apposite convenzioni, l'esecuzione di lavori e di servizi
attinenti alla difesa e alla valorizzazione dell'ambiente e
del paesaggio, quali la forestazione, il riassetto
idrogeologico e la sistemazione idraulica, a condizione che
l'importo dei lavori o servizi non sia superiore a
L. 300.000.000 per anno.
3. Le costruzioni o porzioni di costruzioni rurali e
relative pertinenze destinate all'esercizio dell'attivita'
agrituristica di cui alla legge 5 dicembre 1985, n. 730,
svolta in territori montani, sono assimilate alle
costruzioni rurali di cui all'art. 39 del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni.".