Art. 8. 
                Esercizio di attivita' selvicolturali 
  1. Le  cooperative  ed  i  loro  consorzi  che  forniscono  in  via
principale,  anche  nell'interesse  di  terzi,  servizi  nel  settore
selvicolturale, ivi  comprese  le  sistemazioni  idraulico-forestali,
sono equiparati agli imprenditori agricoli.