Art. 9
               Materiale forestale di moltiplicazione

  1.  Le  regioni  istituiscono  il  libro  dei boschi da seme per il
territorio  di propria competenza, in cui sono iscritti i boschi, gli
arboreti,  gli  alberi  e  le  piantagioni  di  alberi da seme per la
produzione  di  materiale  forestale  di  moltiplicazione. Le regioni
inviano  al  Ministero  delle  politiche  agricole e forestali i dati
degli  elenchi  suddetti  al fine di costituire il Registro nazionale
del materiale forestale di moltiplicazione.