Art. 9
Materiale forestale di moltiplicazione
1. Le regioni istituiscono il libro dei boschi da seme per il
territorio di propria competenza, in cui sono iscritti i boschi, gli
arboreti, gli alberi e le piantagioni di alberi da seme per la
produzione di materiale forestale di moltiplicazione. Le regioni
inviano al Ministero delle politiche agricole e forestali i dati
degli elenchi suddetti al fine di costituire il Registro nazionale
del materiale forestale di moltiplicazione.