Art. 2.
                           Ammissibilita'
  1. E' comunque consentito effettuare la vendita sottocosto:
    a) dei prodotti alimentari freschi e deperibili;
    b) dei  prodotti  alimentari  qualora manchino meno di tre giorni
alla data di scadenza o meno di quindici giorni alla data del termine
minimo  di conservazione, nel rispetto delle disposizioni del decreto
legislativo 27 gennaio 1992, n. 109;
    c) dei prodotti tipici delle festivita' tradizionali, qualora sia
trascorsa la ricorrenza o la data della loro celebrazione;
    d) dei  prodotti il cui valore commerciale sia significativamente
diminuito  a  causa  di  modifiche della tecnologia utilizzata per la
loro  produzione  o di sostanziali innovazioni tecnologiche apportate
agli  stessi  prodotti,  ovvero  a  causa  dell'introduzione di nuove
normative relative alla loro produzione o commercializzazione;
    e) dei prodotti non alimentari difettati, dei quali sia lecita la
vendita e garantita la sicurezza secondo la vigente disciplina, o che
abbiano  subito un parziale deterioramento imputabile a terzi, ovvero
ad  agenti naturali o a fatti accidentali nonche' di quelli usati per
dimostrazioni,  mostre,  fiere  o  prove o che, comunque, siano stati
concretamente utilizzati prima della vendita.
  2.  E' altresi' consentito effettuare la vendita sottocosto in caso
di   ricorrenza  dell'apertura  dell'esercizio  commerciale  o  della
partecipazione  al gruppo del quale l'esercizio fa parte, con cadenza
almeno  quinquennale;  di apertura di un nuovo esercizio commerciale;
di  avvenuta  ristrutturazione totale dei locali anche qualora si sia
proceduto,    prima   della   ristrutturazione,   alla   vendita   di
liquidazione;  o  di  modifica  e  integrazione  dell'insegna tali da
incidere sul carattere individuante della stessa.
  3.  Le  vendite  sottocosto  di  cui  al presente articolo non sono
soggette alla comunicazione di cui all'articolo 1, comma 4.
 
          Nota all'art. 2:
              Il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, recante
          :  "Attuazione  delle  direttive  89/395/CEE  e  89/396/CEE
          concernenti   l'etichettatura,   la   presentazione   e  la
          pubblicita'  dei  prodotti alimentari", e' pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale n. 39 del 17 febbraio 1992.