Art. 4.
                   Monitoraggio vendite sottocosto
  1. L'Osservatorio Nazionale di cui all'articolo 6, comma 1, lettera
g), del decreto legislativo n. 114 del 1998, effettua il monitoraggio
degli effetti del presente regolamento sul sistema distributivo. Alle
riunioni   dell'Osservatorio   Nazionale  in  materia  di  sottocosto
partecipa  un rappresentante dell'Autorita' garante della concorrenza
e  del  mercato,  istituita  dall'articolo  10 della legge n. 287 del
1990,   e   un   rappresentante  per  ciascuna  delle  Confederazioni
imprenditoriali dell'industria maggiormente rappresentative.
  2.   L'Osservatorio   presenta   al  Ministro  dell'industria,  del
commercio e dell'artigianato, le risultanze del monitoraggio relative
al  primo anno di vigenza delle disposizioni del presente decreto, al
fine  della  verifica  dell'efficacia  delle  medesime, entro novanta
giorni. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
trasmette, a fini conoscitivi, le predette risultanze al Parlamento.
 
          Note all'art. 4:
              - Il testo dell'art. 6, comma 1, lettera g), del citato
          decreto legislativo n. 114/1998 e' il seguente:
              "1.   Le   regioni,   entro   un  anno  dalla  data  di
          pubblicazione   del   presente   decreto   definiscono  gli
          indirizzi   generali  per  l'insediamento  delle  attivita'
          commerciali, perseguendo i seguenti obiettivi:
                a) - f) omissis;
                g)  assicurare, avvalendosi dei comuni e delle camere
          di  commercio,  industria,  artigianato  e  agricoltura, un
          sistema  coordinato  di monitoraggio riferito all'entita' e
          all'efficienza   della  rete  distributiva,  attraverso  la
          costituzione  di appositi osservatori, ai quali partecipano
          anche   i   rappresentanti   degli   enti   locali,   delle
          organizzazioni dei consumatori, delle imprese del commercio
          e  dei  lavoratori dipendenti coordinati da un Osservatorio
          nazionale costituto presso il Ministero dell'industria, del
          commercio e dell'artigianato.".
              - Il testo dell'art. 10 della legge 10 ottobre 1990, n.
          287, e' il seguente:
              "Art.  10  (Autorita'  garante  della concorrenza e del
          mercato).   -  1. E  istituita  l'Autorita'  garante  della
          concorrenza   e  del  mercato,  denominata  ai  fini  della
          presente legge Autorita', con sede in Roma.
              2.   L'Autorita'   opera   in  piena  autonomia  e  con
          indipendenza  di  giudizio  e  di  valutazione ed e' organo
          collegiale  costituito  dal presidente e di quattro membri,
          nominati   con   determinazione   adottata   d'intesa   dai
          Presidenti  della  Camera  dei  deputati e del Senato della
          Repubblica.  Il presidente e' scelto tra persone di notoria
          indipendenza  che abbiano ricoperto incarichi istituzionali
          di  grande responsabilita' e rilievo. I quattro membri sono
          scelti  tra persone di notoria indipendenza da individuarsi
          tra  magistrati  del  Consiglio  di  Stato, della Corte dei
          conti  o della Corte di Cassazione, professori universitari
          ordinari di materie economiche o giuridiche, e personalita'
          provenienti   da   settori   economici  dotate  di  alta  e
          riconosciuta professionalita'.
              3. I membri dell'Autorita' sono nominati per sette anni
          e   non   possono   essere  confermati.  Essi  non  possono
          esercitare,   a   pena   di   decadenza,  alcuna  attivita'
          professionale   o   di   consulenza,   ne'  possono  essere
          amministratori o dipendenti di enti pubblici o privati, ne'
          ricoprire  altri  uffici  pubblici  di  qualsiasi natura. I
          dipendenti  statali sono collocati fuori ruolo per l'intera
          durata del mandato.
              4. L'Autorita' ha diritto di corrispondere con tutte le
          pubbliche   amministrazioni  e  con  gli  enti  di  diritto
          pubblico,  e  di  chiedere  ad  essi  oltre  a  notizie  ed
          informazioni, la collaborazione per l'adempimento delle sue
          funzioni.   L'Autorita',   in  quanto  Autorita'  nazionale
          competente  per  la tutela della concorrenza e del mercato,
          intrattiene  con  gli  organi  delle  Comunita'  europee  i
          rapporti previsti dalla normativa comunitaria in materia.
              5. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
          della  presente  legge,  con  decreto  del Presidente della
          Repubblica;  su  proposta  del Ministro dell'industria, del
          commercio  e  dell'artigianato,  sentito  il  Ministro  del
          tesoro,  previa  deliberazione  del Consiglio dei Ministri,
          sono  stabilite procedure istruttorie che garantiscono agli
          interessati  la  piena  conoscenza degli atti istruttori il
          contraddittorio e la verbalizzazione.
              6. L'Autorita' delibera le norme concernenti la propria
          organizzazione   e   il   proprio   funzionamento,   quelle
          concernenti  il  trattamento  giuridico  ed  economico  del
          personale  e  l'ordinamento  delle carriere, nonche' quelle
          dirette  a  disciplinare la gestione delle spese nei limiti
          previsti   dalla  presente  legge,  anche  in  deroga  alle
          disposizioni sulla contabilita' generale dello Stato.
              7.  L'Autorita'  provvede  all'autonoma  gestione delle
          spese  per  il  proprio  funzionamento nei limiti del fondo
          stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato e iscritto,
          con  unico  capitolo, nello stato di previsione della spesa
          del    Ministero    dell'industria,    del    commercio   e
          dell'artigianato. La gestione finanziaria si svolge in base
          al bilancio di previsione approvato dall'Autorita' entro il
          31 dicembre  dell'anno  precedente a quello cui il bilancio
          si  riferisce.  Il contenuto e la struttura del bilancio di
          previsione,  il  quale  deve  comunque  contenere  le spese
          indicate  entro  i  limiti  delle  entrate  previste,  sono
          stabiliti dal regolamento di cui al comma 6, che disciplina
          anche   le   modalita'  per  le  eventuali  variazioni.  Il
          rendiconto  della  gestione finanziaria, approvato entro il
          30 aprile  dell'anno  successivo,  e' soggetto al controllo
          della   Corte  dei  conti.  Il  bilancio  preventivo  e  il
          rendiconto della gestione finanziaria sono pubblicati nella
          Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
              8.   Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri,  su  proposta  del  Ministro  dell'industria, del
          commercio  e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro del
          tesoro,   sono   determinate  le  indennita'  spettanti  al
          presidente e ai membri dell'Autorita'.
              Sulle  procedure  istruttorie di cui al presente comma,
          vedi  il  decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile
          1998, n. 217, riportato al n. G/VI.".