Art. 5.
                              Sanzioni
  1.  Ai  sensi dell'articolo 22, comma 3, del decreto legislativo n.
114 del 1998, le violazioni delle disposizioni di cui all'articolo 1,
commi  2,  4,  5  e  6,  e  all'articolo 3, commi 1 e 2, del presente
decreto,  sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da L.
1.000.000 a L. 6.000.000.
  2.  Chiunque  effettua vendite sottocosto al di fuori delle ipotesi
previste  dall'articolo  2,  commi  1  e 2, e' punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da L. 1.000.000 a L. 6.000.000.
  3.  Ai  sensi  del  predetto  articolo  22,  comma  2,  in  caso di
particolare  gravita'  o  di  recidiva  puo'  essere  disposta, quale
sanzione  amministrativa accessoria, la sospensione dell'attivita' di
vendita  per  un periodo non superiore a venti giorni. La recidiva si
verifica  qualora  sia  stata  commessa  la stessa violazione per due
volte  in  un  anno  nel  medesimo  punto  di vendita, anche se si e'
proceduto al pagamento in misura ridotta.
 
          Note all'art. 5:
              -  Il  testo  dell'art. 22, comma 3, del citato decreto
          legislativo n. 114/1998, e' il seguente:
              "3. Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli
          11,  14,  15  e 26, comma 5, del presente decreto e' punito
          con  la  sanzione amministrativa del pagamento di una somma
          da L. 1.000.000 a L. 6.000.000.".
              -  Il  testo  dell'art. 22, comma 2, del citato decreto
          legislativo n. 114/1998, e' il seguente:
              "2.  In  caso  di particolare gravita' o di recidiva il
          sindaco   puo'   inoltre   disporre  la  sospensione  della
          attivita'  di  vendita per un periodo non superiore a venti
          giorni.  La recidiva si verifica qualora sia stata commessa
          la  stessa violazione per due volte in un anno, anche se si
          e'   proceduto   al   pagamento   della  sanzione  mediante
          oblazione.".