Art. 6.
                         Disposizioni finali
  1.   Resta   ferma   la  competenza  dell'Autorita'  garante  della
concorrenza  e  del  mercato  ad  intervenire  ai  sensi  del decreto
legislativo n. 74 del 1992.
  2.   Resta   ferma   la  competenza  dell'Autorita'  garante  della
concorrenza  e  del mercato nel caso di vendita sottocosto effettuata
da  un  esercizio  commerciale  che  abusa di posizione dominante, ai
sensi  dell'articolo  3  della  legge  10 ottobre 1990, n. 287. Resta
ferma  altresi',  la  competenza  del  giudice ordinario, nel caso di
vendita  sottocosto effettuata da un esercizio commerciale che compie
atti   di   concorrenza   sleale  rientranti  nelle  ipotesi  di  cui
all'articolo 2598, comma primo, numero 3), del codice civile.
  3.  Le disposizioni contenute nel presente decreto sono applicate a
decorrere dal centoventesimo giorno dalla data di entrata in vigore.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Dato a Roma, addi' 6 aprile 2001
                               CIAMPI
                              Amato,  Presidente  del  Consiglio  dei
                              Ministri
                              Bassanini,  Ministro  per  la  funzione
                              pubblica
                              Letta,   Ministro  dell'industria,  del
                              commercio   e  dell'artigianato  e  del
                              commercio con l'estero
Visto, il Guardasigilli: Fassino
  Registrato alla Corte dei conti il 28 maggio 2001
  Ufficio  di  controllo  sui  Ministeri  delle attivita' produttive,
registro n. 1 Industria, commercio e artigianato, foglio n. 64
 
          Note all'art. 6:
              L'argomento del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n.
          74, e' riportato in note all'art. 1.
              Il testo dell'art. 3 della citata legge n. 287/1990, e'
          il seguente:
              "Art. 3 (Abuso di posizione dominante). - 1. E' vietato
          l'abuso  da  parte  di  una o piu' imprese di una posizione
          dominante  all'interno  del  mercato nazionale o in una sua
          parte rilevante, ed inoltre e' vietato:
                a)  imporre  direttamente  o indirettamente prezzi di
          aquisto,   di   vendita  o  altre  condizioni  contrattuali
          ingiustificatamente gravose;
                b)  impedire  o limitare la produzione, gli sbocchi o
          gli  accessi al mercato, lo sviluppo tecnico o il progresso
          tecnologico, a danno dei consumatori;
                c)  applicare  nei  rapporti  commerciali  con  altri
          contraenti    condizioni    oggettivamente    diverse   per
          prestazioni  equivalenti,  cosi'  da  determinare  per essi
          ingiustificati svantaggi nella concorrenza;
                d)   subordinare   la   conclusione   dei   contratti
          all'accettazione   da   parte  degli  altri  contraenti  di
          prestazioni  supplementari  che,  per loro natura e secondo
          gli  usi  commerciali,  non  abbiano alcuna connessione con
          l'oggetto dei contratti stessi.".
              Il  testo  dell'art.  2598,  comma primo, numero 3, del
          codice civile e' il seguente:
              "Ferme  le  disposizioni  che  concernono la tutela dei
          segni  distintivi  [c.c. 2563, 2568, 2569] e dei diritti di
          brevetto   [c.c.   2584,   2592,   2593],  compie  atti  di
          concorrenza sleale chiunque:
                1) - 2) omissis;
                3)  si  vale  direttamente  o  indirettamente di ogni
          altro  mezzo  non  conforme  ai  principi della correttezza
          professionale e idoneo a danneggiare l'altrui azienda [c.c.
          1175, 2599, 2600].".