Art. 6. Disposizioni finali 1. Resta ferma la competenza dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato ad intervenire ai sensi del decreto legislativo n. 74 del 1992. 2. Resta ferma la competenza dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato nel caso di vendita sottocosto effettuata da un esercizio commerciale che abusa di posizione dominante, ai sensi dell'articolo 3 della legge 10 ottobre 1990, n. 287. Resta ferma altresi', la competenza del giudice ordinario, nel caso di vendita sottocosto effettuata da un esercizio commerciale che compie atti di concorrenza sleale rientranti nelle ipotesi di cui all'articolo 2598, comma primo, numero 3), del codice civile. 3. Le disposizioni contenute nel presente decreto sono applicate a decorrere dal centoventesimo giorno dalla data di entrata in vigore. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 6 aprile 2001 CIAMPI Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri Bassanini, Ministro per la funzione pubblica Letta, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero Visto, il Guardasigilli: Fassino Registrato alla Corte dei conti il 28 maggio 2001 Ufficio di controllo sui Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 1 Industria, commercio e artigianato, foglio n. 64
Note all'art. 6: L'argomento del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 74, e' riportato in note all'art. 1. Il testo dell'art. 3 della citata legge n. 287/1990, e' il seguente: "Art. 3 (Abuso di posizione dominante). - 1. E' vietato l'abuso da parte di una o piu' imprese di una posizione dominante all'interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante, ed inoltre e' vietato: a) imporre direttamente o indirettamente prezzi di aquisto, di vendita o altre condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose; b) impedire o limitare la produzione, gli sbocchi o gli accessi al mercato, lo sviluppo tecnico o il progresso tecnologico, a danno dei consumatori; c) applicare nei rapporti commerciali con altri contraenti condizioni oggettivamente diverse per prestazioni equivalenti, cosi' da determinare per essi ingiustificati svantaggi nella concorrenza; d) subordinare la conclusione dei contratti all'accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari che, per loro natura e secondo gli usi commerciali, non abbiano alcuna connessione con l'oggetto dei contratti stessi.". Il testo dell'art. 2598, comma primo, numero 3, del codice civile e' il seguente: "Ferme le disposizioni che concernono la tutela dei segni distintivi [c.c. 2563, 2568, 2569] e dei diritti di brevetto [c.c. 2584, 2592, 2593], compie atti di concorrenza sleale chiunque: 1) - 2) omissis; 3) si vale direttamente o indirettamente di ogni altro mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale e idoneo a danneggiare l'altrui azienda [c.c. 1175, 2599, 2600].".