Art. 3.
Associazioni   e  circoli  non  aderenti  ad  enti  o  organizzazioni
                nazionali con finalita' assistenziali

  1.  Le  associazioni  e i circoli di cui all'articolo 111, comma 3,
del  testo  unico  delle  imposte sui redditi, non aderenti ad enti o
organizzazioni   nazionali   le   cui  finalita'  assistenziali  sono
riconosciute  dal  Ministero  dell'interno,  che  intendono  svolgere
direttamente  attivita'  di  somministrazione di alimenti e bevande a
favore  dei  rispettivi  associati  presso la sede ove sono svolte le
attivita'  istituzionali, presentano al Comune, nel cui territorio si
esercita    l'attivita',   domanda   di   autorizzazione   ai   sensi
dell'articolo  3  della  legge.  Detta domanda puo' essere presentata
anche  su  supporto  informatico, laddove le Amministrazioni comunali
abbiano adottato le necessarie misure organizzative.
  2. Nella domanda, il legale rappresentante dichiara:
    a) il tipo di attivita' di somministrazione;
    b) l'ubicazione   e   la   superficie  del  locale  adibito  alla
somministrazione;
    c) che   l'associazione   ha   le  caratteristiche  di  ente  non
commerciale,  ai  sensi  degli articoli 111 e 111-bis del testo unico
delle imposte sui redditi;
    d) che  il  locale,  ove  e'  esercitata  la somministrazione, e'
conforme   alle   norme   e   prescrizioni   in   materia   edilizia,
igienico-sanitaria  e ai criteri di sicurezza stabiliti dal Ministero
dell'interno,  ai  sensi  dell'articolo 3, comma 1, della legge e, in
particolare, di essere in possesso delle prescritte autorizzazioni in
materia.
  3.  Alla  domanda  e'  allegata  copia  semplice,  non autenticata,
dell'atto costitutivo o dello statuto.
  4.  Se  l'attivita'  di  somministrazione e' affidata in gestione a
terzi,  questi  deve  essere  iscritto al registro degli esercenti il
commercio di cui all'articolo 2 della legge.
  5.  Il  Comune,  ai fini del rilascio dell'autorizzazione, verifica
che lo statuto dell'associazione di cui al comma 1, preveda modalita'
volte a garantire l'effettivita' del rapporto associativo, escludendo
espressamente   la   temporaneita'  della  partecipazione  alla  vita
associativa,   nonche'   lo   svolgimento   effettivo  dell'attivita'
istituzionale.   Il   Comune,   nel   provvedere  al  rilascio  delle
autorizzazioni di cui al presente articolo e comunque in tutti i casi
che  non  rientrano  nella  deroga  di  cui  all'articolo 3, comma 6,
lettera  e),  della  legge,  si  attiene  alle  disposizioni  di  cui
all'articolo 3, commi 4 e 5 della stessa legge.
  6.  La  domanda  si considera accolta qualora non sia comunicato il
diniego   entro   quarantacinque  giorni  dalla  presentazione  della
domanda.
  7.  Se  il  circolo  o  l'associazione  non  rispetta le condizioni
previste  dagli  articoli 111 e 111-bis del testo unico delle imposte
sui   redditi,  l'esercizio  dell'attivita'  di  somministrazione  di
alimenti  e  bevande e' subordinato all'iscrizione nel registro degli
esercenti  il  commercio di cui all'articolo 2, comma 1, della legge,
del legale rappresentante del circolo o dell'associazione o di un suo
delegato.
  8.  Il  legale  rappresentante  dell'associazione  o del circolo e'
obbligato   a  comunicare  immediatamente  al  Comune  le  variazioni
intervenute  successivamente  alla dichiarazione di cui al comma 2 in
merito  al  rispetto  delle  condizioni previste dagli articoli 111 e
111-bis  del  testo  unico  delle  imposte sui redditi e dal presente
articolo.  Resta  ferma  la  possibilita' per il Comune di effettuare
controlli ed ispezioni.
 
          Note all'art. 3:
              - Per  il  riferimento  all'art.  111,  del decreto del
          Presidente  della  Repubblica  22 dicembre 1986, n. 917, si
          vedano le note all'art. 2.
              - Per  il  riferimento agli articoli 2 e 3, della legge
          25 agosto 1991, n. 287, si vedano le note all'art. 2.
              - Per  il  riferimento  al decreto del Presidente della
          Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si vedano le note alle
          premesse.
              - Si  trascrive il testo dell'art. 111-bis, del decreto
          del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917:
              "Art.  111-bis  (Perdita  della  qualifica  di ente non
          commerciale).   -  1.  Indipendentemente  dalle  previsioni
          statutarie,   l'ente   perde   la  qualifica  di  ente  non
          commerciale   qualora  eserciti  prevalentemente  attivita'
          commerciale per un intero periodo d'imposta.
              2.  Ai  fini della qualificazione commerciale dell'ente
          si tiene conto anche dei seguenti parametri:
                a) prevalenza    delle    immobilizzazioni   relative
          all'attivita'  commerciale,  al  netto  degli ammortamenti,
          rispetto alle restanti attivita';
                b) prevalenza   dei  ricavi  derivanti  da  attivita'
          commerciali  rispetto  al  valore  normale delle cessioni o
          prestazioni afferenti le attivita' istituzionali;
                c) prevalenza  dei  redditi  derivanti  da  attivita'
          commerciali rispetto alle entrate istituzionali, intendendo
          per   queste   ultime  i  contributi,  le  sovvenzioni,  le
          liberalita' e le quote associative;
                d) prevalenza   delle  componenti  negative  inerenti
          all'attivita' commerciale rispetto alle restanti spese.
              3.  Il  mutamento  di  qualifica  opera  a  partire dal
          periodo  d'imposta  in  cui  vengono meno le condizioni che
          legittimano   le   agevolazioni  e  comporta  l'obbligo  di
          comprendere  tutti  i  beni  facenti  parte  del patrimonio
          dell'ente  nell'inventario  di  cui all'art. 15 del decreto
          del  Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
          L'iscrizione  nell'inventano  deve  essere effettuata entro
          sessanta  giorni  dall'inizio del periodo di imposta in cui
          ha  effetto  il mutamento di qualifica secondo i criteri di
          cui  al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre
          1974, n. 689.
              4.  Le  disposizioni  di  cui  al  comma  1  e 2 non si
          applicano agli enti ecclesiastici riconosciuti come persone
          giuridiche agli effetti civili".